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Ticino Camera dei ricorsi penali 11.09.2009 60.2009.298

11 septembre 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·601 mots·~3 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.298  

Lugano 11 settembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/5.8.2009 presentata dalla

IS 1   

tendente ad ottenere l’accesso agli incarti penali pendenti e conclusi a carico di PI 2 nel contesto della procedura per l'adozione di misure di protezione della figlia; 

richiamate le osservazioni 27.8.2009 del patrocinatore di PI 2 mediante le quali si oppone alla richiesta con riferimento al rispetto della privacy;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha già dovuto occuparsi di PI 2 in diverse occasioni, come risulta dagli atti trasmessi a questa Camera.

2.La Commissione istante sta valutando l’adozione di eventuali misure a protezione della neonata __________, figlia di PI 2. In tale ambito chiede a questa Camera l’accesso agli atti dei procedimenti penali pendenti o già conclusi a carico del padre della neonata. PI 2 si oppone alla richiesta, invocando la propria privacy.

3.L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.

5.Il legittimo interesse giuridico della __________ prevale anche sugli interessi alla privacy del qui resistente (peraltro invocati in modo astratto e non particolarmente motivati). Ciò considerata la preminenza della necessità di tutelare la piccola __________ e la necessità di mettere a disposizione della __________ istante dati ed informazioni certamente utili e pertinenti in relazione alle decisioni che la stessa è chiamata a prendere.

6.Non appena cresciuta in giudicato la presente decisione, un rappresentante dalla __________ istante potrà prendere visione degli atti penali pervenuti a questa Camera dal Ministero pubblico e, se necessario, anche di quelli esistenti presso quest’ultima autorità.

7.Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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