Incarto n. 60.2008.88
Lugano 16 maggio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/14.3.2008 presentata dagli
IS 1 patr. da: PR 2
tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a carico di PI 2;
richiamate le osservazioni 20.3.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate altresì le osservazioni 8/9.4.2008 dell’avv. PR 1, patrocinatore di PI 2, che aderisce alla presa di posizione del procuratore pubblico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un incidente sul lavoro accaduto il 6.12.2006 e nel quale ha perso la vita IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 10.12.2007 per l’ipotesi di reato di omicidio colposo (__________), e con un decreto d’accusa di medesima data (__________7) a carico di PI 2 per titolo di violazione delle regole dell’arte edilizia. Se il non luogo è stato intimato agli eredi qui istanti, il decreto d’accusa è stato inviato unicamente all’accusato.
2. Con la presente istanza, gli eredi del defunto __________ __________ chiedono di ricevere copia del decreto d’accusa. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ed il patrocinatore di PI 2 hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo degli eredi istanti a conoscere, oltre che il testo del decreto di non luogo a procedere (a loro già intimato) anche il contenuto del decreto d’accusa surriferito.
5. L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione inviata agli eredi istanti.
6. La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico degli IS 1, c/o avv. PR 2, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria