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Ticino Camera dei ricorsi penali 10.02.2009 60.2009.37

10 février 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,088 mots·~5 min·4

Résumé

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di collusione e d'inquinamento delle prove. pericolo di fuga residuo. principio della proporzionalità

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.37  

Lugano 10 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/5.2.2009 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: PR 2, __________), e CO 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 5.2.2009 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi;

preso atto che gli interessati non si oppongono alla proroga, come comunicato con scritto 6/9.2.2009 del patrocinatore di CO 1 e fax del 9.2.2009 del patrocinatore di CO 2 ;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nei confronti di CO 1 e di CO 2 , in detenzione preventiva dal 30.6.2008, il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha emanato il 22.1.2009 l’atto d’accusa (__________), rinviandoli a processo con l’accusa (per entrambi) di truffa aggravata, consumata e tentata, falsità in documenti ripetuta, e (solo per CO 2) di falsità in documenti ripetuta.

                                         Il pubblico dibattimento è stato aggiornato al 25.3.2009, con continuazione fino al 27.3.2009.

                                   2.   Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 27.3.2009, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

                                   3.   L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

                                         Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

                                         Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

                                         Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

4.Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta in generale la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale, e ritenuta in concreto la situazione del presidente della Corte, così come indicata nell’istanza.

5.Nel presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1 e di CO 2, come indicato nelle sentenze emanate da questa Camera in data 5.12.2008 (inc. CRP 60.2008.357 e 60.2008.358).

                                         Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi d’interesse pubblico.

                                         Con riferimento alle due decisioni di questa Camera del  5.12.2008 (inc. CRP 60.2008.357 e 60.2008.358), sono segnatamente dati per CO 1 e per CO 2 dei bisogni d’inchiesta, un pericolo di collusione e d’inquinamento delle prove, nonché un residuo pericolo di fuga.

7.Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

                                         Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

8.Nell’ottica del principio della proporzionalità e della celerità, si deve ritenere che gli stessi sono ancora ossequiati, in considerazione dei reati oggetto dell’atto d’accusa.

9.L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta.

                                         § Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO 2, __________, è prorogato fino al 27.3.2009, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) é dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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