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Ticino Camera dei ricorsi penali 11.04.2008 60.2008.81

11 avril 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·496 mots·~2 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. ufficio del medico cantonale quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2008.81  

Lugano 11 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.9.2006/11.3.2008 presentata dall’

IS 1  

tendente ad ottenere informazioni riguardo ad un procedimento penale a carico di un medico;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico in data 28.9.2006;

ritenuto che solo in data 7/11.3.2008 la domanda è stata trasmessa a questa Camera, con allegato l’incarto NLP __________;

ritenuto che in data 12.3.2007 questa Camera ha chiesto all’Ufficio competente di indicare lo scopo della richiesta;

preso atto dello scritto 14/17.3.2008 del medico cantonale __________, con il quale indica che la domanda è presentata in riferimento all’art. 68 LSan;

preso atto dello scritto 20/25.3.2008 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con il quale comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta;

richiamate le osservazioni 25/26.3.2008 del dr. med PI 3, con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia/querela presentata da PI 2 in data 19.9.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per titolo di diffamazione e violazione del segreto professionale, conclusosi con un decreto di non luogo procedere del 30.8.2007 (NLP __________).

                                   2.   Con la presente istanza l’IS 1 ha chiesto di poter conoscere l’esito del procedimento, essendo coinvolto un medico, con riferimento all’art. 68 LSan. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, mentre il medico interessato ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, l’Ufficio istante ha invocato l’art. 68 cpv. 2 LSan: con riferimento a questa norma, ed in considerazione della persona coinvolta nel procedimento penale, si deve riconoscere all’Ufficio istante un interesse giuridico legittimo.

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia del decreto di non luogo procedere è trasmessa all’Ufficio istante in allegato alla copia della presente decisione a lui destinata.

                                   6.   In funzione del carattere pubblico e della funzione pubblica dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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