Incarto n. 60.2008.331
Lugano 2 dicembre 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/22.10.2008 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di due decreti di accusa emanati a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata e pervenuta al Ministero pubblico il 9.10.2008, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera il 22.10.2008, rimettendosi parimenti al suo prudente giudizio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di IS 1, qui istante, sono stati emanati due decreti di accusa: il primo il 1°.7.1996 dall’allora procuratore pubblico Edy Meli (DAP __________) e il secondo il 3.9.2001 dal procuratore pubblico Antonio Perugini (DAC __________). Entrambi i decreti sono debitamente cresciuti in giudicato.
2. Nell’ambito della procedura di naturalizzazione inerente alla persona di IS 1, l’Ufficio di vigilanza sullo stato civile, a completazione del suo incarto, gli ha chiesto di trasmettere copia dei surriferiti decreti di accusa.
Da qui la richiesta di IS 1.
Come esposto in entrata, il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (quale accusato) nei due procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia dei due decreti emanati a suo carico e che lo riguardano personalmente. L’istanza è quindi accolta. Copia dei due decreti vengono trasmessi all’istante unitamente alla presente decisione.
6. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria