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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.05.2009 60.2009.189

22 mai 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·748 mots·~4 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già accusata quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.189  

Lugano 22 maggio 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3.4./12.5.2009 presentata da

 IS 1  patr. da:   PR 1   

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a poter disporre dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;  

premesso che la richiesta 3.4.2009 è stata inviata al Ministero pubblico, che in data 11/12.5.2009 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 30.6.2008 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati ai sensi dell’art. 147 cpv. 1 CP "per avere, a __________, in data __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto ed indebito di dati, influito su di un processo elettronico di trattamento/trasmissione dati provocando, per mezzo dei risultati così ottenuti, un trasferimento di attivi in danno di altri;

                                         e meglio,

                                         per avere effettuato un prelevamento di Frs. 500.-- dal cpp intestato ad __________ __________, __________, utilizzando la __________ nr. (…) a lui intestata e da lui dimenticata nell’apparecchio __________, da lei trovata ancora inserita ed attiva, digitando illecitamente l’ammontare dell’importo da prelevare e trattenendo per sé la somma di Frs. 500.-- erogata dall’apparecchio", ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere da CHF 100.-- cadauna, corrispondenti a CHF 500.--, alla multa di CHF 300.--, al versamento alla parte civile dell’importo di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________ - inc. MP __________).

                                         Il surriferito decreto è cresciuto in giudicato il 30.7.2008.

                                   2.   Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, chiede che le sia messo a disposizione il surriferito incarto penale allo scopo di valutare i passi da intraprendere nell’ambito di una procedura dinanzi alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, che in data 5.3.2009 avrebbe negato alla __________ __________ il permesso di assumerla in considerazione della sua condanna di cui al decreto di accusa 30.6.2008.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale accusata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti nella richiesta e la finalità per cui è stata presentata l’istanza – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP dell’istante a compulsare gli atti di cui all’incarto penale MP __________, che peraltro l’ha interessata personalmente in qualità di accusata.

                                         In siffatte circostanze, IS 1 e/o il suo patrocinatore avv. PR 1, sono autorizzate ad esaminare l’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico e a fotocopiare i documenti di cui necessitano.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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