Incarto n. 60.2008.24
Lugano 7 aprile 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.1.2008 presentata dalla
IS 1 (), ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo a fatti intervenuti in un casinò;
richiamato lo scritto 23/24.1.2008 del patrocinatore di PI 2, con il quale comunica di rimettersi al prudente giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 24/25.1.2008 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con le quali si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
richiamato lo scritto 29/30.1.2008 del patrocinatore di PI 3, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamato lo scritto 4/5.2.2008 della PI 5, con il quale comunica di rinunciare a presentare osservazioni;
ritenuto che la PI 4 e la PI 6, interpellate, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per titolo di truffa aggravata ed abuso di un impianto per l’elaborazione di dati a carico di PI 2 e PI 3, in relazione a manipolazioni con delle slot machines presso il PI 4 di __________.
2. Con la presente istanza, la __________ chiede l’accesso agli atti dell’incarto penale. All’accoglimento dell’istanza nessuno si oppone, prevalentemente rimettendosi al giudizio di questa Camera.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, la __________, quale autorità di vigilanza, ha certamente diritto di accedere agli atti del procedimento richiesto in quanto pertinente a fatti accaduti, considerato l’ambito nel quale i reati ipotizzati sono stati commessi, e ciò con riferimento anche agli art. 48 e 49 LCG.
5. L’istanza è pertanto accolta. L’accesso agli atti dell’incarto MP __________ potrà avvenire presso il Ministero pubblico a Bellinzona.
6. Visto l’obbligo di comunicazione e di collaborazione, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria