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Ticino Camera dei ricorsi penali 04.12.2008 60.2008.322

4 décembre 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·517 mots·~3 min·5

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2008.322  

Lugano 4 dicembre 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10.10.2008 presentata da

IS 1  

  tendente ad ottenere un decreto di accusa emanato nei suoi confronti;  

richiamato lo scritto 14/15.10.2008 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 14.2.2005 il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha emanato un decreto di accusa a carico di IS 1, regolarmente cresciuto in giudicato (DA __________).

                                   2.   A seguito dell’istanza 22.9.2008 presentata dalla __________ __________ intesa ad ottenere l’autorizzazione ad impiegare in qualità di agente ausiliario IS 1, l’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, a completazione del suo incarto, ha chiesto a detta società di trasmettergli copia del decreto di accusa 14.2.2005 emanato a carico del qui istante.

                                         Da qui la richiesta di IS 1 di ottenere copia del surriferito decreto.

                                         Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia del decreto di accusa emanato a suo carico e che peraltro lo riguarda personalmente. L’istanza è quindi accolta. Copia del decreto di accusa 14.2.2005 (DA __________) viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.

                                   6.   Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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