Incarto n. 60.2009.195
Lugano 20 maggio 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14.5.2009 presentata dal
vicepresidente della Corte di cassazione e di revisione penale, giudice Franco Lardelli,
con cui chiede di dirimere il conflitto negativo di competenza determinando, giusta l’art. 39 CPP, l’autorità competente a pronunciarsi sull’istanza di scarcerazione 11/12.5.2009 presentata da IS 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamate le osservazioni 18.5.2009 del patrocinatore di IS 1, che indica quale autorità competente il giudice dell’istruzione e dell’arresto;
richiamato lo scritto 18.5.2009 del Tribunale penale cantonale, con cui esclude la propria competenza ed indica quella del giudice dell’istruzione e dell’arresto;
richiamato lo scritto 18.5.2009 del procuratore pubblico Antonio Perugini, mediante il quale preannuncia la presentazione di un gravame al Tribunale federale contro l’avvenuta assoluzione per il reato di violenza carnale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con giudizio 28.1.2009 IS 1 – in detenzione preventiva dal 9.6.2008 – è stato ritenuto dalla Corte delle assise criminali autore colpevole di atti sessuali con fanciulli (dispositivo 1.1.), di violenza carnale (dispositivo 1.2.), di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (dispositivo 1.3.) e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (dispositivo 1.4.).
E’ stato condannato alla pena detentiva di tre anni e dieci mesi, computato il carcere preventivo sofferto (dispositivo 2.1.), al versamento alla parte civile dell’importo di CHF 7'676.40 per spese legali e di CHF 15'000.--, oltre interessi, per torto morale (dispositivo 2.2.) ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (dispositivo 2.3.). E’ stato ordinato il dissequestro degli oggetti indicati a p. 2/3 dell’ACC (dispositivo 3.) [inc. TPC __________].
b. La Corte di cassazione e di revisione penale, adita da IS 1 con ricorso 20.3.2009, con sentenza 4.5.2009 ha – nella misura in cui era ammissibile – parzialmente accolto il gravame, nel senso che il dispositivo 1.2. era annullato ed il ricorrente era prosciolto dall’imputazione di violenza carnale (dispositivo 1.1.), che il dispositivo 2.1. era annullato e gli atti erano trasmessi ad una Corte delle assise correzionali per un nuovo giudizio (dispositivo 1.2.), che il dispositivo 2.2. era annullato e la nuova Corte decideva sul risarcimento alla parte civile in funzione della condanna a’ sensi dell’art. 187 CP (dispositivo 1.3.) e che il dispositivo 2.3. era annullato (dispositivo 1.4.) [inc. CCRP __________].
c. Con istanza 11/12.5.2009 IS 1 ha domandato al giudice dell’istruzione e dell’arresto di ordinare la sua scarcerazione perché prosciolto dall’accusa di violenza carnale con giudizio 4.5.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale.
I fatti rimproveratigli giusta l’art. 187 CP erano da ricondurre a baci dati da un 18.enne ad una 14.enne (consenziente) sulla bocca rispettivamente sul viso e sul ventre (fatti contestati); inoltre non potevano essere invocati un pericolo di collusione o un pericolo di fuga. L’urgenza dell’istanza era giustificata anche dall’ “iter tormentato e sofferto” patito durante la detenzione: aveva potuto beneficiare del regime ordinario solo a fine ottobre 2008.
d. Con decisione 12.5.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha dichiarato irricevibile l’istanza per incompetenza dell’autorità adita. Ha trasmesso la domanda di scarcerazione alla Corte competente per il merito, tramite il Tribunale penale cantonale, affinché si determinasse sulla propria eventuale competenza.
Il giudice ha anzitutto rilevato che una richiesta di scarcerazione immediata, fondata unicamente sul proscioglimento da parte della Corte di cassazione e di revisione penale, non rientrava nelle di lui competenze: l’immediata scarcerazione doveva infatti essere ordinata dall’autorità giurisdizionalmente competente al momento in cui l’“evento” si verificava, per cui – se il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale comportava l’immediata scarcerazione – spettava alla Corte ordinare la scarcerazione contestualmente al suo proprio dispositivo. Ha poi ritenuto, nel caso in cui la richiesta 11/12.5.2009 fosse stata da reputare un’istanza di libertà provvisoria dopo la decisione della Corte di cassazione e di revisione penale e dopo comunicazione del dispositivo, che la Corte avesse disposto il rinvio limitato alla commisurazione della pena, alle assegnazioni alla parte civile ed alle spese: il nuovo giudizio (che per legge non necessitava di una modifica della composizione della Corte) non comportava quindi un ritorno alla fase tra l’atto di accusa e l’apertura del dibattimento (fase per la quale il giudice dell’istruzione e dell’arresto era competente a pronunciarsi sull’istanza di libertà provvisoria), ma alla fase successiva all’apertura del dibattimento, con sentenza non ancora cresciuta in giudicato (art. 108 cpv. 4 CPP). La Corte non doveva infatti più esprimersi sui fatti oggetto dell’atto di accusa (o estensione, completazione dello stesso) e non doveva istruire un nuovo processo nel senso compiuto del termine. Ha trasmesso l’istanza alla Corte oggetto del rinvio affinché si determinasse sulla propria competenza e, se del caso, procedesse all’evasione (inc. GIAR __________).
e. Il 13.5.2009 il presidente del Tribunale penale cantonale, giudice Agnese Balestra-Bianchi, ed il presidente della Corte delle assise criminali del 28.1.2009, giudice Claudio Zali, hanno comunicato al patrocinatore di IS 1 che il presidente della Corte del rinvio non era competente a decidere sull’istanza di scarcerazione. La sentenza alla quale si riferiva l’art. 108 cpv. 4 CPP, evocato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, non era – di tutta evidenza – quella prolata il 28.1.2009 dalla Corte delle assise criminali, ma quella prolata il 4.5.2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale. Hanno quindi trasmesso l’istanza al presidente di quest’ultima Corte (inc. TPC __________).
f. Con decisione 14.5.2009 il vicepresidente della Corte di cassazione e di revisione penale, giudice Franco Lardelli, ha dichiarato irricevibile l’istanza di scarcerazione per incompetenza della Corte adita e ha contestualmente trasmesso a questa Camera – affinché, giusta l’art. 39 CPP, decidesse il conflitto di competenza – la domanda e le decisioni 12.5.2009 del giudice dell’istruzione e dell’arresto e 13.5.2009 del presidente del Tribunale penale cantonale e del presidente della Corte delle assise criminali.
Il vicepresidente, con riferimento al giudizio 8.6.2005 di questa Camera (considerando 3.2., inc. __________), ha ritenuto che, dopo l’intimazione delle motivazioni della sentenza (se non eventualmente già con l’intimazione del dispositivo), la competenza del presidente della Corte di cassazione e di revisione penale a pronunciarsi in materia di libertà giusta l’art. 290 cpv. 2 CPP era esclusa in ragione del rinvio degli atti per ulteriore giudizio, rinvio divenuto esecutivo con la comunicazione del dispositivo. La sentenza 4.5.2009 era stata intimata il 7.5.2009, per cui la competenza del presidente della Corte era esclusa. A titolo abbondanziale ha sottolineato che, contrariamente all’opinione espressa dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, il rinvio di cui al giudizio 4.5.2009 non era limitato alla sola ricommisurazione della pena, delle pretese della parte civile e delle spese e non poteva pertanto essere giudicato dalla stessa Corte. Il rinvio degli atti ad una nuova Corte era stato disposto, anche, affinché valutasse “se imputare ad IS 1, in applicazione dell’art. 250 CPP, quali atti sessuali con fanciulli ex art. 187 CP (eventualmente, altro reato di cui la nuova Corte dovesse ritenere dati i presupposti), i toccamenti degli organi genitali esterni accertati dalla presenza di tracce di DNA dell’imputato in tale zona e non indicati nell’atto di accusa” (considerando 3., p. 22/23 della sentenza 4.5.2009). La decisione di rinvio di cui al giudizio 4.5.2009 non si discostava da quella oggetto della sentenza 8.6.2005 di questa Camera, con la quale si riconosceva la competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto a pronunciarsi sull’istanza di scarcerazione presentata dopo la decisione della Corte di cassazione e di revisione penale di rinviare gli atti ad una nuova Corte. Ha infine rilevato che, se fosse stato pertinente il richiamo all’art. 108 cpv. 4 CPP fatto dal presidente del Tribunale penale cantonale e dal presidente della Corte delle assise criminali, si sarebbe giunti all’assurda situazione che un’istanza di scarcerazione proposta dall’accusato dopo l’inizio del pubblico dibattimento disposto dal presidente della nuova Corte delle assise correzionali avrebbe dovuto essere decisa dal presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, posto come la decisione 4.5.2009 non era una decisione finale (inc. CCRP __________).
g. Con scritto 15.5.2009 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha segnalato a questa Camera che le decisioni 13.5.2009 del presidente del Tribunale penale cantonale e del presidente della Corte delle assise criminali e 14.5.2009 del vicepresidente della Corte di cassazione e di revisione penale non lo inducevano a modificare il suo giudizio 12.5.2009. Ha osservato che, con questa decisione, si era limitato a constatare che la legge non imponeva, in caso di rinvio per la ricommisurazione della pena, una Corte con diversa composizione di quella che aveva giudicato in precedenza: il fatto che la Corte di cassazione e di revisione penale l’avesse disposto rispettivamente che il Tribunale penale cantonale vi provvedesse autonomamente nulla toglieva all’eventuale fondatezza dell’argomento circa la competenza / incompetenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto. Le sue competenze si situavano nella fase procedurale precedente la “saisine” del merito: era chiamato a valutare indizi di reato e non a pronunciarsi (su alcunché) dopo la nascita della competenza giurisdizionale di merito. E questo anche in materia di libertà personale (art. 97 /108 CPP), per evitare il rischio di valutazioni diverse in situazione di sostanziale contemporaneità. La situazione conseguente al giudizio 4.5.2009 non era paragonabile a quella di cui alla sentenza 8.6.2005 di questa Camera: in quel caso si trattava del rinvio per un nuovo giudizio su una specifica imputazione esplicitamente contenuta nel dispositivo, al quale la nuova Corte (obbligatoria giusta l’art. 296 cpv. 2 CPP) non poteva sottrarsi; in questo caso il rinvio contenuto nel dispositivo concerneva soltanto la pena e le altre conseguenze del giudizio. Un passaggio dei considerandi, peraltro menzionante unicamente una facoltà, non poteva certamente essere assimilato (neppure per analogia) ad un elemento del dispositivo. Inoltre, occorreva determinare se le sentenze di merito erano entrambe cresciute in giudicato prima di porsi il problema della competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto. In ogni caso, si è rimesso al giudizio di questa Camera, auspicando che – qualora dovesse accertare la competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto – la decisione sia sufficientemente chiara (circa i momenti di nascita, o rinascita, e decadenza di tale competenza). Se fosse stato chiamato a pronunciarsi, si sarebbe limitato a constatare le imputazioni confermate (dispositivi 1.1., 1.3. e 1.4. della decisione 28.1.2009 della Corte delle assise criminali) per i fatti indicati nei dispositivi ed a valutare la proporzionalità della carcerazione preventiva sofferta con il rischio di pena presumibile. Ha aggiunto che questa decisione poteva essere prolata in tempi brevi / brevissimi, ma “(…), francamente, a questo stadio della procedura e alla luce del dispositivo della sentenza CCRP (in particolare n. 2.1.), con la sensazione netta di una “entrata a gamba tesa” sulle competenze del merito” (scritto 15.5.2009, p. 2).
h. Con scritto 18.5.2009, anche se non interpellato, il Tribunale penale cantonale ha ribadito la propria non competenza.
i. Con scritto 18.5.2009 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha informato riguardo all’intenzione di presentare ricorso al Tribunale federale contro la decisione di assoluzione dall’imputazione di violenza carnale.
in diritto
1. Giusta l’art. 39 CPP, i conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi penali. Pacifica è la competenza di questa Camera, peraltro non contestata da nessuna delle parti o dalle autorità interessate.
2. Pure pacifica l’esistenza di un conflitto di competenza negativo riguardo all’istanza di scarcerazione presentata da IS 1, come risulta dalle decisioni surriferite prese rispettivamente dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (12.5.2009), dal Tribunale penale cantonale (13.5.2009) e dalla Corte di cassazione e di revisione penale (14.5.2009), ciò in mancanza di una specifica norma che disciplini una situazione quale quella attuale di IS 1. Nelle diverse fasi progressive di un procedimento, il CPP determina l’autorità competente per la scarcerazione di un imputato: nei casi di rinvio, previsto peraltro dal CPP, questi è silente sulle competenze, ciò che ingenera l’attuale conflitto di competenza negativo.
In queste situazioni, e per determinare la competenza, occorre interrogarsi sulla fase nella quale il procedimento viene a trovarsi a seguito del rinvio.
3. Per una corretta valutazione della fattispecie questa Camera deve partire dalla sentenza 4.5.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________): ha modificato la situazione di IS 1 rispetto a quella stabilita dalla sentenza della Corte delle assise criminali del 28.1.2009 (inc. __________) ed ha originato l’istanza di scarcerazione dell’11/12.5.2009.
4. La sentenza 4.5.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale, nei suoi dispositivi (nel “pronuncia”, p. 23), ha annullato i dispositivi 1.2. (relativo alla violenza carnale, prosciogliendo l’imputato), 2.1. (relativo alla condanna a tre anni e dieci mesi di pena detentiva), 2.2. (relativo al versamento alla parte civile) e 2.3. (relativo alla tassa di giustizia) della sentenza 28.1.2009 della Corte delle assise criminali.
Ha per contro lasciato inalterati i dispositivi 1.1. (relativo alla condanna per atti sessuali con fanciulli), 1.3. (relativo alla condanna per l’infrazione alla LStup) e 1.4. (relativo alla condanna per contravvenzione alla LStup).
Per effetto dell’annullamento dei dispositivi 2.1. e 2.2., la Corte di cassazione e di revisione penale ha rinviato l’incarto ad una nuova Corte delle assise correzionali.
Nelle motivazioni della decisione 4.5.2009 della Corte di cassazione e di revisione penale (p. 22), il rinvio ad una nuova Corte è giustificato dall’assenza nell’incarto degli elementi necessari alla commisurazione della pena per le imputazioni non modificate dalla cassazione (punti 1.1., 1.3. e 1.4. della sentenza di primo grado), e per una nuova decisione sull’importo del risarcimento alla parte civile.
Sempre nella motivazione (p. 22), ma senza riscontro nei dispositivi, la Corte di cassazione e di revisione penale ha indicato: “Sarà facoltà della nuova Corte di decidere se imputare a IS 1, in applicazione dell’art. 250 CPP, quali atti sessuali con fanciulli ex art. 187 CP (eventualmente, per altro reato di cui la nuova Corte dovesse ritenere dati i presupposti), i toccamenti degli organi genitali esterni accertati dalla presenza di tracce di DNA dell’imputato in tale zona e non indicati nell’atto d’accusa.”, garantendo a IS 1 il diritto di essere sentito.
Ritornando al destino del procedimento, con riferimento ai dispositivi (i soli determinanti, mancando negli stessi un rinvio a dei considerandi), avverso l’assoluzione per violenza carnale il procuratore pubblico ha già preannunciato la presentazione di un ricorso al Tribunale federale (scritto del 18.5.2009), di modo che il procedimento (per l’imputazione principale) proseguirà verso l’Alta Corte.
Per il giudizio su rinvio, relativo alla commisurazione della pena, il procedimento per gli altri reati ritornerà ad una nuova Corte delle assise correzionali, ciò benché l’art. 296 cpv. 2 in fine CPP consenta, per la sola ricommisurazione della pena, il rinvio alla medesima Corte (in questo caso, delle assise criminali).
5. La situazione conseguente alla decisione della Corte di cassazione e di revisione penale 4.5.2009 (inc. __________) è differente rispetto alla sentenza della medesima Corte del 4.5.2005 (inc. __________, in re A. A. e coimputati), fattispecie a cui si è riferita la Corte di cassazione e di revisione penale nella sua decisione del 4.5.2009.
Anche quella decisione prevedeva un’assoluzione (dal reato di furto), la conferma di un’altra imputazione (di danneggiamento), e un rinvio ad una nuova Corte (per l’imputazione relativa alla LStup, in concorso ideale con quella di furto).
A differenza del presente caso, il rinvio riguardava l’imputazione principale, contenuta nell’atto d’accusa: la nuova Corte doveva operare ulteriori accertamenti in fatto (in particolare sul contenuto di THC della canapa trafugata) e non semplicemente una nuova commisurazione della pena.
L’istanza di libertà presentata da uno degli accusati in conseguenza della sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale era stata decisa dal giudice dell’istruzione e dell’arresto. Constatata una lacuna del CPP, il giudice dell’istruzione e dell’arresto aveva ammesso la propria competenza per decidere (decisione del 23.5.2005, inc. __________) e questa Camera l’aveva confermata (decisione dell’8.6.2005, inc. __________) in quanto il rinvio per l’imputazione principale (per accertamenti in fatto e nuova valutazione in diritto) riportava, per l’imputazione principale, il procedimento allo stadio successivo all’emanazione dell’atto d’accusa e precedente all’apertura del dibattimento.
Ciò non è manifestamente il caso nella presente fattispecie, per almeno tre buoni motivi.
Primo, per l’imputazione principale, la cassazione ha decretato l’assoluzione, e il procuratore pubblico ha annunciato il ricorso al Tribunale federale. Di modo che per l’imputazione principale il procedimento proseguirà e non è oggetto di rinvio.
Secondo, solo per le altre imputazioni, i dispositivi (della sentenza del 4.5.2009) e la motivazione rinviano (in parte) il procedimento ad una nuova Corte, per una nuova commisurazione della pena. Pertanto, il rinvio riporta (in parte) il procedimento (per le altre imputazioni) allo stadio del dibattimento (alla commisurazione della pena), e non a quello predibattimentale (dopo l’atto d’accusa e prima del processo di primo grado).
Terzo, unicamente nella motivazione (ma non nei dispositivi), la decisione della Corte di cassazione e di revisione penale menziona la facoltà per la nuova Corte di imputare, in applicazione dell’art. 250 CPP, dei fatti non indicati dall’atto d’accusa con una nuova qualifica giuridica. Senza entrare nel merito del fondamento giuridico di questa facoltà, la situazione è ben diversa rispetto al rinvio di un procedimento ad una nuova Corte di primo grado, al fine di operare nuovi accertamenti in fatto riguardo l’imputazione principale dell’atto d’accusa ed in base ad indicazioni vincolanti espresse nei considerandi della sentenza (decisione CCRP del 4.5.2005, inc. __________, p. 21 punto 1.b del pronuncia).
Nel presente caso, trattandosi di una mera facoltà (menzionata dalla Corte di cassazione e di revisione penale), per logica si deve considerare l’eventualità che la nuova Corte possa decidere di non contestare questi fatti in applicazione dell’art. 250 CPP: in questa incertezza, la facoltà ed i fatti e l’imputazione a cui si riferiscono difficilmente possono concorrere nel giudizio sulla scarcerazione o meno.
Per tutti questi motivi, il precedente invocato dalla Corte di cassazione e di revisione penale si discosta sostanzialmente dalla presente fattispecie, e non può quindi essere applicato, tale quale, nel presente caso.
6. Chiarito come non sia applicabile la soluzione adottata nel precedente deciso dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (il 23.5.2005, inc. __________) e confermato da questa Camera (l’8.6.2005, inc. __________), per l’attribuzione della competenza a decidere l’istanza di scarcerazione possono teoricamente entrare in considerazione il giudice dell’istruzione e dell’arresto, la Corte di cassazione e di revisione penale o la nuova Corte delle assise correzionali. Esclusa a priori è la precedente Corte delle assise criminali.
7. Da quanto riferito ai punti 4. e 5. della presente decisione, si constata che il procedimento, per l’imputazione principale, potrà solo proseguire verso il Tribunale federale, mentre che per la parte relativa alle altre imputazioni, il rinvio si limita alla commisurazione della pena. Per questo, tale rinvio riporta la parte (non principale) del procedimento allo stadio (finale) del dibattimento (per la commisurazione, non essendo previsti nuovi accertamenti di fatti), e non ad uno stadio precedente, ad esempio predibattimentale.
Con un procedimento, in parte (quella dell’imputazione principale) pendente presso la Corte di cassazione e di revisione penale in attesa del preannunciato ricorso al Tribunale federale, ed in parte rinviato per la sola commisurazione della pena relativa agli altri reati alla fase dibattimentale presso una nuova Corte delle assise correzionali, è escluso che possa entrare in linea di conto una competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto, le cui attribuzioni si limitano alla prima parte del procedimento, e solo eccezionalmente sconfinano oltre l’atto d’accusa, ma che in nessun modo si inoltrano nella fase del procedimento del merito. Stadio al quale le due parti dell’attuale procedimento si trovano.
8. L’attribuzione della competenza alla nuova Corte delle assise correzionali è pure da escludere, per evitare che la stessa sia condotta a giudicare anticipatamente il merito, verificando i presupposti del mantenimento dell’arresto.
In questa valutazione la nuova Corte dovrebbe verificare il rispetto del principio della proporzionalità, per stabilire se la durata della detenzione preventiva si avvicini o superi quella della pena che presumibilmente potrebbe venire inflitta dal giudice del merito. In questo caso si troverebbe a (pre)giudicare sul punto del rinvio, ovvero sulla commisurazione della pena.
Una decisione da parte della nuova Corte, nel presente caso, comporterebbe il rischio di un’anticipazione del giudizio sul punto essenziale del rinvio. Possibile anticipazione che il legislatore ha voluto evitare già allo stadio precedente (dopo l’atto d’accusa e prima del dibattimento), e che a maggior ragione vale nella presente fattispecie.
9. Esclusi il giudice dell’istruzione e dell’arresto, la vecchia Corte (delle assise criminali) e la nuova Corte (delle assise correzionali), non resta che la Corte di cassazione e di revisione penale. La competenza della Corte di cassazione e di revisione penale è già data per esclusione delle altre possibili autorità competenti.
10. Nella presente fattispecie la parte principale del procedimento è stata decisa dalla stessa Corte di cassazione e di revisione penale, non è oggetto del rinvio, e sarà sottoposta al Tribunale federale con il preannunciato gravame del procuratore pubblico. Ritenuto che il rinvio riguardi una parte sostanzialmente marginale del procedimento (le altre imputazioni), si deve ritenere che il procedimento si trovi attualmente pendente prevalentemente avanti alla Corte di cassazione e di revisione penale, in procinto di passare poi al Tribunale federale. Anche in considerazione dello stadio in cui si trova il procedimento (nella sua parte principale) si impone la competenza della Corte di cassazione e di revisione penale.
11. La competenza della Corte di cassazione e di revisione penale è inoltre giuridicamente fondata, in ragione del diritto fondamentale alla libertà personale in discussione. Dato il valore primordiale e prevalente del bene giuridico tutelato (la libertà personale), con riferimento analogetico agli art. 95 e 107 CPP, ogni autorità deve valutare il sussistere o meno dei presupposti della carcerazione (in questo senso M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 96, p. 340/341).
12. La competenza della Corte di cassazione e di revisione penale s’impone anche per logica. Qualora i presupposti della detenzione preventiva possono venire a mancare (come possibile nel presente caso) a seguito di una decisione resa nel merito (in casu, per effetto dell’assoluzione per violenza carnale), dovrebbe essere la medesima autorità del merito a determinarne le conseguenze anche sulla detenzione preventiva.
Usualmente la Corte di cassazione e di revisione penale, se accoglie un gravame presentato da un ricorrente in detenzione preventiva, ricommisura la nuova pena e può (come fatto in passato) scarcerare il ricorrente.
Anche in caso di assoluzione parziale (a proposito del reato principale) e di rinvio per aspetti sostanzialmente secondari, la Corte che statuisce nel merito deve chinarsi sulla situazione di detenzione preventiva del ricorrente, al fine di verificare il permanere delle condizioni per il suo mantenimento alla luce della decisione da lei prolata. Una valutazione della detenzione preventiva ed un’eventuale scarcerazione possono essere l’inevitabile ed immediata conseguenza di una decisione principale sul merito.
13. Che questa sia la soluzione praticabile risulta evidente da altre due considerazioni, una relativa al giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale, l’altra relativa all’istanza presentata dal patrocinatore dell’imputato.
Nella propria decisione (p. 22), tra i motivi del rinvio, la Corte di cassazione e di revisione penale indica che “Ritenuto che per le condanne – non toccate da questo giudizio – per atti sessuali con fanciulli (…) nonché per infrazione e contravvenzione alla LFStup potrebbe essere adeguata una pena pecuniaria (…)”. Dal che si deduce che la Corte ha comunque formulato una valutazione sulla possibile pena.
Questo avrebbe dovuto comportare una immediatamente conseguente valutazione della proporzionalità della situazione di detenzione preventiva del ricorrente.
L’istanza presentata dal patrocinatore, a giusto titolo, è denominata istanza di scarcerazione e non di libertà provvisoria. Ciò in quanto l’istanza è la logica conseguenza dell’intervenuto giudizio (di assoluzione sull’imputazione principale) da parte della Corte di cassazione e di revisione penale: l’istanza non si fonda su altre motivazioni.
Come ricordato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella sua decisione (del 12.5.2009, p. 2), “L’immediata scarcerazione, per decadenza dei motivi che giustificano l’ordine d’arresto, rispettivamente per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, deve essere ordinata dall’autorità giurisdizionalmente competente nel momento in cui l’ “evento” si verifica (se si preferisce, al momento in cui la constatazione ha luogo). Quindi se il dispositivo della sentenza della CCRP ...omissis… comportasse immediata scarcerazione, spettava a tale autorità ordinarla contestualmente al suo proprio dispositivo”.
14. L’attribuzione della competenza alla Corte di cassazione e di revisione penale, e per essa al suo presidente, ha anche il merito di evitare il rimprovero di anticipazione del giudizio: avendo la Corte già deciso nel merito, può accessoriamente e conseguentemente decidere della libertà personale.
15. Per questi motivi, l’istanza di scarcerazione dell’11/12.5.2009 è trasmessa, per competenza, al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, perché proceda nelle sue incombenze ai sensi dei considerandi.
16. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 39 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.
§ L’istanza di scarcerazione 11/12.5.2009 di IS 1 ed il relativo incarto sono trasmessi al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale perché proceda nelle sue incombenze.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro la presente decisione è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 92 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria