Incarto n. 60.2008.408
Lugano 20 febbraio 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/19.12.2008 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni concernenti __________ __________ ai fini delle sue incombenze;
premesso che l’istanza 17.12.2008 è pervenuta al Ministero pubblico il 18.12.2008, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 19.12.2008, preavvisandola favorevolmente;
rilevato che PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________) – interpellato – non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 8.1.2009 la presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha dichiarato PI 2 autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, lesioni intenzionali semplici, lesioni intenzionali semplici di lieve gravità, ripetuto danneggiamento e vie di fatto e – avendo agito in stato di scemata imputabilità – lo ha condannato, in contumacia, alla pena detentiva di dieci mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a versare l’importo di CHF 2'886.45 a una parte civile, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in corso di espiazione della pena detentiva (sentenza di condanna, in contumacia, 8.1.2009, inc. __________). La decisione è regolarmente cresciuta in giudicato.
2. Con la presente istanza l’IS 1 – richiamati l’art. 91 cpv. 5 LEF e le diverse procedure pendenti presso i suoi uffici a carico di PI 2 –, chiede se nell’ambito del surriferito procedimento penale sarebbero emersi attivi di proprietà di quest’ultimo (liquidità o conti correnti). Precisa al proposito che il supporto da parte del Ministero pubblico sarebbe importante per procedere a completamenti di pignoramento atti all’evasione dei provvedimenti in corso a favore dei creditori.
Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier comunica che la richiesta – da intendersi quale istanza di ispezione degli atti ex art. 27 CPP –, deve a suo giudizio essere accolta. Dal canto suo, PI 2, interpellato per il tramite del suo patrocinatore, non ha presentato osservazioni.
3. Giusta l’art. 27 CPP, in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella fattispecie in esame – richiamati gli art. 89 ss. LEF riguardanti l’esecuzione in via di pignoramento e ritenuti i motivi addotti dall’Ufficio istante e la finalità della sua richiesta – è certamente data l’esistenza di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
In siffatte circostanze, questa Camera autorizza l’Ufficiale e/o un collaboratore dell’IS 1 a compulsare presso il Tribunale penale cantonale gli atti di cui all’incarto __________, compatibilmente con gli impegni del personale della cancelleria.
L’Ufficiale (rispettivamente il collaboratore) è autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini delle sue incombenze.
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura dell’istanza, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria