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Ticino Camera dei ricorsi penali 16.12.2008 60.2008.296

16 décembre 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,177 mots·~16 min·2

Résumé

Istanza per dirimere un conflitto di competenza. dissequestro dopo il giudizio di merito

Texte intégral

Incarto n. 60.2008.296  

Lugano 16 dicembre 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.9.2008 presentata da

RI 1, , patr. da: PR 1

  con cui chiede di dirimere il conflitto negativo di competenza determinando l’autorità competente ad ordinare il dissequestro dei suoi conti pendente il ricorso per cassazione contro il giudizio 12.2.2008 della Corte delle assise criminali, che lo ha condannato per titolo di complicità in amministrazione infedele qualificata e di ripetuto riciclaggio di denaro (inc. TPC __________);  

richiamati gli scritti 26/29.9.2008 del giudice Agnese Balestra-Bianchi, presidente della Corte delle assise criminali – con il quale si rimette al prudente giudizio di questa Camera –, 26/30.9.2008 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti – che si rimette al giudizio di questa Camera esprimendo nondimeno dubbi su una possibile competenza del Ministero pubblico dopo l’emanazione della sentenza di merito, anche se impugnata –, 30.9/1.10.2008 di __________, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) – che si rimette al prudente giudizio di questa Camera rilevando tuttavia che, fintanto che la Corte di cassazione e di revisione penale non si sarà espressa sui ricorsi per cassazione, le relazione bancarie devono essere mantenute sotto sequestro conservativo –, e 2/3.10.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin – che rinvia ai considerandi del suo scritto 21.5.2008 e della sua decisione 28.7.2008 –;

preso atto che la Corte di cassazione e di revisione penale, interpellata, non si è espressa;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con giudizio 12.2.2008 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 alla pena detentiva di diciotto mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per titolo di complicità in amministrazione infedele qualificata “siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, a __________, __________, __________ e __________, nel periodo febbraio 2003 – dicembre 2005, aiutato intenzionalmente __________ nella commissione del reato di cui al punto A1 dell’atto d’accusa e meglio per avere: (…) in alcune occasioni, su incarico di __________, prelevato in contanti e consegnato a __________ ca. il 90% delle somme incassate mensilmente dalla società __________, __________; (…) ricevuto quale compenso l’importo di circa CHF 450'000.--, facente parte del 10% trattenuto da __________ sulla totalità degli importi incassati dalla __________, __________” e di ripetuto riciclaggio di denaro “per avere, a __________, __________, __________ e __________, nel gennaio 2006 trasferito a favore di un conto presso __________, __________, intestato alla società __________, __________, di cui __________ era indicato quale avente diritto economico, compiendo così atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva provenire da un crimine e in particolare dal reato di amministrazione infedele aggravata commessa con la sua complicità a danno della __________, (…)” (decisione 12.2.2008, p. 134 s., inc. TPC __________).

                                         RI 1 è stato invece prosciolto dalle imputazioni di complicità in amministrazione infedele aggravata inerente al periodo antecedente il mese di febbraio 2003 e di ripetuto riciclaggio di denaro inerente al periodo antecedente il mese di gennaio 2006 (decisione 12.2.2008, p. 136, inc. TPC __________).

                                         La Corte – che ha condannato __________ (alla pena detentiva di tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto) per titolo di amministrazione infedele qualificata, __________ (alla pena detentiva di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) per titolo di complicità in amministrazione infedele qualificata e di ripetuto riciclaggio di denaro e __________ (alla pena pecuniaria di CHF 27'000.--, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) per titolo di falsità in documenti [prosciogliendo questi ultimi da alcune fattispecie/reati] – ha rinviato __________ al foro civile, ha ordinato la confisca – con assegnazione alla parte civile – di averi patrimoniali riconducibili a __________, ad __________ ed a __________ ed ha mantenuto il sequestro conservativo su averi patrimoniali di __________ e di RI 1 [“saldo attivo ancora in essere in data della presente sentenza  della relazione __________ intestata a RI 1 presso __________, __________; saldo attivo della relazione __________ intestata a RI 1 presso __________, __________ (fr. 64'466.--, valuta 3.10.2007); saldo attivo della relazione __________ intestata a RI 1 (deposito titoli fr. 194'204.40, valuta 19.9.2007) presso __________, __________” (decisione 12.2.2008, p. 138, dispositivi 14.9 – 14.11, inc. TPC __________)].

                                  b.   Il predetto giudizio – impugnato con ricorsi per cassazione 1.4.2008 dell’allora procuratore pubblico Maria Galliani (inc. CCRP __________), 1/4.4.2008 di RI 1 (inc. CCRP __________), 3/4.4.2008 di __________ (inc. CCRP __________) e 2/4.4.2008 di __________ (inc. CCRP __________) – è sub iudice davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale.

                                   c.   Con scritto 27.2.2008 RI 1, per il tramite del suo legale, ha informato il giudice Agnese Balestra-Bianchi, presidente della Corte che lo aveva giudicato, che nei giorni precedenti era stata completata la transazione in favore della parte civile e che il saldo era stato trasferito da __________ senza vendita di titoli azionari in considerazione dello sfavorevole momento di mercato; ha chiesto, per parare a questa situazione, che la liquidità depositata sulla relazione presso __________ venisse trasferita sul conto presso __________, così da evitare inutili perdite. Ha inviato il medesimo scritto al procuratore pubblico ed al giudice dell’istruzione e dell’arresto per quanto la richiesta potesse essere di loro competenza (doc. 1, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

                                  d.   Il 30.4.2008 il giudice Francesco Pellegrini, allora presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, interpellato dal qui istante dopo che il magistrato inquirente si era dichiarato incompetente a decidere, ha comunicato che da parte sua non c’erano obbiezioni a procedere nel modo indicato, a condizione che anche il procuratore pubblico, le parti interessate e, se del caso, il Tribunale penale cantonale fossero stati d’accordo e che la proposta fosse stata compatibile con i dispositivi 14.9 – 14.11 della suddetta sentenza (doc. 3/4, allegati all’istanza 22/23.9.2008).

                                   e.   RI 1, il 6.5.2008, con riferimento al citato scritto 30.4.2008, ha chiesto al magistrato inquirente ed al presidente della Corte delle assise criminali, sempre per il tramite del suo legale, di determinarsi (doc. 5, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

                                         Il procuratore pubblico, con scritto 8.5.2008, ha comunicato che non aveva nulla in contrario a procedere come suggerito dal qui istante, che riteneva che la parte civile dovesse essere interpellata e che il Ministero pubblico non fosse più competente per ordinare trasferimenti che toccavano relazioni bancarie già oggetto di decisione di merito (doc. 6, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

                                         Con scritto 20.5.2008 il giudice Agnese Balestra-Bianchi ha sottolineato che – non essendo la sentenza cresciuta in giudicato – non poteva impartire a terzi ordini di restituzione, dissequestro, confisca e/o altro (doc. 7, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

                                         Il 21.5.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto, ricevuti in copia gli scritti 27.2.2008 e 6.5.2008, ha comunicato che – a quello stadio del procedimento – non era data la sua competenza a pronunciarsi in merito (doc. 8, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

                                    f.   Con scritto 18.7.2008 RI 1 ha interpellato il presidente della Corte delle assise criminali chiedendo la revoca dei sequestri conservativi gravanti le sue relazioni bancarie. Essi sarebbero stati sprovvisti di base legale, lesivi del principio di proporzionalità, non sorretti da interesse pubblico e lesivi del diritto alla proprietà privata: aveva infatti restituito alla parte civile tutto quanto percepito e voleva evitare che interessi passivi corrodessero il suo capitale (doc. 9, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

                                         Il giudice Agnese Balestra-Bianchi, il 22.7.2008, ha scritto al procuratore pubblico ed all’avv. PR 2, legale di parte civile, segnalando che – come presidente della Corte delle assise criminali – aveva trasmesso al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale i ricorsi pervenuti, per cui non sapeva se i dispositivi 14.9, 14.10 e 14.11 fossero stati direttamente e/o indirettamente impugnati; ha quindi domandato loro di approfondire la questione e di rispondere all’avv. PR 1 con copia, se del caso, a lei (doc. 10, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

                                         Il procuratore pubblico, con riferimento allo scritto 18.7.2008 trasmessogli dal giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha rilevato che il complesso fattuale giudicato dalla Corte delle assise criminali si trovava sub iudice e che quindi si opponeva alla richiesta nelle more del giudizio (doc. 13, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

                                  g.   Il 25.7.2008 il qui istante ha interpellato, con due scritti, il giudice dell’istruzione e dell’arresto postulando la revoca dei sequestri dei suoi conti (doc. 11/12, allegati all’istanza 22/23.9.2008).

                                         Con decisione 28.7.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha dichiarato irricevibile il reclamo essendo competente a pronunciarsi – sul sequestro e sul dissequestro – soltanto nel lasso di tempo tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento (doc. 14, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

                                  h.   Il 21.8.2008 RI 1 ha chiesto alla Corte di cassazione e di revisione penale la revoca dei suddetti sequestri per le medesime ragioni esposte negli scritti 18.7.2008 al presidente della Corte delle assise criminali e 25.7.2008 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (doc. 15, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

                                         Con giudizio 15.9.2008 la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato irricevibile l’istanza in difetto di una norma che prevedesse la sua competenza a decidere istanze di dissequestro presentate dalle parti pendente un ricorso per cassazione; ha indicato che la questione sarebbe stata esaminata, dandosene le condizioni e nei limiti della sua competenza, nell’ambito del giudizio di merito (doc. 17, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

                                    i.   Con istanza 22/23.9.2008, alla quale allega gli scritti suoi e delle varie autorità interpellate, RI 1 chiede alla CRP di dirimere il conflitto negativo di competenza determinando l’autorità competente ad ordinare il dissequestro delle sue relazioni bancarie pendente il ricorso per cassazione contro il giudizio 12.2.2008.

in diritto

                                   1.   Giusta l’art. 39 CPP, i conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi penali.

                                   2.   Come indicato negli scritti 18.7.2008 e 25.7.2008, il qui istante chiede il dissequestro di averi detenuti sui conti bancari a lui intestati (due presso __________ di __________, uno presso la __________).

                                         Si tratta degli averi oggetto dei dispositivi (dichiara e pronuncia) numero 14.9, 14.10 e 14.11 della sentenza 12.2.2008 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________, p. 138), che ha mantenuto i sequestri conservativi sui medesimi.

                                         La richiesta di dissequestro è giustificata con il fatto che l’istante, nel corso del dibattimento, ha disposto un bonifico a favore della parte civile per un importo di CHF 863'000.--, restituendo integralmente alla stessa l’importo che l’atto d’accusa gli imputava di aver illecitamente percepito (sentenza 12.2.2008, p. 104). Questa restituzione volontaria operata dall’istante avrebbe reso senza fondamento i sequestri conservativi.

                                         In questa sede l’istante chiede di determinare quale sia l’autorità competente a decidere il dissequestro di beni soggetti a sequestro conservativo, dopo l’emanazione della sentenza di merito da parte di una Corte delle assise criminali e pendenti dei ricorsi presso la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP).

                                   3.   Per stabilire se è dato un conflitto di competenza (in questo caso, negativo), occorre preliminarmente chiedersi se sia possibile una decisione (di dissequestro) quale quella richiesta dall’istante a questo stadio della procedura.

                                         In caso di risposta affermativa, si dovrà stabilire l’autorità competente per emanare simile decisione.

                                   4.   Per questo stadio della procedura, il Codice di procedura penale (CPP) non dà alcuna indicazione.

                                         Non prevede specificatamente una competenza per adottare eventuali decisioni di dissequestro.

                                         Non prevede neppure, più in generale, una competenza per adottare misure cautelari o provvisionali (ritenuto che appare discutibile che una richiesta di dissequestro di averi oggetto di dispositivi della sentenza di merito possa essere una misura cautelare o ordinatoria).

Il CPP prevede unicamente la possibilità, per il ricorrente incarcerato, di chiedere la revoca dell’arresto al presidente della CCRP (art. 290 cpv. 2 CPP).

Il nuovo Codice di procedura penale federale prevede, all’art. 388 cpv. 1 CPP, la possibilità, per chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso, di adottare gli indispensabili e indifferibili provvedimenti cautelari o ordinatori. La disposizione federale indica, a titolo non esaustivo, tre provvedimenti: l’incarico al pubblico ministero di raccogliere le prove la cui acquisizione è indifferibile; l’emanazione di un ordine di carcerazione; la designazione di un difensore d’ufficio. Il Messaggio del Consiglio federale del 21.12.2005 n. 05.092 (FF 2006, p. 989 ss., p. 1212) precisa che sono provvedimenti cautelari quelli che servono ad assicurare mezzi di prova o ad impedire che l’imputato si sottragga al procedimento. Sono per contro decisioni ordinatorie (“verfahrensleitende Entscheide”) le ordinanze o le decisioni adottate per dirigere la procedura.

                                         Come detto, il legislatore cantonale è silente riguardo ad un’eventuale decisione di dissequestro in questa fase.

                                         Questo silenzio del legislatore potrebbe essere qualificato quale lacuna, ossia omissione o dimenticanza, oppure quale silenzio voluto, quale scelta di escludere questo genere di decisioni in questa fase del procedimento (dopo la sentenza di merito della Corte delle assise criminali e prima della decisione della CCRP).

                                   5.   Prevalente, a mente di questa Camera, è la seconda delle due alternative surriferite.

                                         I sequestri conservativi, di cui si chiede la revoca, sono stati disposti dalla Corte delle assise criminali, nella sentenza di merito, in alcuni punti del dispositivo (punti 14.9 a 14.11, p. 138 della sentenza del 12.2.2008), in risposta a quesiti posti durante il dibattimento (quesiti 6.2 a 6.4, p. 30 della sentenza del 12.2.2008).

                                         I dispositivi di una sentenza di merito possono, di regola, essere modificati unicamente da successivi dispositivi di una sentenza della CCRP (su ricorso per cassazione o su domanda di revisione), da eventuali dispositivi di una successiva sentenza del Tribunale federale, oppure da dispositivi di una sentenza di una Camera civile, se il dispositivo impugnato riguarda pretese riconosciute alla parte civile (ovvero l’azione civile accessoria in sede penale).

                                         Come ricordato dal Messaggio del Consiglio di Stato dell’11.3.1987 n. 3163, ad art. 237 n. 3 (citando una sentenza pubblicata in Rep. 1989 p. 343), il ricorso per cassazione è possibile solo su circostanze che hanno fatto oggetto di un quesito.

                                         Di conseguenza, una richiesta di dissequestro, quale quella presentata dall’istante, che comporta la modifica dei dispositivi 14.9, 14.10 e 14.11 della sentenza di primo grado, in evasione dei quesiti 6.2-6.4, può essere presentata unicamente con ricorso per cassazione, e può essere decisa unicamente con la sentenza di merito dalla CCRP.

                                         Occorre anche considerare che, con riferimento all’art. 295 cpv. 1 CPP, la CCRP non può andare oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente.

                                         La mancanza di una norma specifica per eventuali decisioni di dissequestro slegate dal merito, in questa fase del procedimento, non è pertanto una dimenticanza, ma una scelta del legislatore conseguente e coerente con la logica del CPP e delle vie impugnative ivi predisposte.

                                   6.   Ci si potrebbe chiedere se, eccezionalmente ed in una situazione del tutto particolare, non sia comunque ammissibile una decisione di dissequestro o di sequestro.

L’eventuale dissequestro potrebbe intervenire con un accordo di tutte le parti al procedimento, in una situazione pacifica almeno limitatamente agli oggetti o agli averi interessati, come ad esempio in caso di manifesto errore o svista nella sentenza di primo grado.

Potrebbe essere possibile un dissequestro, se chiesto unicamente per modificare la modalità di conservazione degli averi sequestrati. In simili casi, competente sarebbe il presidente della CCRP.

Nessuna di queste due eventualità è data nel presente caso.

                                   7.   In tutti gli altri casi, il giudizio sul dissequestro in questa fase è legato al merito e può intervenire unicamente con la sentenza della CCRP.

                                         Questo indipendentemente dal fatto che il sequestro sia definitivo (perché è intervenuta la confisca, disposta dal giudice del merito con l’eventuale devoluzione alla parte civile), o sia conservativo (in considerazione del rinvio al foro civile della parte civile per le sue pretese risarcitorie).

Anche in questo caso il sequestro (ed il destino dei beni bloccati) dipende dall’esito dei ricorsi di merito in ambito penale, ed eventualmente (in caso di conferma della decisione di condanna) dall’esito delle eventuali successive azioni intraprese dalla parte civile.

La natura conservativa del sequestro disposto dal presidente della Corte del merito non lo indebolisce, ma lo rende dipendente dai successivi giudizi in sede penale prima, in sede civile poi. 

                                   8.   Un sequestro (anche conservativo) è anzitutto subordinato all’esame e alla decisione del merito della CCRP sui ricorsi per cassazione presentati (compreso quello del qui istante).

                                         Subordinato poiché un’eventuale decisione di proscioglimento o di assoluzione del qui istante da parte della CCRP (eventualmente ulteriormente confermata dal Tribunale federale) comporterebbe conseguentemente la decadenza dei sequestri conservativi. Un’eventuale conferma della condanna del qui istante comporterebbe al contrario il mantenimento del sequestro conservativo.

                                   9.   Nel presente caso, l’eventuale dissequestro è anche inscindibile dall’esame del merito dei ricorsi.

Ciò in quanto nel ricorso per cassazione il qui istante ha sì contestato la sua colpevolezza, ma non ha, a titolo sussidiario (per il caso di conferma della condanna), postulato (né nelle conclusioni, né nella motivazione del ricorso) anche la revoca del sequestro conservativo per difetto dei suoi presupposti legali.

                                10.   In queste condizioni, in base alle argomentazioni avanzate dal qui istante, ammettere una decisione di dissequestro, disgiunta dal merito (e precedente quest’ultimo), non solo consentirebbe all’istante di beneficiare di una facoltà non prevista dal CPP (e contraria alla logica dello stesso), ma paradossalmente gli permetterebbe di postulare una decisione su dispositivi non direttamente (in modo a sè stante) impugnati nel ricorso, con argomentazioni neppure sollevate nel gravame contro la decisione del merito.

                                         Questo anche se si ammettesse che la richiesta di dissequestro possa comunque essere decisa dalla CCRP unitamente al merito, in evasione dei diversi gravami presentati: ciò avrebbe come risultato di consentire al qui istante di sottoporre a quest’ultima Corte una richiesta non contenuta nel ricorso per cassazione, sulla scorta di argomentazioni non invocate nel gravame. Sarebbe come ammettere una richiesta e degli argomenti tardivi.

                                         Ciò porterebbe al risultato paradossale di consentire con una richiesta tardiva ciò che non è stato chiesto ed argomentato con il gravame principale, tempestivamente presentato.

                                11.   Quanto precede porta a qualificare la richiesta di dissequestro quale irrita (perché non prevista dal CPP in questo stadio): di conseguenza la richiesta di dirimere il conflitto di competenza (negativo) è irricevibile, in quanto non può essere designata un’autorità competente per una decisione non prevista dal CPP, contraria alla logica del medesimo, e che comporterebbe un aggiramento delle norme sul ricorso per cassazione.

                                12.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 39 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'100.-- (millecento), sono poste a carico di RI 1, __________, che rifonderà a __________, __________, CHF 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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