Incarto n. 60.2009.19
Lugano 13 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.1.2009 presentata da
IS 1, , IS 2, , entrambi patr. da: avv. PR 1, ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di cui all’incarto MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con esposto 7/8.5.2008 i coniugi __________ hanno sporto querela penale contro ignoti per l’ipotesi di reato di danneggiamento. Il procedimento penale è sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere non motivato 21.11.2008 (NLP __________) e poi, a seguito della richiesta dei querelanti, nel decreto di non luogo a procedere motivato 27.11.2008 (NLP __________), entrambi emanati dal sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta (inc. MP __________).
2. Con l’istanza in discussione, i signori __________, tramite il loro patrocinatore, chiedono di accedere agli atti del procedimento che indicano di rilievo nell’ambito di una vertenza civile che li oppone alla __________ (come rilevabile dalla procura 22.12.2008).
Questa Camera non ha ritenuto necessario interpellare il sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta, poiché il procedimento penale è stato avviato dai coniugi __________.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel caso in esame appare pacifico l’interesse dell’avv. PR 1 a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________ nell’interesse dei suoi clienti. Va al riguardo ricordato che i suoi assistiti, pur essendo stati parte (quale querelanti) nel procedimento nel frattempo terminato, devono seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Ciò posto e considerato inoltre che dalla lettura dell’incarto penale emerge che alcuni atti del procedimento penale potrebbero avere rilevanza nell’ambito del contenzioso civile, è senz’altro adempiuto un interesse legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
Questa Camera autorizza pertanto l’avv. PR 1 a compulsare presso il Ministero pubblico l’incarto MP __________ e a fotocopiare gli atti utili ai fini del procedimento civile.
5. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e IS 2, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria