Incarto n. 60.2009.395
Lugano 25 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.10.2009 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 10.11.2009 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con esposto 11/14.5.2007 la PI 2, __________, per il tramite del suo patrocinatore, ha sporto denuncia/querela penale nei confronti di un suo ex collaboratore per le ipotesi di reato di furto, acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l’elaborazione dei dati, violazione del segreto di fabbrica o commerciale e violazione della legge federale contro la concorrenza sleale. Esperite le informazioni preliminari mediante una perquisizione presso l’abitazione del denunciato/querelato ed il sequestro di diversi documenti, CD-Rom ed alcuni interrogatori, con decisione 15.10.2007 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo alla denuncia/querela, ritenendo in sintesi che il denunciato/querelato non avesse assunto un comportamento penalmente rilevante e che la fattispecie in esame fosse di natura prettamente civilistica e quindi da risolvere in altra sede (NLP __________).
Con decisione 1.9.2008 (inc. CRP __________) questa Camera ha parzialmente accolto l’istanza presentatale, ordinando la completazione delle informazioni preliminari.
2. In data 2.10.2007 la PI 2 ha promosso un’azione civile ordinaria contro il denunciato/querelato (inc. __________). Il pretore, con ordinanza 8.11.2007, in applicazione dell’art. 215 CPC, ha ammesso il richiamo dell’incarto penale inc. MP __________, per le ragioni riassunte dalla parte attrice nello scritto 19.11.2007.
Con decisione 11.9.2008 (inc. CRP __________) questa Camera aveva ritenuto prematura la richiesta.
Con nuovo scritto 22/23.10.2009 il pretore chiede nuovamente la trasmissione dell’incarto MP __________: con riferimento allo scritto 19.11.2007 allegato, richiesto è soprattutto il richiamo della documentazione sequestrata a suo tempo presso l’abitazione di __________ del denunciato.
3. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Camera, osservando che, non essendo ancora stati esperiti gli atti istruttori suggeriti nel precedente giudizio di questa Camera del 1°.9.2008, l’istanza parrebbe prematura. Nel frattempo, in data 29.10.2009, è intervenuto il fallimento della ditta istante in sede civile, di modo che ciò comporta anche la sospensione dei processi civili in base all’art. 207 LEF.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Come da giurisprudenza costante di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
6. Nel presente caso vi è una connessione tra il procedimento civile e quello penale, essendo in gioco le medesime parti. Considerato per un verso che il procedimento è (ritornato) allo stadio delle informazioni preliminari (da completare), considerato per altro verso che l’attrice in sede civile è fallita con conseguente sospensione della causa civile, l’istanza dev’essere giudicata nuovamente quale prematura.
7. Considerato l’esito, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta in quanto prematura.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria