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Ticino Camera dei ricorsi penali 29.04.2009 60.2009.141

29 avril 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,005 mots·~5 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.141  

Lugano 29 aprile 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/8.4.2009 e sullo scritto 8/9.4.2009 presentati dal

IS 1  

  tendenti ad ottenere copia di una decisione penale emanata a carico di una persona e ad ottenere un’autorizzazione di principio per poter richiedere direttamente al Ministero pubblico copia delle decisioni (cresciute in giudicato) emanate nell’ambito della circolazione stradale in connessione con i ricorsi amministrativi in materia di revoca della licenza di condurre di sua competenza;  

premesso che l’istanza datata 7.4.2009 è stata inviata il medesimo giorno al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 8.4.2009, segnalando di non avere osservazioni da formulare in merito;

richiamato lo scritto 8/9.4.2009 del IS 1, di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 11.2.2009 il sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca (art. 95 cifra 2 LCStr) "per avere, a __________ il 7 novembre 2008 ed in altre imprecisate località e date precedenti, condotto l’autovettura __________ __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato", e di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità di guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) "per essersi, a __________ il 7 novembre 2008, intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto", ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 3'600.--, corrispondente a novanta aliquote giornaliere da CHF 40.-- cadauna, alla multa di CHF 1'500.--, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 3'750.--, corrispondente a 75 aliquote giornaliere da CHF 50.-- cadauna, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 31.3.2008 (DA __________) (art. 46 cpv. 1 CP), ordinando parimenti il dissequestro degli oggetti sequestrati presso la di lui abitazione lasciati nondimeno a disposizione della Sezione dei permessi per le sue incombenze, e meglio come descritto nel decreto di accusa 11.2.2009 (DA __________).

                                         Il surriferito decreto è cresciuto in giudicato il 16.3.2009.

                                   2.   Con istanza 7/8.4.2009 il IS 1, nell’ambito di un ricorso amministrativo presentato da PI 2 concernente la revoca della licenza di condurre in relazione ai fatti accaduti il 7.11.2008, a __________, chiede a questa Camera di poter ottenere la trasmissione, in copia, del surriferito decreto di accusa.

                                         Con successivo scritto 8/9.4.2009 inviato a questa Camera, richiamando anche la suddetta richiesta, il IS 1, chiede in particolare di poter ottenere un’autorizzazione di principio per poter richiedere direttamente al Ministero pubblico copia delle sentenze emanate nell’ambito della circolazione stradale in connessione con i ricorsi amministrativi in materia di revoca della licenza di condurre di sua competenza.

                                         Come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha osservazioni da formulare in merito all’istanza 7/8.4.2009.

                                         Considerata la presente decisione di principio, questa Camera non ha ritenuto necessario di interpellare PI 2.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel caso in esame è certamente data una diretta connessione tra il procedimento penale sfociato nel decreto di accusa 11.2.2009 emanato dal sostituto procuratore pubblico, cresciuto in giudicato il 16.3.2009 (DA __________), e il procedimento amministrativo pendente presso il IS 1 (inc__________).

                                         In effetti, entrambe le procedure riguardano il medesimo complesso dei fatti, ciò che emerge in maniera incontrovertibile dalla lettura dell’incarto penale DA __________ e dal contenuto dell’istanza 7/8.4.2009. La richiesta è quindi fondata su un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                         L’istanza 7/8.4.2009 è accolta. Copia del decreto di accusa 11.2.2009 (DA __________) viene trasmessa all’autorità istante unitamente alla presente decisione.

                                   5.   In una recente decisione, questa Camera ha pacificamente ammesso l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché nell’ambito di un ricorso amministrativo inerente alla revoca della licenza di allievo conducente il IS 1 ha chiesto, ai fini dell’istruttoria amministrativa, copia della decisione emanata a carico dell’interessato riguardo ai fatti accaduti nell’ambito della circolazione stradale (decisione 16.1.2009, inc. __________).

                                         In siffatte circostanze, e richiamati in particolare gli art. 16 ss. LCStr (riguardanti la revoca della licenza di condurre), la ONC, l’art. 10 cpv. 1 LALCStr (secondo cui contro le decisioni amministrative adottate in prima istanza dal Dipartimento competente, riservato l’art. 11, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione), la LPamm, viene con la presente decisione concessa un’autorizzazione di principio a favore del IS 1 a ottenere, direttamente dal Ministero pubblico rispettivamente dalla Magistratura dei minorenni, copia delle decisioni penali cresciute in giudicato emanate nell’ambito della circolazione stradale, dimostrando che è pendente presso il citato IS 1 un ricorso amministrativo concernente la revoca della licenza di condurre o altre infrazioni stradali, di sua competenza.

                                   6.   Dato l’obbligo di assistenza tra autorità amministrative e penali, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LCStr, la ONC, la LALCStr, la LPamm ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza 7/8.4.2009 e la richiesta 8/9.4.2009 presentate dal IS 1 sono accolte ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                     per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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