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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.11.2009 60.2009.323

25 novembre 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·715 mots·~4 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante e parte civile quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.323  

Lugano 25 novembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/31.8.2009 presentata da

 IS 1, ,

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a seguito di una sua denuncia e conclusosi con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);  

richiamate le osservazioni 31.8.2009 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 7/8.9.2009 del patrocinatore di PI 2 mediante le quali chiede di respingere l’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia presentata dall’istante in data 25.11.2008, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il 6.7.2009 (NLP __________).

                                   2.   Con la presente richiesta, IS 1 chiede l’accesso agli atti del procedimento, in relazione anche ad una domanda di sequestro conservativo fatta a __________. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il patrocinatore di PI 2 si è opposto in relazione al carattere confidenziale degli atti (estratti bancari)  e per l’assenza di un interesse giuridico legittimo.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante e parte civile) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste d’ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore dell’istante, in quanto già parte al procedimento, e in relazione alla ricostruzione dei movimenti finanziari. Per questo motivo si giustifica la consegna dei verbali dell’incarto MP __________. Per quanto riguarda la documentazione, trattandosi sostanzialmente di documentazione bancaria, principalmente relativa alla resistente, in base ad una ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, si giustifica per il momento unicamente la consegna all’istante dell’elenco degli atti, senza consegnare indiscriminatamente tutta la documentazione bancaria. Qualora necessitasse l’accesso ad ulteriori atti istruttori, l’istante dovrà specificare quali e per quali ragioni, in modo che la resistente potrà prendere posizione su tale richiesta.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. I verbali e la copia dell’elenco degli atti potranno essere ritirati presso la cancelleria di questa Camera, dopo la crescita in giudicato della presente decisione.

                                   7.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--, sono poste a carico di chi le ha generate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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