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Ticino Camera dei ricorsi penali 11.01.2010 60.2009.364

11 janvier 2010·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·512 mots·~3 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.364  

Lugano 11 gennaio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7.8/9.9.2009 presentata dalla

IS 1   

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad avere copia di un rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria relativo a PI 2;  

premesso che la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico il 9.9.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera preavvisandola favorevolmente;

ritenuto che PI 2 interpellato non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nell’ambito di un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di furto, in relazione alla sottrazione dalla __________ di proprietà della __________ di una campana di segnalazione del valore di CHF 500.-- (cfr. DA __________), la polizia giudiziaria ha allestito, in data 4.8.2009, un rapporto di inchiesta.

2.Con la presente istanza la IS 1 chiede una copia del suddetto rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria, in quanto PI 2 è alle dipendenze della stessa in qualità di “agente addetto al servizio di navigazione in Bacino Svizzero” (istanza 7.8/9.9.2009). Come esposto in entrata, il magistrato inquirente non si oppone alla trasmissione del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria all’istante.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nella fattispecie in esame, ritenuti i motivi addotti dall’istante – e meglio che in data 16.7.2009 è stato aperto a carico di PI 2 un procedimento disciplinare (cfr. scritto 15/23.10.2009 a questa Camera, doc. 3) - si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché le informazioni contenute nel rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 4.8.2009 di cui all’incarto penale inc. MP __________ potrebbero essere senz’altro utili all’istante per accertare le responsabilità disciplinari di PI 2 e suffragare ulteriormente il procedimento disciplinare di cui sopra.

                                         In siffatte circostanze, il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 4.8.2009 è inviato all’istante unitamente alla presente decisione.

5.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tasse e spese di giustizia sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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