Incarto n. 60.2009.275
Lugano 20 agosto 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera;
sedente per statuire sull’istanza 15/17.7.2009 presentata dalla
IS 1
tendente a conoscere l’esistenza o meno di un procedimento penale a carico di una sua dipendente, PI 1;
ritenuto che la richiesta, inviata direttamente al Ministero pubblico, è stato trasmessa per competenza a questa Camera, con scritto accompagnatorio del 16/17.7.2009, mediante il quale il sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha comunicato di non avere obbiezioni a comunicare all’istante l’apertura di un procedimento penale a carico della dipendente;
ritenuto che PI 1, interpellata, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia/querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di PI 1, per fatti avvenuti, almeno in parte, sul posto di lavoro.
2.Con scritto 15.7.2009 la IS 1 istante chiede la conferma scritta dell’avvenuta apertura di un procedimento penale a carico della dipendente, e ciò nella prospettiva di un licenziamento per motivi gravi. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere obbiezioni alla comunicazione, mentre PI 1, interpellata, non ha preso posizione.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo del datore di lavoro a conoscere l’esistenza e l’esito di un procedimento penale a carico di una propria dipendente, a seguito di un denuncia/querela operata da una paziente della clinica per fatti avvenuti, almeno in parte, all’interno della stessa.
5.Il procuratore potrà pertanto confermare da subito l’esistenza di un procedimento penale, e comunicarne l’esito, tosto che lo stesso sia cresciuto in giudicato.
6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria