Incarto n. 60.2008.51
Lugano 8 aprile 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/14.2.2008 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale relativo ad un commerciante ambulante;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 13/14.2.2008, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 21/22.2.2008 del patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 20.7.2004 (DA __________) cresciuto in giudicato a seguito del ritiro dell’opposizione. Altri due procedimenti sono stati aperti e non sono ancora conclusi: MP __________ e __________.
2. Con la presente istanza, il __________, nell’ambito delle sue funzioni, chiede di poter esaminare gli atti penali, in relazione all’attività di commerciante ambulante. Il sostituto procuratore pubblico e l’interessato (per il tramite del proprio patrocinatore) hanno dato il loro accordo all’accoglimento della richiesta.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, considerato anche il tenore dell’art. 7 cpv. 2 della LCAmb (RS 943.1), è data certamente una legittimazione da parte dell’autorità istante ad esaminare gli atti del procedimento a carico di PI 2.
5. L’istanza è accolta. Un rappresentante del __________ potrà esaminare gli atti del procedimento presso il Ministero pubblico ed estrarre copie.
6. Considerata la funzione di autorità pubblica dell’entità istante, si rinuncia alla tassa di giustizia e al carico delle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria