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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2009 60.2009.320

21 septembre 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·480 mots·~2 min·6

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Indagato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.320  

Lugano 21 settembre 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/21.8.2009 presentata da

 IS 1   

tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento penale in cui è stata coinvolta;

premesso che la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico il 20.8.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della denuncia 26.3.2009, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 e di una terza persona (MP __________). Il procedimento si è concluso con il decreto di non luogo a procedere 3.8.2009 (NLP __________).

                                   2.   Con la presente istanza IS 1 chiede di poter avere accesso a tutti  gli atti del procedimento penale. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico preavvisa favorevolmente la richiesta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale indagata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia degli atti del procedimento in cui è stata coinvolta. L’istanza è quindi accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso la cancelleria di questa Camera.

                                   6.   Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

-  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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