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Ticino Camera dei ricorsi penali 10.08.2009 60.2008.338

10 août 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·5,642 mots·~28 min·3

Résumé

Ricorso contro decisioni della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure in materia di esecuzione di sentenze straniere

Texte intégral

Incarto n. 60.2008.338  

Lugano 10 agosto 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 27/28.10.2008 presentato da

 RI 1, , patr. da:   PR 1 

  contro  

le decisioni 16.10.2008 e 22.4.2008 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure in materia di esecuzione delle sentenze 12.7.2002 / 16.5.2007 prolate dai tribunali __________ nei suoi confronti;

richiamate le osservazioni 10/11.11.2008 presentate congiuntamente dalla Divisione della giustizia e dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, postulanti la reiezione del gravame;

richiamate inoltre le osservazioni di replica 19/22.12.2008 di RI 1 e le osservazioni di duplica 12/13.1.2009 della Divisione della giustizia e della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure;

richiamati, infine, gli ulteriori scritti 14/15.1.2009 – 23/26.1.2009 di RI 1 e 14/15.1.2009 – 20/21.1.2009 della Divisione della giustizia;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con giudizio 12.7.2002 RI 1, __________, arrestato il __________ a __________, è stato condannato, unitamente a __________ ed a __________, alla pena detentiva a vita per avere partecipato all’uccisione di __________ – compagno di vita di __________ – avvenuta il 12.6.2001.

                                         Il giudice, __________, __________, __________, ha ritenuto – nella sentenza – che “you, RI 1, became __________s lover. I am told that you were both very much in love, one with the other. You are guilty of murder principally because of your knowing supply of the murder weapon. After the event, you assisted in the gruesome and macabre disposal of the remains of the deceased and after those acts you, to all intents and purposes, lived with __________” (p. 15, decisione 12.7.2002, doc. 2, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                         Ha reputato il reato un “(…) classic case of cold-blooded murder with, as in the old phrase, malice aforethought” (p. 14, decisione 12.7.2002, doc. 2, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008), reato – del quale RI 1 e gli altri condannati si sono dichiarati colpevoli – che prevede per legge la pena detentiva a vita.

                                  b.   Il 18.7.2002 il citato giudice ha raccomandato al __________ il minimum term secondo il __________ [ossia il periodo minimo che il condannato deve trascorrere in detenzione senza possibilità di essere liberato condizionalmente (“your tariff will be the number of years which you must serve in custody so as to satisfy the requirements of retribution and deterrente”, doc. 3, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008)]: 14 anni per __________, 12 anni per RI 1 e 12 anni per __________. Il 22.7.2002 il __________ ha ritenuto di non distinguere tra __________ e gli altri condannati; ha raccomandato un minimum term di 12 anni per ciascuno di essi (doc. 4, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                   c.   Il 16.5.2007 il giudice __________, __________, __________, __________, __________, ha fissato in 12 anni il minimum term per i condannati, dedotto il carcere preventivo sofferto (doc. D, allegato al ricorso 27/28.10.2008).

                                  d.   RI 1, in data 14.6.2007, ha confermato al __________, __________, __________, __________, il suo desiderio – già espresso negli anni precedenti, al quale allora, sembrerebbe, non si è potuto dare seguito in difetto del minimum term, non ancora stabilito – di scontare il resto della pena in un carcere svizzero (doc. 13, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                   e.   Il 16.7.2007 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, informato dalle autorità __________, ha trasmesso alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure il citato desiderio di RI 1; ha chiesto, nel caso la Sezione fosse stata d’accordo al trasferimento, in applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati del 21.3.1983, entrata in vigore per la Svizzera l’1.5.1988 e per il __________ l’1.8.1985 (RS 0.343), di confermare la nazionalità della persona condannata e di inviare la copia delle disposizioni penali applicabili all’infrazione secondo il diritto svizzero e la presa di posizione vincolante sul modo e sulla durata della pena che restava da purgare in un carcere svizzero (anche in capo alla liberazione condizionale anticipata) [doc. 14, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008].

                                    f.   La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, il 27.7.2007, ha comunicato al predetto Ufficio federale il suo accordo al trasferimento; ha allegato al suo scritto, tra l’altro, l’estratto del CP inerente il reato di omicidio intenzionale (art. 111 CP) ed ha indicato il calcolo dell’esecuzione della pena di 12 anni (1/3 7.8.2005, 1/2 7.8.2007, 2/3 7.8.2009 e fine pena 7.8.2013) [doc. 15/16, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008].

                                  g.   Il 21.1.2008 il __________, __________, __________, ha comunicato all’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni [che il 18.9.2007 gli aveva trasmesso la presa di posizione della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (doc. 17, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008)], che le autorità __________ aveva deciso di non concedere il trasferimento di RI 1. Le autorità elvetiche avevano infatti adattato la pena detentiva a vita al diritto svizzero trasformandola in una pena detentiva di 12 anni, dalla quale poteva essere liberato condizionalmente trascorsi 2/3, ciò che non era accettabile. RI 1 era stato condannato per un grave reato, per il quale il tribunale aveva stabilito che doveva scontare un periodo minimo di 12 anni in carcere prima che potesse essere considerata una liberazione condizionale (doc. 18, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                  h.   Il Dipartimento delle istituzioni, il 19.2.2008, ha comunicato al citato Ufficio federale [che gli aveva trasmesso la risposta negativa 21.1.2008 (doc. 18, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008)] che la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, nel suo scritto 27.7.2007, si era espressa in modo inesatto a causa di un equivoco. RI 1 era in realtà stato condannato, per assassinio, alla pena detentiva a vita e doveva scontare 12 anni in carcere prima che potesse essere esaminata un’eventuale liberazione condizionale. Il Dipartimento delle istituzioni, per il Cantone Ticino, ha quindi rettificato le indicazioni contenute nello scritto 27.7.2007 e si è impegnato “(…) formalmente a garantire che il signor RI 1, in caso di trasferimento, proseguirà l’esecuzione della condanna alla pena detentiva a vita pronunciata dal Tribunale di __________, e che l’eventuale liberazione condizionale, se la prognosi sarà favorevole, potrà essere disposta, al più presto, solamente dopo che l’interessato avrà scontato una pena detentiva di 12 anni. In tal modo, viene rispettata l’esigenza, formulata dalle Autorità __________, secondo cui la durata minima della permanenza in carcere del signor RI 1, prima dell’eventuale liberazione condizionale, deve essere di 12 anni.” Ha chiesto di sottoporre nuovamente alle autorità __________ la domanda di trasferimento in Svizzera (doc. 19, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                    i.   Il 25.2.2008 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, ha domandato alla Divisione della giustizia, per evitare ogni malinteso, di trasmettere la presa di posizione vincolante delle autorità ticinesi sul modo e sulla durata della pena che restava da purgare in Svizzera (compresa la liberazione condizionale anticipata) [doc. 20, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008]. Il 4.3.2008 / 15.4.2008 l’Ufficio federale – dopo uno scambio di corrispondenza con la Divisione (doc. 21/22/23/24, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008) – ha precisato che occorreva indicare il computo dettagliato (1/3, 1/2, 2/3, fine) dell’esecuzione della pena e che si doveva garantire che RI 1, una volta trasferito, non disponesse di rimedi giuridici contro la decisione del Cantone Ticino di proseguire l’esecuzione della pena stabilita dalla Corte __________ (doc. 25/26, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                    j.   Con decisione 22.4.2008 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha disposto che, in caso di trasferimento dal __________ alla Svizzera in applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati (in particolare degli art. 9 n. 1 lit. a, 9 n. 3 e 10 n. 1), l’esecuzione della pena inflitta il 12.7.2002 a RI 1 sarebbe (in caso di trasferimento) proseguita nella forma della pena detentiva a vita (art. 40 CP), che avrebbe potuto ottenere la liberazione condizionale, al più presto, dopo avere trascorso 15 anni in carcere (art. 86 cpv. 5 CP) – ovvero il 22.7.2016 – e che non esisteva, formalmente, un termine di pena. Ha indicato, quale rimedio di diritto, il ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni (art. 7 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per adulti). La decisione è stata intimata a RI 1 per il tramite del padre __________ (doc. 28, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                   k.   L’Ufficio federale di giustizia, il 5.5.2008, ha comunicato alla Divisione della giustizia di avere ricevuto e visionato il suo progetto di decisione; ha domandato, per evitare problemi futuri, di qualificare secondo il diritto svizzero i fatti oggetto della sentenza __________, per potere escludere un’incompatibilità con la legislazione elvetica (doc. 29, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                    l.   Il 7.5.2008 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha emanato una nuova decisione inerente il trasferimento di RI 1, il cui dispositivo era identico a quello della decisione 22.4.2008 (doc. 28, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008). Nei considerandi ha precisato che la natura giuridica e la durata della sanzione inflitta erano compatibili con la legislazione svizzera e che il fatto per il quale era stato condannato era punibile a titolo di assassinio ex art. 112 CP, che comminava la pena detentiva a vita. La decisione indicava la facoltà di ricorso a questa Camera; è stata intimata a RI 1 per il tramite del padre __________ (doc. 30, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                 m.   Il Dipartimento delle istituzioni, il 26.5.2008, ha formulato – all’indirizzo dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni – una nuova domanda di trasferimento inerente RI 1. Lo scritto ha ripreso sostanzialmente quello di data 19.2.2008 al medesimo Ufficio (doc. 19, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008) con le indicazioni dei considerandi e del dispositivo della decisione 7.5.2008, intimata a __________, abilitato a rappresentare il figlio, e cresciuta in giudicato siccome non impugnata (doc. 32, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                         Il 12.6.2008 l’Ufficio federale ha trasmesso la richiesta alle autorità __________ per il tramite dell’Ambasciata svizzera a __________ (doc. 33, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                  n.   Il 3.9.2008 il __________, __________, __________, ha informato che il __________ aveva dato il suo consenso al trasferimento di RI 1 ritenuto che “(…) the Swiss authorities will continue to enforce the sentence of Life imprisonment” (doc. 34, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                         Ha allegato lo scritto – repatriation of prisoners __________, consent of the prisoner to transfer out to Switzerland – firmato da RI 1 il 2.9.2008, dal quale risultava che questi aveva dato il suo consenso al trasferimento in Svizzera e che, parimenti, era stato informato, tra l’altro, che “(…) Switzerland will enforce my sentence of Life imprisonment” e “of the effect, in relation to me, of the law of Switzerland relating to my detention under that warrant, including the effect of any provisions under which I may be released earlier than provided for by the terms of the warrant” (doc. 34, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                  o.   RI 1 è giunto in Ticino il 15.10.2008, proveniente da __________, scortato da due agenti della polizia cantonale. Lo stesso giorno è stato incarcerato al penitenziario cantonale “La Stampa” (doc. 36/37, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                  p.   Il 16.10.2008 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha indicato il calcolo dell’esecuzione: inizio 12.07.2002, 1/3 22.01.2009, 1/2 22.07.2011 e 2/3 22.07.2016 (incarto n. __________, doc. 37, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                  q.   Con ricorso 27/28.10.2008 RI 1 postula, in via principale, che la decisione 22.4.2008 sia nulla, che l’ordine di esecuzione 16.10.2008 sia nullo o annullato e che gli atti siano ritornati alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure per una nuova decisione e, in via subordinata, che la domanda di restituzione in intero sia accolta, che la decisione 22.4.2008 sia annullata, che l’ordine di esecuzione 16.10.2008 sia annullato e che gli atti siano ritornati alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

                                         Il ricorrente rileva anzitutto che è stato condannato per il reato di murder alla pena detentiva a vita e che la pena detentiva minima è stata fissata in 12 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto. Il reato prevederebbe la condanna a vita indipendentemente dalle circostanze del delitto e dai gradi di partecipazione; il diritto __________ non opererebbe alcuna distinzione fra omicidio ed assassinio. La fissazione della pena minima terrebbe conto, parzialmente, degli elementi specifici del reato. Sarebbe stato condannato per complicità – classic accomplice – nel reato di murder.

                                         Durante la sua carcerazione in __________ si sarebbe comportato in maniera ineccepibile, nonostante la detenzione gli risultasse particolarmente gravosa (per le pochissime visite che avrebbe ricevuto in oltre 7 anni, per l’isolamento dovuto al fatto che non fosse di lingua madre __________ e per le aggressioni subite).

                                         Sottolinea di avere chiesto il trasferimento in un penitenziario elvetico già nel 2003, domanda che non avrebbe potuto essere evasa perché non era ancora stata stabilita la pena minima. Espone il tenore dello scritto 27.7.2007 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure che avrebbe qualificato il reato di omicidio giusta l’art. 111 CP e che avrebbe indicato che poteva beneficiare della liberazione condizionale allo scadere dei 2/3 della pena di 12 anni, ovvero il 7.8.2009. Descrive la nuova procedura di trasferimento in seguito al rifiuto delle autorità __________. Osserva che la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha emanato una “decisione” 22.4.2008, intimandola a suo padre sulla base di una procura rilasciatagli il 15.6.2000, antecedente ai fatti penali oggetto del procedimento. In questa “decisione” la Sezione avrebbe stravolto le precedenti indicazioni, menzionando il reato di assassinio, la pena detentiva a vita ed il fatto che la domanda di liberazione condizionale avrebbe potuto essere presentata unicamente dopo 15 anni di carcere. Avrebbe visto questa “decisione” soltanto il 25.10.2008.

                                         Si aggrava, in via principale, contro l’ordine di esecuzione 16.10.2008, che costituirebbe la prima ed unica valida decisione concernente la ricezione in diritto svizzero della sentenza di condanna __________. Lo scritto 22.4.2008 non costituirebbe una valida decisione; sarebbe soltanto una sorta di decisione preventiva, inesistente nel diritto svizzero e pertanto non vincolante. In ogni caso, qualora lo scritto 22.4.2008 venisse considerato quale decisione formale, essa sarebbe nulla: non gli sarebbe stata intimata direttamente, ma per il tramite del padre sulla base di una procura rilasciata prima dei fatti; giusta l’art. 1 della legge sull’avvocatura la rappresentanza davanti ai tribunali civili, penali e di applicazione della pena sarebbe riservata ad un avvocato (che, in ragione della complessità del caso, avrebbe dovuto essere designato d’ufficio); la decisione violerebbe i principi giuridici fondamentali della Convenzione sul trasferimento dei condannati, per cui sarebbe da considerarsi nulla e non semplicemente annullabile.

                                         Secondo l’art. 9 cpv. 1 lit. a della predetta Convenzione l’ordine di esecuzione avrebbe dovuto riprendere così com’era la condanna __________ e limitarsi a proseguirne l’esecuzione; avrebbe dovuto indicare una pena detentiva a vita con possibilità di liberazione condizionale a partire dai 12 anni di carcerazione. Qualora la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure avesse reputato che la sentenza __________ non era recepibile giusta il diritto svizzero, avrebbe dovuto emanare una decisione in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 della Convenzione. Lo scritto 22.4.2008 prevederebbe modalità di esecuzione della pena contrarie all’art. 10 cpv. 2 in fine della Convenzione siccome prevederebbe la liberazione condizionale non prima di 15 anni e non, invece, di 12 anni (termine che avrebbe dovuto essere preferito anche in ragione del principio della lex mitior). L’ordine di esecuzione 16.10.2008 – firmato dal capocancelleria e non dal caposezione – sarebbe nullo perché prevederebbe una modifica della sanzione inflittagli in __________ senza poggiare su una valida decisione giudiziaria/amministrativa ex art. 10 cpv. 2 della Convenzione.

                                         L’ordine di esecuzione sarebbe parimenti annullabile nel merito: le modalità con cui sarebbe stata adattata la condanna __________ al diritto svizzero sarebbero infatti manifestamente erronee e violerebbero la Convenzione. La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure avrebbe dovuto verificare, con decisione, se il reato di murder corrispondeva al reato di assassinio giusta l’art. 112 CP o, piuttosto, a quello di omicidio giusta l’art. 111 CP. Se la qualifica del reato fosse di omicidio, non sarebbe ammissibile la pena detentiva a vita. In ogni caso, anche se i fatti fossero qualificati come assassinio, bisognerebbe considerare che è stato condannato per complicità nel reato, per il quale l’art. 25 CP prevede una pena attenuata. Secondo il diritto svizzero non potrebbe pertanto, in nessun caso, essergli inflitta la pena detentiva a vita. La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure avrebbe dovuto emanare una decisione per adattare la sanzione __________ alla pena prevista dalla legislazione svizzera. Non avendo proceduto in questo senso, sarebbe stato violato l’art. 10 cpv. 2 della Convenzione. L’applicazione dell’art. 86 cpv. 5 CP costituirebbe un aggravamento della pena __________ in violazione della Convenzione e della lex mitior. Inoltre, in ragione del suo ottimo comportamento, potrebbe beneficiare – secondo il diritto __________ – del regime di semilibertà già dopo una pena detentiva di 9 anni.

                                         In via subordinata il ricorrente, nell’ipotesi in cui lo scritto 22.4.2008 fosse considerato una valida decisione formalmente cresciuta in giudicato, postula la restituzione in intero del termine di ricorso giusta gli art. 21/22 CPP: la decisione non sarebbe stata intimata personalmente a lui, detenuto in __________, non avrebbe eletto domicilio legale in Svizzera, dove non sarebbe stato patrocinato da un legale, ed il padre non avrebbe potuto validamente rappresentarlo. Nel merito, a sostegno del gravame, invoca le stesse ragioni esposte circa l’ordine di esecuzione.

                                   r.   La Divisione della giustizia e la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure postulano la reiezione del ricorso.

                                         Espongono i passi intrapresi per il trasferimento di RI 1. Precisano che la decisione 7.5.2008 sarebbe stata intimata per il tramite del padre __________ in considerazione di una certa urgenza della procedura di trasferimento (volendo far cessare il più presto possibile un regime di detenzione gravoso e severo). Sottolineano che la Svizzera, quale stato di esecuzione, avrebbe scelto di proseguire l’esecuzione della condanna giusta l’art. 9 n. 1 lit. a della Convenzione, per cui – ex art. 10 n. 1 della Convenzione – lo Stato di esecuzione sarebbe vincolato alla natura giuridica ed alla durata della sanzione, che – nel caso concreto – sarebbero compatibili giusta l’art. 10 n. 2 della Convezione con la legislazione svizzera (art. 40 e 112 CP). L’esecuzione della condanna sarebbe regolata dalla legge dello Stato di esecuzione (art. 9 n. 3 della Convenzione): dopo il trasferimento, la liberazione condizionale sarebbe disciplinata dal diritto svizzero, per cui si applicherebbe l’art. 86 CP. Il divieto di aggravare la natura o la durata della sanzione (art. 10 n. 2 della Convenzione) si riferirebbe esclusivamente alla pena base. Infine, evidenziano di avere agito di concerto con l’Ufficio federale di giustizia; il Cantone Ticino si sarebbe impegnato formalmente a garantire che RI 1 avrebbe proseguito l’esecuzione della pena inflittagli nella forma della pena detentiva a vita e che l’eventuale liberazione condizionale avrebbe potuto essere disposta, al più presto, dopo 15 anni di carcerazione. La buona fede esigerebbe che la Svizzera si attenga agli impegni ed alle garanzie formulati nei confronti del __________. Sarebbero quindi in gioco anche la credibilità e l’affidabilità della Svizzera. RI 1 non avrebbe peraltro avuto alcun diritto soggettivo al trasferimento in Svizzera, che avrebbe potuto essere concesso o rifiutato secondo l’apprezzamento delle autorità __________. Si dovrebbero pertanto rispettare le condizioni e le assicurazioni fornite, che sarebbero state determinanti per ottenere il rimpatrio del ricorrente.

                                   s.   Con replica 19/22.12.2008 RI 1 – confermando il petitum di cui al suo ricorso e chiedendo di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – espone le tematiche inerenti la mandatory life sentence e la minimum tariff del diritto __________.

                                         Una life sentence non sarebbe comparabile alla pena detentiva a vita giusta l’art. 112 CP; essa potrebbe essere comminata per svariati reati e sarebbe obbligatoria, per legge, nel caso di murder. La life sentence sarebbe utilizzata in modo molto più esteso che la pena detentiva a vita prevista dall’ordinamento giuridico elvetico: sarebbe, secondo il diritto __________, un istituto che presenterebbe molte più somiglianze con le misure di sicurezza rispettivamente con la modalità di esecuzione della pena secondo il diritto svizzero piuttosto che con la pena detentiva a vita. La minimum tariff sarebbe una vera e propria pena di durata determinata, affiancata da una life sentence di durata indeterminata, e non una semplice modalità di esecuzione. Sarebbe un elemento del giudizio penale che necessiterebbe dell’intervento del giudice: si terrebbe conto, nella sua fissazione, degli aspetti soggettivi, della partecipazione, della collaborazione, delle condizioni personali, del sincero pentimento, ecc. Il carattere di pena della minimum tariff sarebbe comprovato anche dal fatto che – nel caso di murder – costituirebbe il solo elemento sul quale il giudice potrebbe influire, dal fatto che essa – sempre nell’ipotesi di murder – potrebbe variare da 10 a 50 anni a whole life (a vita) e dal fatto che la legislazione stessa (__________) lo confermerebbe. La minimum tariff, di conseguenza, non potrebbe essere considerata una misura di esecuzione che soggiace al diritto svizzero giusta l’art. 9 n. 3 della Convenzione e la life sentence non potrebbe essere reputata una vera e propria pena.

                                    t.   La Divisione della giustizia e la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, con duplica 12/13.1.2009, contestano che RI 1 sia stato condannato alla pena, fissa e determinata, di 12 anni; sarebbe stato condannato alla pena detentiva a vita: i 12 anni sarebbero il lasso di tempo minimo che dovrebbe in ogni caso trascorrere in carcere prima che un’eventuale liberazione condizionale possa essere presa in considerazione. Una pena fissa, infatti, presupporrebbe che al suo scadere il condannato sia necessariamente liberato; nel caso concreto, trascorsi 12 anni, si sarebbe potuta esaminare la possibilità di una liberazione condizionale. Non ci sarebbe stata alcuna garanzia ed alcuna certezza che RI 1 sarebbe stato rilasciato una volta decorsi i citati 12 anni. Inoltre, se fosse stato condannato alla pena fissa di 12 anni, avrebbe potuto essere liberato – una volta trasferito in Svizzera – dopo 8 anni (2/3 della pena): le autorità __________ avrebbero tuttavia respinto la domanda di trasferimento proprio in considerazione di tale circostanza. La sua condanna, secondo la chiara formulazione dell’art. 9 n. 3 della Convenzione, sarebbe ora regolata dal diritto svizzero, che si applicherebbe, segnatamente, per la concessione del primo congedo, della semilibertà e della liberazione condizionale.

                                  u.   Degli ulteriori scritti di RI 1 e della Divisione della giustizia si dirà – per quanto necessario – in corso di motivazione.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 7 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili – nel termine di dieci giorni – alla Camera dei ricorsi penali (art. 62 cpv. 3 LOG).

                                         1.2.

                                         Con il proprio gravame il ricorrente impugna due decisioni: l’ordine di esecuzione 16.10.2008 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (vedi punto p., doc. A allegato al ricorso 27/28.10.2008); la decisione 22.4.2008 sempre della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (vedi punto j., doc. B allegato al ricorso 27/28.10.2008). Entrambi gli atti concernono l’ (la continuazione dell’) esecuzione – in Svizzera – della pena detentiva a vita inflittagli dalle autorità __________.

                                          1.3.

                                         Questa Camera è formalmente competente a pronunciarsi in merito, in applicazione dell’art. 7 della suddetta legge.

                                   2.   2.1.

                                         Riguardo la tempestività, la stessa è pacificamente data con riferimento alla decisione del 16.10.2008: merita un approfondimento rispetto alla decisione del 22.4.2008.

                                         2.2.

                                         Quest’ultima decisione, modificata in alcuni punti il 7.5.2008 (vedi punto l), è un atto condizionato, in quanto adottato in vista di una decisione dello Stato in cui il detenuto che ha chiesto il trasferimento sta scontando la pena.

                                         La condizione varia a dipendenza della decisione dello Stato estero: è condizione risolutoria, nel caso in cui questi rifiuta il trasferimento; è condizione sospensiva, nel caso in cui lo Stato estero concede il trasferimento.

                                         A seguito della concessione del trasferimento, è quest’ultimo tipo di condizione che si è concretizzata. La decisione condizionata ha espletato in pieno i suoi effetti solo al momento dell’avvenuto trasferimento del detenuto nel nostro Cantone. RI 1  essendo giunto in Ticino il 15.10.2008, il termine di dieci giorni sarebbe rispettato.

                                         2.3.

                                         Nel gravame il ricorrente chiede inoltre di dichiarare nulla la decisione 22.4.2008 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, con cui ha disposto che, in caso di trasferimento dal __________ in applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati, l’esecuzione della pena inflittagli il 12.7.2002 era proseguita nella forma della pena detentiva a vita (art. 40 CP), che poteva ottenere la liberazione condizionale, al più presto, dopo avere trascorso 15 anni in carcere (art. 86 cpv. 5 CP) – ovvero il 22.7.2016 – e che non esisteva, formalmente, un termine di pena (doc. 28, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                         Decisione poi precisata il 7.5.2008, indicando che la natura e la durata della sanzione inflitta erano compatibili con la legislazione svizzera e che il fatto per il quale era stato condannato era punibile a titolo di assassinio ex art. 112 CP (pena a vita) (doc. 30, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                         2.3.1.

                                         La nullità di una decisione deve essere constatata d’ufficio dall’autorità in ogni tempo (decisione TF 6B_744/2008 del 23.1.2009). Il gravame 27/28.10.2008 – in quanto eccepisce la nullità delle decisioni 22.4.2008/7.5.2008 – è pertanto ricevibile.

                                         2.3.2.

                                         Affinché sia sancita la nullità di una decisione occorre che il difetto sia particolarmente grave, che esso sia palese o almeno facilmente identificabile e che l’ammissione della nullità non metta seriamente in pericolo la sicurezza giuridica. Quali motivi di nullità si riconoscono grossolani errori di procedura, incompetenza materiale / funzionale e gravi violazioni di diritti procedurali garantiti dalla costituzione o dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo (DTF 129 I 361; decisione TF 6B_744/2008 del 23.1.2009).

                                         Errori di procedura inerenti a violazioni del diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. [che comprende, segnatamente, il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere, di ottenere una decisione motivata e di poter consultare gli atti di causa (decisione TF 6B_79/2009 del 9.7.2009)] sono, in sé, sanabili e di regola conducono soltanto all’annullabilità della decisione viziata. Qualora, tuttavia, si tratti di violazione particolarmente grave di un diritto fondamentale della parte, anche la violazione del diritto di essere sentito ha come conseguenza la nullità della decisione stessa. Questo è il caso, segnatamente, quando l’interessato non ha avuto conoscenza della decisione perché non gli è stata comunicata o quando l’interessato non ha avuto alcuna occasione di partecipare al procedimento in corso contro di lui medesimo (DTF 129 I 361).

                                         2.3.3.

                                         Ora, non risulta che RI 1 – prima dell’emanazione della decisione 22.4.2008, completata/sostituita il 7.5.2008 (doc. 28/30, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008) – sia stato interpellato dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure: non ha quindi potuto esprimersi su, segnatamente, il fatto che – a giudizio della Sezione – la liberazione condizionale, secondo il diritto svizzero applicabile in ragione dell’art. 9 n. 3 della Convenzione sul trasferimento dei condannati, avrebbe potuto essergli concessa, al più presto, dopo 15 anni (art. 86 cpv. 5 CP).

                                         Ciò vale a maggior ragione se si considera che, rispetto alla precedente presa di posizione del Dipartimento delle istituzioni del 18.2.2008 (allegato 19 alle osservazioni), con la decisione 22.4.2008 il termine di carcerazione prima di una possibile liberazione è stato aumentato da 12 a 15 anni.

                                          2.3.4.

                                         In queste circostanze, è evidente che è stato manifestamente disatteso il diritto di essere sentito di RI 1, con la conseguenza che le decisioni 22.4.2008/7.5.2008 sono nulle. Esse non possono quindi avere alcun effetto di legge (DTF 129 I 361). E ciò indipendentemente dalle modalità di notifica di dette decisioni: le contestazioni sollevate nel gravame possono restare indecise, in considerazione della ricevibilità del gravame e della nullità accertata.

                                          2.3.5.

                                         L’ordine di esecuzione 16.10.2008 (doc. A, allegato al ricorso 27/28.10.2008), parimenti impugnato, si fonda sulle decisioni 22.4.2008/7.5.2008, per cui – necessariamente – non può avere alcuna portata giuridica.

                                   3.   3.1.

                                         L’esito del gravame (accolto per nullità delle citate decisioni) non impone di esaminare le (altre) numerose censure invocate. La particolare e complessa fattispecie richiede tuttavia alcune considerazioni, anche per semplicità ed economia di procedura, ma anche per rispetto agli impegni assunti dal nostro Paese nel presente caso.

                                         3.2.

                                         Il Life Sentence Tariff System del diritto __________ prevede una prima fase – minimum term – che rappresenta la retribution senza possibilità di liberazione condizionale, una seconda fase che comincia quando è terminata la prima e finisce quando l’autorità competente decide se al detenuto possa essere concessa la libertà provvisoria e, infine, una terza fase – che rappresenta la life sentence – durante la quale può essere revocata la libertà condizionale e la persona può essere rimessa in carcere fino a quando saranno dati i presupposti per la libertà condizionale.

                                         Il minimum term è il periodo minimo che il condannato deve trascorrere in detenzione senza possibilità di essere liberato condizionalmente.

                                         E’ fissato dal giudice tenendo conto dei fatti imputati ed è parte della sentenza, come ammesso dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella decisione che ha imposto che la fissazione del minimum term sia operata da un tribunale imparziale e indipendente, con riferimento all’art. 6 § 1 CEDU [Case of Easterbrook v. The United Kingdom (Applic. no. 48015/99) del 12.9.2003, consid. 19/26)].

                                         3.3.

                                         Con giudizio 12.7.2002 RI 1 è stato condannato alla pena detentiva a vita per avere partecipato all’uccisione di __________ (doc. 2, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                         Il 16.5.2007 la competente autorità ha fissato in 12 anni il minimum term per il condannato, dedotto il carcere preventivo sofferto (doc. D, allegato al ricorso 27/28.10.2008).

                                         3.4.

                                         La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha reputato che il reato di murder – che, secondo il diritto __________, prevedeva per legge la pena detentiva a vita – fosse assimilabile al reato di assassinio giusta l’art. 112 CP, parimenti sanzionato (anche) con la pena detentiva a vita.

                                         Di conseguenza, in applicazione dell’art. 9 n. 3 della Convenzione sul trasferimento dei condannati (l’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato d’esecuzione e quest’ultimo è il solo competente per prendere tutte le decisioni appropriate) e dell’art. 86 cpv. 5 CP (in caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale è possibile al più presto dopo 15 anni), la Sezione ha ritenuto che la liberazione condizionale non potesse avvenire prima del 22.7.2016 (doc. 28/30, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008).

                                         3.5.

                                         Ora, come detto, il minimum term del diritto __________ è una parte della sentenza; esso è fissato dal giudice, e non più da un’autorità amministrativa. È fissato prendendo in considerazione i fatti del procedimento. Il minimum term non è quindi un termine fisso per l’esecuzione della pena, ma come parte della sentenza varia, da condannato a condannato (come risulta nel presente caso, in cui la proposta di miminum term di __________ era diversa rispetto a quella di RI 1, come indicato al punto b), anche in modo sensibile (ad esempio nel giudizio allegato doc. L alla replica, il minimum term richiesto era di 25 anni), in considerazione di circostanze relative all’autore ed al reato, non di circostanze relative all’esecuzione della pena.

                                         Soltanto una volta trascorso il minimum term, può essere presa in esame l’eventuale liberazione condizionale.

                                          3.6.

                                         Secondo il diritto svizzero, al contrario, prima che possa essere presa in considerazione la liberazione condizionale – misura di esecuzione della pena (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 86 CP) – il detenuto deve avere scontato i 2/3 della pena o, nel caso di pena detentiva a vita, 15 anni: il criterio temporale è quindi fissato per legge, indipendentemente dal reato, dalle circostanze di commissione del medesimo, dalla persona dell’accusato. Si tratta di una disposizione relativa all’esecuzione della pena (come risulta peraltro dal loro inserimento nel titolo quarto, art. 74 e ss. CP) e non relativa alla commisurazione della pena.

                                         3.7.

                                         In queste circostanze, non si può assimilare il minimum term del diritto __________ – 12 anni nel caso di RI 1 – al termine di 15 anni di cui all’art. 86 cpv. 5 CP: il primo concerne infatti il merito della sentenza, e pertiene alla commisurazione della stessa; il secondo concerne unicamente l’esecuzione della pena.

                                         Si deve concludere che l’art. 9 n. 3 della Convenzione sul trasferimento dei condannati (l’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato d’esecuzione e quest’ultimo è il solo competente per prendere tutte le decisioni appropriate) è inadatto per risolvere la questione posta nel caso concreto: il minimum term non riguarda l’esecuzione della condanna, ma è elemento stesso della sentenza.

                                         È pacifico peraltro che, per la natura stessa del minimum term, e parimenti per gli impegni assunti dal nostro Paese nei confronti del Regno Unito, la detenzione minima di dodici anni non possa essere rimessa in nessun modo in discussione. Solo trascorso detto termine si potrà entrare nel merito delle modalità di esecuzione della pena, ed in particolare potrà essere presa in considerazione una domanda di liberazione condizionale.

                                         3.8.

                                         Gli atti sono ritornati alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

                                   4.   Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 CHF 1’500.-- a titolo di ripetibili (l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è quindi priva di oggetto).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. della Convenzione sul trasferimento dei condannati ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                    §   Di conseguenza è accertata la nullità delle decisioni 22.4.2008 e 7.5.2008 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e dell’ordine di esecuzione 16.10.2008 della stessa Sezione.

                                 §§   Gli atti sono ritornati alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 1'500.-- (millecinquecento) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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