Incarto n. 60.2008.32
Lugano 18 febbraio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/29.1.2008 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 28/29.1.2008, preavvisandola favorevolmente;
ritenuto che con scritto 29.1.2008 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare i motivi alla base del richiamo;
preso atto dello scritto 30/31.1.2008 della Pretura istante, che dettaglia i motivi della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________), sfociato in un decreto d’accusa del 25.10.2007 (__________) per contravvenzione alla LDDS per la sua attività lucrativa senza autorizzazione presso un bar gestito dalla __________.
2. Presso la Pretura istante è pendente un’azione mercedi e salari (inc. DI __________) relativa al rapporto di lavoro di PI 2 con la __________. Da qui la richiesta di richiamo dell’incarto penale in sede civile, preavvisata favorevolmente dal Ministero pubblico in data 28/29.1.2008.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Occorre inoltre che ci sia un nesso tra l’incarto penale richiamato e la causa civile.
5. Nel presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale (inc. __________) e quelli alla base del contenzioso civile (inc. __________). È quindi dato un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. L’incarto è trasmesso alla Pretura istante in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. Considerata la natura della causa civile (mercedi e salari), non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria