Incarto n. 60.2008.275
Lugano 1 ottobre 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.8/1.9.2008 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere informazioni circa eventuali procedimenti penali a carico di diverse persone in relazione a misure di protezione per la minorenne __________;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 29.8/1.9.2008, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 12/17.9.2008 di PI 4, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento dell’istanza;
ritenuto che PI 2 e PI 1, interpellati, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia/querela del 12.8.2008, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________). Inoltre, a carico del convivente della madre della piccola __________ esistono dei precedenti penali.
2.In relazione al provvedimento di protezione della minorenne __________, la commissione istante chiede informazioni su eventuali procedimenti penali pendenti a carico dei genitori della minorenne e del convivente della madre. Il procuratore pubblico ha preavvisato positivamente la richiesta, mentre che PI 4 si è opposta. PI 2 e PI 1 non hanno presentato osservazioni.
3.L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.
5.Il legittimo interesse giuridico della prevale anche sugli interessi delle parti coinvolte, considerate per un verso la preminenza della necessità di tutelare la piccola __________, e per altro verso la necessità di mettere a disposizione della istante dati ed informazioni certamente utili e pertinenti in relazione alle decisioni che la stessa è chiamata a prendere, trattandosi di informazioni relative o ai rapporti con la piccola, o a situazioni personali degli adulti che possono influire sul merito dell’affidamento.
6.Non appena cresciuta in giudicato la presente decisione, un rappresentante dalla istante potrà prendere visione degli atti penali richiesti e delle informazioni sui precedenti, presso il Ministero pubblico.
7.Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria