Incarto n. 60.2009.12
Lugano 27 gennaio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2.9.2008/8.1.2009 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’informazione se a carico della persona di PI 2 risultano aperti dei procedimenti penali e l’autorizzazione ad ottenere la trasmissione di eventuali decisioni emanate a suo carico;
premesso che l’istanza datata 2.9.2008, sollecitata con scritto 5/12.12.2008, è giunta al Ministero pubblico soltanto il 12.12.2008, che l’ha trasmessa, per competenza a questa Camera, con lettera 7/8.1.2009, mediante la quale si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera, allegando quattro incarti penali inerenti alla persona di PI 2;
richiamate le osservazioni 13/14.1.2009 di PI 2 (patr. da: avv. __________ __________, __________), che non si oppone alla surriferita richiesta, comunicando parimenti di aver già inviato all’autorità istante copia di due decreti di non luogo a procedere emanati a suo carico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 2 sono stati aperti quattro procedimenti penali, nel frattempo archiviati.
Il primo è sfociato nel decreto di accusa 26.4.2001 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Villa, che ha posto in stato di accusa dinanzi all’allora competente pretore del distretto di __________ PI 2, siccome ritenuto colpevole di furto e di furto di poca entità riguardo ai fatti accaduti a __________ il __________, proponendo la sua condanna alla pena di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le parti civili al competente foro civile per eventuali pretese, e meglio come descritto nel decreto di accusa 26.4.2001 (DAP __________), regolarmente cresciuto in giudicato.
Il secondo procedimento penale è sfociato in un non luogo a procedere interno (con motivazione sommaria) 27.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni a seguito della denuncia/querela 5.12.2002 sporta da __________ __________, __________, tra l’altro nei confronti di PI 2 per le ipotesi di reato di lesioni semplici, aggressione, estorsione e minaccia, per recesso di querela (inc. NLP __________).
Il terzo procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 16.10.2008 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda, a seguito della denuncia/querela 14.8.2002 sporta da __________ __________, __________, contro PI 2 per le ipotesi di reato di estorsione, minaccia e vie di fatto, per insufficienza di prove e per il ritiro della querela da parte della presunta vittima (inc. NLP __________).
Il quarto e ultimo procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 2.1.2009 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda, visto il rapporto della polizia cantonale allestito il 24.8.2002 a carico di PI 2 per l’ipotesi di reato d’infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS), per intervenuta prescrizione dell’azione penale (inc. NLP __________).
2. Con la presente istanza, richiamati gli art. 18 LPAmm e art. 5 LALPS, il IS 1, presso il quale è pendente un ricorso avente quale oggetto il rilascio di un permesso di domicilio inerente alla persona di PI 2, chiede di comunicargli se quest’ultimo sia già stato condannato mediante decisioni cresciute in giudicato (con la trasmissione delle relative decisioni) e se a suo carico siano ancora pendenti dei procedimenti penali.
Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha prodotto a questa Camera quattro incarti penali inerenti alla persona di PI 2, rimettendosi parimenti al prudente giudizio di questa Camera. PI 2, dal canto suo, non si oppone alla richiesta, precisando contestualmente di aver già inviato all’autorità istante copia di due decreti di non luogo a procedere emanati a suo carico.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nella fattispecie in esame, l’istanza è formulata dal IS 1 in relazione ad un ricorso presentato da PI 2 avente quale oggetto il rilascio di un permesso di domicilio, in applicazione dell’art. 18 LPamm [che sancisce, tra l’altro, che l’autorità amministrativa accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo libero convincimento ed applica d’ufficio il diritto (cpv. 1)] e dell’art. 5 LALPS [secondo cui è, tra l’altro, previsto che le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata dell’autorità, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per la corretta applicazione della presente legge e delle normative concernenti le persone straniere (cpv. 1) e secondo cui le autorità giudiziarie del Cantone comunicano all’autorità, una volta cresciute in giudicato, le sentenze, i decreti di accusa e le misure penali concernenti le persone straniere (cpv. 3)].
In siffatte circostanze, ritenuti i motivi addotti dal Servizio istante, la finalità per la quale è stata formulata la presente richiesta e il contenuto delle surriferite disposizioni, si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. Considerato inoltre che PI 2 non si è opposto alla surriferita istanza, copia del decreto di accusa 26.4.2001 (DAP __________), del decreto di non luogo a procedere interno 27.1.2003 (NLP __________), del decreto di non luogo a procedere (non motivato) 16.10.2008 (NLP __________), e del decreto di non luogo a procedere (non motivato) 2.1.2009 (NLP __________) sono trasmessi al Servizio istante unitamente alla presente decisione.
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Dato l’obbligo di assistenza tra autorità amministrative e penali, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria