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Ticino Camera dei ricorsi penali 01.04.2008 60.2008.43

1 avril 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·5,042 mots·~25 min·3

Résumé

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale

Texte intégral

Incarto n. 60.2008.43  

Lugano 1 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 6/7.2.2008 presentato da

RI 1 patr. da: PR 1  

contro  

la decisione 24.1.2008 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi relativa alla sua liberazione condizionale (inc. __________);

richiamate le osservazioni 14/15.2.2008 del giudice dell’applicazione della pena, con le quali chiede la conferma della decisione impugnata;

richiamate le osservazioni 22/25.2.2008 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, con le quali chiede di respingere la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Il ricorrente è attualmente in detenzione in quanto sconta una condanna di venti anni di reclusione per titolo di, segnatamente, omicidio e tentata rapina aggravata (decisione 31.1.1995 della seconda Corte d’Assise d’Appello di __________ / decisione 3.12.1998 del Dipartimento delle istituzioni in merito all’adattamento della pena alla legislazione svizzera) ed una condanna di sei anni di reclusione inflittagli dalla Corte delle assise criminali di __________ in data 24.5.2005 per ripetuto furto aggravato, consumato e tentato (in 28 occasioni tra il 6.10.2000 ed il 13.2.2004), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, nonché per rapina, ripetuto furto d’uso, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta violazione della LF sulle armi, ripetuta ricettazione e ripetuta contravvenzione alla LStup.

                                  b.   In precedenza, il ricorrente era già stato condannato in diverse occasioni: il 24.5.1985 (8 mesi di detenzione per ripetuto furto e ripetuta ricettazione), il 5.8.1986 (3 mesi di detenzione per tentato furto), il 6.6.1989 (1 anno e 8 mesi per furto e complicità in furto), il 31.1.1995 (a 25 anni di reclusione in __________, poi trasformata in 20 anni).

                                   c.   Nel quadro dell’esecuzione delle surriferite pene, il qui ricorrente ha ottenuto il primo congedo in data 30.7.1999, ed il trasferimento in sezione aperta il 30.3.2000. Con decisione 4.12.2003, il Consiglio di vigilanza gli ha rifiutato la liberazione condizionale.

                                         Il 14.2.2004 il ricorrente è stato trasferito alle celle pretoriali di __________, in relazione al procedimento penale che ha poi portato alla condanna di cui al punto a. di questa decisione.

                                  d.   L’attuale calcolo dell’esecuzione pena prevede i 2/3 al 31.1.2008 e la fine pena l’1.10.2016.

                                   e.   Con istanza del 15.11.2007 il qui ricorrente ha chiesto la propria liberazione condizionale, ciò che ha dato avvio alla procedura avanti al giudice dell’applicazione della pena (inc. __________).

                                         In data 14.11.2007 la direzione dello stabilimento di __________ ha allestito il proprio rapporto (ex art. 86 cpv. 2 CP), dal quale risulta un comportamento ineccepibile del ricorrente durante l’esecuzione della pena, ma anche una valutazione che ritiene prematura la formulazione di una prognosi relativa alla liberazione condizionale.

                                         In data 2.1.2008 la Commissione per i condannati pericolosi ha redatto il proprio parere: si è espressa negativamente riguardo alla concessione del primo congedo, ovvero il punto di partenza del regime progressivo, e ciò in ragione della pericolosità del ricorrente. La Commissione ha ritenuto che in vista della fine della pena l’autorità di esecuzione dovrà allestire un programma di preparazione al ritorno in libertà.

                                         In data 7.1.2008 il ricorrente è stato sentito dal giudice dell’applicazione della pena in relazione alla richiesta di liberazione condizionale. In questa occasione il ricorrente ha indicato di disporre di un appartamento coniugale a __________ (ove abita la moglie, con cui ha contratto matrimonio in data __________) e di avere un posto di lavoro sicuro presso un’agenzia immobiliare a __________.

                                    f.   Con decisione 24.1.2008, qui impugnata, il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la richiesta di liberazione condizionale. Dopo aver ricostruito l’iter giudiziario ed espiativo del ricorrente, ed aver esposto le norme legali applicabili, il giudice dell’applicazione della pena ha esaminato la situazione di RI 1 con riferimento ai criteri elaborati dal prof. __________ (reati commessi, l’evoluzione delinquenziale, la personalità, la competenza sociale, eventuali situazioni di conflitto specifico, il confronto con i reati commessi, l’accoglienza sociale, il comportamento dopo i reati), per giungere ad una valutazione generale negativa per quanto attiene alla liberazione condizionale, concludendo per un rischio elevato di commissione di nuovi reati anche oggettivamente gravi da parte del ricorrente. In relazione alla necessità di elaborare il piano di esecuzione, lo stesso dovrà tener debito conto delle considerazioni esposte dal giudice dell’applicazione della pena. Quest’ultimo ha concluso auspicando il trasferimento in altro penitenziario, l’allestimento di una perizia psichiatrica, nonché un percorso formativo.

                                  g.   Con gravame 6/7.2.2008, il qui ricorrente chiede che gli venga concessa la liberazione condizionale. Dati per pacifici due dei tre criteri di applicazione dell’art. 86 cpv. 1 CP (ovvero il raggiungimento dei due terzi della pena ed il buon comportamento durante l’espiazione della pena), il ricorrente affronta il tema del rischio di recidiva, con riferimento anzitutto al preavviso formulato dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi.

                                         Egli critica anzitutto il fatto che agli atti vi sia unicamente il rapporto 2.1.2008 del presidente della Commissione, mancando, a suo dire, la prognosi dello psichiatra, che neppure è indicato chi sia. Il rapporto si baserebbe unicamente sui suoi precedenti, mentre mancherebbe totalmente una prognosi futura. Il preavviso della Commissione sarebbe perciò incompleto.

                                         Riguardo poi alla composizione della Commissione, il ricorrente constata che il presidente ed un membro (il procuratore generale) si sarebbero in passato già occupati di lui, quali autorità inquirente e giudicante: per questo motivo, presidente e membro avrebbero dovuto valutare la possibilità di ricusarsi con riferimento all’art. 40 lit. e CPP. Ciò varrebbe a maggior ragione per il presidente della Commissione, che in passato si sarebbe pronunciato anche sul riconoscimento o meno dell’indulto con riferimento alla condanna __________ finita di scontare nel nostro paese. Il ricorrente adduce di non essere stato precedentemente informato della composizione della Commissione, e di conseguenza eccepisce nel suo gravame la nullità del preavviso giusta l’art. 41 CPP, sottolineando l’importanza del requisito dell’indipendenza per i membri della Commissione chiamati a formulare il proprio preavviso.

                                         Riguardo sempre al preavviso della Commissione, il ricorrente eccepisce che non gli sarebbe stato concesso il diritto di essere sentito da parte della stessa; questa mancanza non sarebbe sanata dall’audizione del giudice dell’applicazione della pena.

                                         Il ricorrente contesta che la recidiva (certamente data nel suo caso) assurga a fattore per decidere della liberazione condizionale, in quanto la stessa avrebbe già concorso (nel suo caso, in modo determinante) nella commisurazione della pena in occasione dell’ultima condanna. Per il ricorrente poi il rischio di recidiva non potrebbe basarsi sul comportamento passato.

                                         Sui diversi criteri __________ utilizzati dal giudice dell’applicazione della pena, premesso che il ricorrente sostenga che il Tribunale federale non li avrebbe fatti propri, nel caso concreto contesta di costituire un pericolo per i terzi, come risulterebbe dalle circostanze del suo arresto in occasione di fatti relativi al Bancomat (è fuggito e non ha impugnato l’arma che pure aveva a sua disposizione). In relazione all’ultima condanna il ricorrente evidenzia come l’aggravante del furto ritenuta è quella di aver agito in banda, e non l’uso dell’arma da fuoco.

                                         Per il ricorrente, l’assenza di una perizia psichiatrica non permetterebbe di formulare considerazioni sulla sua natura caratteriale. Il ricorrente sostiene di avere avuto dei contatti con due medici del PCT, uno dei quali medico psichiatra: nessuno avrebbe mai sostenuto che egli sia socialmente pericoloso. L’assenza di una perizia, mai precedentemente disposta dalle diverse autorità penali che si sono occupate del ricorrente, non può essere a lui rimproverata.

                                         La decisione del giudice dell’applicazione della pena non terrebbe conto del tempo trascorso in carcere dal ricorrente, e dei positivi cambiamenti che ciò avrebbe comportato (matrimonio, contatti con il figlio e con i familiari).

                                         Circa il piano di riqualifica professionale, il ricorrente ritiene che non possa essergli imposto, ritenuto che già ha portato a termine due formazioni (meccanico di precisione e tipografo). La non disponibilità ad un altro percorso formativo non andrebbe valutata negativamente a suo danno.

                                         Circa il confronto con i reati commessi, il ricorrente contesta le conclusioni del giudice dell’applicazione della pena, ricordando di avere collaborato nel corso dell’ultima inchiesta, come emergerebbe anche dalla sentenza di condanna: ciò dimostrerebbe l’intervenuto confronto con gli atti commessi.

                                         Per il ricorrente, la sua attuale detenzione a __________ rende difficoltosa un’evoluzione nel proprio percorso espiativo, che comunque c’è, come riconosciuto dalla direzione del penitenziario in relazione all’ineccepibile comportamento da lui tenuto.

                                         Per l’aspetto familiare, il ricorrente sottolinea l’età adolescenziale del figlio e le sue preoccupazioni a lui riferite, nonché il suo invecchiamento come fattore di ravvedimento. Il ricorrente sottolinea come, benché da tempo abbia superato la soglia della metà pena, nel suo caso il regime carcerario non sia ancora stato alleggerito, e ciò unicamente per responsabilità dell’autorità. Il ricorrente termina con alcune considerazioni relative al mancato riconoscimento dell’indulto __________.

                                  h.   Nelle proprie osservazioni 14/15.2.2008 il giudice dell’applicazione della pena si è limitato a chiedere la conferma della decisione impugnata.

                                    i.   Nelle proprie osservazioni 22/25.2.2008 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure contesta le censure sollevate contro la Commissione per i condannati pericolosi, con riferimento all’art. 62d cpv. 2 CP, anche perché l’intervento in questo ambito del presidente della Commissione e di uno dei suoi membri (il procuratore generale) si riferisce ora al regime di esecuzione della pena, e non a problemi di colpevolezza. Per la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure è quindi esclusa la possibilità di una ricusa del presidente ed di un membro della Commissione.

                                         Nel merito, la concessione della liberazione condizionale non è possibile in relazione alle gravi condanne inflitte al ricorrente.    Egli non avrebbe mai superato le tappe precedenti dell’esecuzione pena, considerati anche i gravi reati da lui perpetrati tra il 2000 ed il 2004, durante il periodo di semilibertà. I piani per il futuro prospettati dal ricorrente sarebbero vaghi ed imprecisi, e non adempirebbero le condizioni per la concessione della liberazione condizionale. La decisione del giudice dell’applicazione della pena non sarebbe inoltre definitiva, in quanto annualmente lo stesso magistrato dovrà riesaminare la situazione del ricorrente, in ossequio dell’art. 86 cpv. 3 CP. La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure conclude chiedendo di respingere il ricorso.

in diritto

                                   1.   RI 1 postula di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. PR 1.

                                         Giusta l’art. 340 cpv. 2 in fine CPP competente a decidere sull’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è nondimeno il giudice dell’applicazione della pena (cfr. rapporto n. 5809 del 15.11.2006 sul messaggio 5.7.2006, ad art. 340 CPP).

                                         Il gravame, per quanto inerente detta domanda, è irricevibile.

                                   2.   Giusta i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP, contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di libertà condizionale è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto tempestivo e ricevibile in ordine, essendo presentato dal destinatario della decisione.

                                   3.   3.1.

                                         In ordine, nelle motivazioni del gravame il ricorrente solleva il quesito relativo alla composizione della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi: con riferimento al presidente della stessa ed a un suo membro, il ricorrente invoca la ricusa ex art. 40 lit. e CPP, applicabile per analogia. Nel petitum, il ricorrente chiede che il preavviso della Commissione sia dichiarato nullo, non specificando ulteriormente il fondamento della richiesta, fatta verosimilmente con riferimento all’art. 41 CPP, che chiede di applicare per analogia (ricorso p. 5). Nella motivazione del gravame, su questa contestazione, il ricorrente fa anche riferimento all’art. 62d cpv. 2 CP.

                                         3.2.

                                         Va premesso che il ricorrente non ha indicato quando ed in quale funzione il presidente ed il procuratore generale sarebbero intervenuti quali autorità inquirente (il procuratore generale) e autorità giudicante (il presidente). Per questo motivo l’argomento è già infondato.

                                         3.3.

                                         Il ricorrente si limita ad indicare che il presidente della Commissione sarebbe intervenuto nella procedura relativa all’applica-zione o meno dell’indulto alla condanna __________ finita di scontare in Svizzera, mediante una lettera 9.5.2007 (ricorso p. 4). Importa osservare che in tale procedura la decisione relativa all’indulto è stata prolata dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure. L’essere stato sentito per iscritto, e l’aver espresso un parere giuridico non permette di applicare l’art. 40 lit. e CPP.

                                         3.4.

                                         L’art. 62d cpv. 2 CP invocato dal ricorrente stabilisce dei requisiti minimi per la composizione della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi.

                                         Questa disposizione prevede che la liberazione condizionale di una persona sottoposta a misura deve fondarsi sulla perizia di un esperto indipendente, dopo aver sentito una Commissione composta da rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità di esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore (art. 62d cpv. 2 in fine CP).

                                         Questa norma pone un’esigenza di indipendenza riferita all’esperto, nonché un motivo di esclusione per l’esperto e per il rappresentante della psichiatria, nel caso avessero curato o assistito la persona sottoposta a misura.

                                         Il testo della disposizione è chiaro: il motivo di esclusione, rispettivamente di ricusa, appare chiaramente riferito alle cure ed all’assistenza dell’autore, e limitato all’esperto ed al rappresentate della psichiatria. Di conseguenza, non si applica agli altri membri della Commissione, ed in concreto al presidente (giudice di merito) ed al procuratore generale.

                                         Il ricorrente interpreta detta disposizione in modo estensivo a due titoli: estende i soggetti del motivo di esclusione (non solo l’esperto ed il rappresentante della psichiatria espressamente menzionati, ma anche tutti i membri della Commissione) ed estende anche l’oggetto del motivo dell’esclusione (curare o assistere), essendo pacifico che il presidente ed un membro della Commissione non hanno certo curato o assistito in passato il ricorrente, ma caso mai l’avrebbero accusato e/o condannato.

                                         La dottrina citata dal ricorrente non interpreta in modo così estensivo detta norma. La norma del CP non esige che i rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale e delle autorità dell’esecuzione della pena non si siano mai occupate in passato delle persone richiedenti la liberazione. Non va neppure dimenticato che la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi non ha funzione decisionale, ma solo consultiva.

                                         3.5.

                                         L’art. 343 cpv. 2 CPP stabilisce la composizione della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi: un giudice del Tribunale penale cantonale, un procuratore pubblico, un rappresentante dell’autorità di esecuzione, un rappresentante del settore della psichiatria ed un avvocato iscritto nell’albo cantonale. Neppure la norma cantonale permette di fondare l’esclusione, rispettivamente la ricusa.

                                         3.6.

                                         Il ricorrente fa riferimento agli art. 40 lit. e e 41 CPP. Rispetto al presidente ed al procuratore generale, il ricorrente non indica nessuna circostanza passata in cui sarebbero intervenuti quale autorità inquirente o giudicante.

                                         Il motivo di esclusione dell’art. 40 lit. e CPP non è di per sé applicabile in materia di decisione relativa all’esecuzione della pena. Non a caso, l’art. 340 cpv. 4 vCPP prevedeva esplicitamente l’inapplicabilità dell’art. 40 lit. e CPP al Consiglio di vigilanza. Ciò che valeva per l’autorità giudicante, vale a maggior ragione per una Commissione chiamata solo ad esprimere un parere.

                                         3.7.

                                         Occorre non perdere di vista inoltre che la Commissione dà, in conformità all’art. 75a CP, una valutazione sulla pericolosità, mentre spetta al giudice dell’applicazione della pena decidere sulla liberazione condizionale.

                                         3.8.

                                         Per quanto detto, non è dato motivo di esclusione, rispettivamente di ricusa in relazione al presidente ed a un membro (procuratore generale) della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi.

                                   4.   Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di essere sentito riferita alla Commissione, che non l’avrebbe ascoltato prima di formulare la proprio valutazione.

                                         L’art. 75a CP non impone l’audizione del detenuto da parte della Commissione.

                                         L’art. 62d cpv. 1 CP prevede che il collocato sia sentito, ma dall’autorità competente per esaminare la liberazione e non dalla Commissione. Nel presente caso, è pacifico e non contestato che il ricorrente sia stato sentito dal giudice dell’applicazione della pena in data 7.1.2008: in questo senso il giudice dell’applicazione della pena ha quindi rispettato il diritto di essere sentito del ricorrente giusta l’art. 86 cpv. 2 CP. Il patrocinatore del ricorrente ha potuto esaminare gli atti dell’incarto prima che la decisione qui impugnata fosse prolata: tra gli atti figurava anche la presa di posizione del 2.1.2008 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Non c’è quindi una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

                                   5.   L'art. 86 cpv. 1 CP prevede che un detenuto che ha scontato i due terzi della pena, ma almeno tre mesi, può essere liberato condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifichi e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP).

                                         Dal punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1 e 2 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 23.3.1999 (FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c’è stata una modifica: se prima la liberazione era concessa ”se si può presumere che il detenuto avrebbe tenuto una buona condotta in libertà”, con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti”.

                                         Per V. MAIRE (La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

                                   6.   La liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d'esecuzione della pena, ossia della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna (DTF 101 Ib 452 cons. 1).

                                         Come tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si scosti, è tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534).

                                         Interpretando l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801).

                                         La liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193 cons. 3).

                                         Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).

                                         Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons. 1a, con rif.).

                                   7.   7.1.

                                         Il giudice dell’applicazione della pena ha negato la liberazione condizionale in ragione di un elevato rischio di commissione di nuovi reati anche oggettivamente gravi.

                                         7.2.

                                         RI 1 riconosce di essere stato ripetutamente condannato; questa circostanza – ritenuta dal giudice di merito nella commisurazione della pena – non dovrebbe nondimeno entrare in considerazione nella valutazione giusta l’art. 86 cpv. 1 CP.

                                         A torto. La concessione della liberazione condizionale presuppone, tra l’altro, che “non si debba presumere che (il beneficiario) commetterà nuovi crimini o delitti”, condizione esplicitamente prevista dal legislatore (cfr. BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 5 ss. ad art. 86 CP): nella valutazione della prognosi futura non si può quindi prescindere dal vissuto del detenuto e pertanto, anche, dalle eventuali precedenti condanne. La necessità di promuovere il reinserimento del detenuto nella società – scopo peraltro del regime di espiazione – non deve, evidentemente, minacciare/pregiudicare la sicurezza dell’ordine pubblico.

                                         Il fatto che la Corte delle assise criminali – nel suo giudizio 25.5.2005 (inc. __________) – abbia commisurato la pena tenendo conto (anche) dei trascorsi penali non osta di conseguenza che, nell’esame della prognosi futura, sia considerata pure la condotta passata del pluripregiudicato RI 1, il cui comportamento è stato correttamente vagliato/valutato dal giudice dell’applicazione della pena nella decisione 24.1.2008 qui impugnata.

                                         7.3.

                                         RI 1 afferma di non essere una persona pericolosa, fatto provato dal non utilizzo di armi nella commissione dei reati per i quali è stato condannato il 25.5.2005 dalla competente Corte.

                                         A torto. Il giudizio 25.5.2005 indica in maniera inequivocabile la sua pericolosità, contrariamente a quanto vuole far intendere:

Questo (ultimo clamoroso colpo) merita un discorso a sé per la notevole pericolosità manifestata dagli autori nella circostanza, sia da un lato per avere recato con sé un’arma di grande potenza di fuoco pronta all’uso, sia d’altro canto per essersi dimostrati pronti, senza esitazione e con grande spregiudicatezza, ad arrecare danni ingentissimi alla proprietà altrui pur di raggiungere il proprio obiettivo. Spontaneo, è l’inquietante quesito volto a sapere dove si sarebbe arrivati se anche questo furto fosse andato a buon fine. Rimane la constatazione della tendenza all’escalation sia quo alla frequenza dei furti (una quindicina solo nell’ultimo anno) che soprattutto, con l’ultimo episodio, alla natura degli stessi. (…) Si constata poi che gli accusati non si sono limitati a rubare, ma si sono dotati anche di un piccolo arsenale di armi mortali (con le relative munizioni), a riprova della sicura pericolosità del loro agire. A dispetto di ogni giustificazione degli accusati circa la casualità delle circostanze dell’acquisizione di tali armi, rimane la constatazione del fatto che l’arma da fuoco ha la funzione di colpire, distruggere, ferire ed uccidere, e non è in tal senso lo strumento di chi vuole solamente rubare o ricettare. In specie per RI 1, già condannato per avere intenzionalmente ucciso con un’arma da fuoco, la Corte ha ritenuto assai riprovevole la commissione di infrazioni volte all’acquisizione e al possesso di armi (decisione 25.5.2005, p. 63/65, inc. __________).

                                         Il fatto che nell’occasione non sia stato ferito/ucciso un essere umano non smentisce la pericolosità del ricorrente [sottolineata dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (rapporto 2.1.2008)]. La Corte ha inoltre ritenuto, a ragione, che:

                                         Come che sia, la Corte ha distintamente percepito che ai prevenuti premeva di convincere che non erano intenzionati ad usare l’arma contro delle persone. Il fatto di averla presa con sé depone concettualmente in senso contrario, vero è però che alla prova dei fatti __________, sorpreso dalla polizia vicino al furgone (sul cui ponte posteriore l’arma si trovava) non ha assolutamente tentato di mettervi mano, ma si è invece concentrato unicamente sulla fuga. Rimane comunque il fatto che, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla reale volontà di utilizzo, il solo fatto di avere recato seco un’arma del genere qualifica di aggravato il furto in questione giusta l’art. 139 cifra 3 CP (Trechsel, opera citata, n. 18 e 19 ad art. 139 CP), atteso che il medesimo risultato è ovviamente dato per il già esposto motivo dell’avere agito in banda e/o per mestiere (decisione 25.5.2005, p. 44 s., inc. __________).

                                         Manifestamente infondata è quindi l’asserzione secondo cui “altro elemento di grande importanza, ma che traspare poco nelle considerazioni di prima istanza, è il fatto che la condanna per furto aggravato si basa solo sulla forma qualificata della commissione in banda (in buona sostanza con il fratello o con un terzo), non sull’uso di armi da fuoco” (ricorso 6/7.2.2008, p. 7) [cfr. anche dispositivo 1.1. della sentenza 25.5.2005, p. 69, inc. __________: “RI 1 è autore colpevole di: (…) ripetuto furto aggravato siccome commesso come associato ad una banda intesa a commettere furti, oppure con un’arma da fuoco, oppure in modo particolarmente pericoloso, (…)”]. La censura è di conseguenza pienamente ingiustificata.

                                         7.4.

                                         Il ricorrente contesta che non si sia ravveduto/emendato; la valutazione della sua natura caratteriale sarebbe una mera speculazione. Solo uno psichiatra potrebbe esprimersi al proposito.

                                         E’ un fatto accertato con sentenze cresciute in giudicato che RI 1 – mentre godeva della libertà condizionale dopo aver scontato la pena (di oltre due anni, comprensiva della revoca della sospensione condizionale di due precedenti condanne) per titolo di furto – abbia, l’1.10.1990, commesso – tra l’altro – l’omicidio di un carabiniere rispettivamente che – mentre stava espiando la pena alla quale era stato condannato per detto omicidio –, approfittando della semilibertà concessagli, abbia ripetutamente delinquito commettendo furti e rapine [sentenze 22.11.1993 della Corte di Assise di __________, 31.1.1995 della seconda Corte d’Assise d’Appello di __________, 25.5.2005 della Corte delle assise criminali (inc. __________) e 12.8.2005 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________)].

                                         Il rimprovero al giudice dell’applicazione della pena di non avere considerato che, in ragione del tempo trascorso dalla commissione dei reati e del tempo passato in carcere, “una persona può cambiare in misura notevole” (ricorso 6/7.2.2008, p. 8) è manifestamente infondato: è indiscutibile che, sebbene fosse incarcerato da oltre quattordici anni, RI 1 – nel 2004 – non abbia indugiato a continuare nell’attività criminale. L’arresto, e non un (tardivo) pentimento, ha peraltro fermato l’attività delinquenziale. Il fatto che si sia sposato e che mantenga regolari contatti con i famigliari non attesta, di per sé, che abbia preso coscienza dei passati errori: dagli atti si evince che il ricorrente ha, da sempre, uno stretto legame con la madre/il figlio/i fratelli rispettivamente – dal 2002, in piena attività criminale – con la compagna (ora moglie). I valori della famiglia e l’amore per moglie/figlio/madre/fratelli non l’hanno trattenuto dal proseguire nella commissione dei reati.

                                         In queste circostanze, senza necessità di far capo ad una perizia psichiatrica, non si vede come si possa ritenere che oggi – a neppure tre anni dall’ultima condanna – si sia (improvvisamente) ravveduto. La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha correttamente indicato – con riferimento ai reati commessi nel periodo 2000-2004 – che, “(…) per la durata di circa tre anni e mezzo, egli ha portato avanti con il personale di custodia, con gli operatori sociali, con le autorità preposte all’esecuzione delle pene, con i datori di lavoro che collaboravano al suo reinserimento professionale, una sfacciata e grottesca “messinscena”, un vero e proprio “teatro” in cui recitava la parte del “buon detenuto”, dissimulando a tutti la sua vera natura” (rapporto 2.1.2008, p. 2). RI 1 ha, in realtà, sempre abusato della fiducia accordatagli. La violazione del regolamento del penitenziario cantonale La Stampa, che ha indotto – per ragioni disciplinari – il suo trasferimento, il 22.12.2005, al penitenziario di __________, attesta peraltro “(…) una sua noncuranza di fondo verso ogni e qualsiasi regola, (…)” (rapporto 2.1.2008 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, p. 2). Il ricorrente non ha invero mai tentato di dimostrare di meritare fiducia. Anzi. Non ha mai voluto intraprendere un profondo lavoro su sé stesso: sostenere, oggi, che si rende conto degli errori passati appare pertanto, oltre che (molto) poco serio, solo finalizzato all’ottenimento della liberazione condizionale.

                                         7.5.

                                         Il ricorrente asserisce che il fatto di espiare la pena nel penitenziario di __________ sarebbe causa/conseguenza della non evoluzione nel proprio percorso espiativo: la struttura carceraria non gli offrirebbe infatti la possibilità di frequentare un apprendistato o una riqualifica professionale rispettivamente la possibilità di frequentare un trattamento di natura psicologica/psichiatrica.

                                          Va anzitutto sottolineato che RI 1 è stato trasferito, dal penitenziario cantonale La Stampa, al penitenziario del Canton __________ quale misura disciplinare per essere stato trovato in possesso di un cellulare. Deve pertanto rimproverare solo sé stesso se, ora, si trova in un ambiente a lui estraneo per lingua, mentalità e relazioni personali rispettivamente lontano dalla famiglia.

                                          Inoltre, anche quando si trovava in carcere in Ticino, non ha mai dato prova di volersi seriamente interessare al suo futuro professionale rispettivamente di volere un sostegno psichiatrico/psicologico. La critica nei confronti delle competenti autorità di non avergli proposto mezzi per favorire il suo reinserimento sociale è pertanto fuori luogo. La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha ritenuto la sua disponibilità a farsi curare “(…) sicuramente tardiva, strumentale e declamatoria. Non si vede infatti perché, se egli veramente avesse creduto o credesse nell’efficacia di una psicoterapia, egli non l’abbia avviata già nel 1998, quando è rientrato dall’Italia in PCT o quantomeno dopo l’arresto del 14.2.2004, stante che presso il carcere di Lugano è da anni attivo, a disposizione dei detenuti, un medico psichiatra” (rapporto 2.1.1998, p. 3). Considerazioni alle quali anche questa Camera si associa.

                                          In ogni caso, anche nella decisione impugnata, il giudice dell’applicazione della pena ha indicato che è giunto il momento di trasferire il richiedente in un altro stabilimento di esecuzione.

                                   8.   Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 339 cpv. 1 lit. j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2008.43 — Ticino Camera dei ricorsi penali 01.04.2008 60.2008.43 — Swissrulings