Incarto n. 60.2009.142
Lugano 22 maggio 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.3./9.4.2009 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti inerenti all’esito di un procedimento penale nel frattempo archiviato;
premesso che l’istanza 18.3.2009 è pervenuta alla Pretura penale il 23.3.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 8/9.4.2009, comunicando di non avere osservazioni in merito e di preavvisare favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un incendio scoppiato in un appartamento ad __________ la notte del __________, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale (inc. MP __________), sfociato nel decreto di accusa 7.7.2008 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 1 siccome ritenuta colpevole di incendio colposo "per avere, ad __________, in data ____________________, omettendo di sincerarsi, nottetempo che le candele del candelabro fossero spente, cagionato per imprevidenza colpevole un incendio che ha danneggiato l’appartamento in Via __________ __________ da lei occupato e di proprietà di __________ __________" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 300.--, corrispondente a dieci aliquote da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-- [riservate le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, l’inquinamento e di danni della natura (LLI)] e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).
Con scritto 17/18.7.2008 PI 1, per il tramite del suo allora patrocinatore, ha interposto formale opposizione contro il citato decreto di accusa.
Con sentenza 21.1.2009 il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha prosciolto PI 1 dall’imputazione (inc. __________), avverso la quale non è stata presentata dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo del giudizio. Lo stesso è quindi divenuto definitivo.
2. Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Camera – la IS 1 istante chiede di poter ottenere la trasmissione, in copia, degli atti inerenti all’esito del surriferito procedimento penale, senza però precisare i motivi alla base della sua richiesta.
Questa Camera, considerata la giurisprudenza di cui ai seguenti considerandi, non ha ritenuto necessario di interpellare PI 1. Per gli stessi motivi questa Camera non ha inoltre chiesto alla IS 1 istante di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta [in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) e dell’art. 27 CPP], poiché gli stessi emergono dalla lettura dell’incarto penale in questione.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Con decisione del 14.2.2007 questa Camera ha stabilito che occorre riconoscere, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate a intervenire in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura dell’art. 27 CPP, e ciò riguardo a richieste in connessione con incidenti stradali, lesioni o vie di fatto, incendi o anche furti e altri reati patrimoniali (cfr., nel dettaglio, decisione 14.2.2007, inc. 60.2007.23).
5. Per quanto interessa la fattispecie in esame, PI 1, interrogata il 23.11.2007 dinanzi alla polizia a proposito dell’incendio scoppiato il __________ nell’appartamento da lei preso in locazione, ha in particolare dichiarato che "(…). La mia assicurazione sull’economia domestica ed RC privata è la __________ con agenzia a __________, la quale ha già provveduto a mandare un esperto presso il mio appartamento per una perizia in merito ai danni. La __________ dovrebbe coprire i danni a vestiti e mobilia" (verbale d’interrogatorio di polizia 23.11.2007 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.12.2007, AI 3).
Tenuto conto di quanto sopra esposto, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP da parte della IS 1 istante ad ottenere, in copia, la sentenza 21.1.2009 della Pretura penale (inc. __________) che concerne la sua assicurata PI 1.
Copia della sentenza 21.1.2009 della Pretura penale (AI 10 - inc. __________) e copia del relativo verbale di dibattimento di medesima data (inc. AI 9 - inc. __________) vengono trasmesse alla IS 1 istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1 __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria