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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2009 60.2008.237

9 mars 2009·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,225 mots·~16 min·3

Résumé

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

Texte intégral

Incarto n. 60.2008.237  

Lugano 9 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.7.2008 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 29.4.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 24/25.7.2008 del procuratore pubblico Nicola Respini – che ha comunicato di non avere particolari osservazioni –, 31.7/4.8.2008 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la pretesa per danno materiale – e 29.7/5.8.2008 del giudice della Pretura penale – che ha contestato la richiesta retribuzione oraria di CHF 100.-- –;

preso atto che, su invito 23.7.2008 di questa Camera, il 25/28.7.2008 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 24.9.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 – arrestato il 24.3.2007 e rilasciato il giorno seguente – siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici giusta l’art. 123 cifra 1 CP “per avere, a __________, il __________, in correità con __________ e __________, tenendolo immobilizzato mentre __________ lo percuoteva sul viso e quindi trascinandolo in un vicino locale facendogli sbattere il capo contro la maniglia della porta, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, come attestato dai certificati medici in atti”;

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 300.-- (dieci aliquote da CHF 30.--/aliquota), dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.-ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

                                         che, inoltre, ha rinviato la parte civile al competente foro (DA __________);

                                         che con scritto 6/11.10.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

                                         che con sentenza 29.4.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione [condannando, al contrario, __________ e __________, deferiti davanti al medesimo giudice per gli stessi fatti (inc. __________)];

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 6'468.90, oltre interessi, di cui CHF 4'000.-- per spese legali, CHF 1'178.-- per danno materiale, CHF 400.-- per torto morale e CHF 890.90 per ripetibili dipendenti dall’istanza per ingiusto procedimento;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 4'000.-- (recte: CHF 4'059.50, arrotondato a CHF 4'000.--), oltre interessi [di cui CHF 3'418.50 (recte: CHF 3'478.--) di onorario (15 ore e 40 minuti a CHF 222.--/ora) e CHF 581.50 di spese (doc. 3/4)];

                                         che dalla nota risulta che l’istante era assistito, oltre che dall’avv. PR 1, da un non meglio precisato legale __________;

                                         che questo fatto è, di per sé, perfettamente legittimo: giusta l’art. 56 cpv. 1 CPP l’accusato può avvalersi dell’opera di più difensori;

                                         che questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate possano e debbano pure essere risarcite;

                                         che di regola, infatti, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);

                                         che appare giustificato riconoscere oneri legali per un ulteriore patrocinatore unicamente laddove – secondo una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato – si impone un collegio di difesa in ragione della particolare difficoltà del caso (si pensi, per esempio, ad un complicato incarto finanziario con copiosa documentazione di ardua lettura);

                                         che la fattispecie oggetto del procedimento penale non implicava alcuna difficoltà di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non sostiene;

                                         che non si imponeva pertanto, manifestamente, la presenza di due avvocati: il qui istante, con il patrocinio dell’avv. PR 1, era sufficientemente assistito dal profilo legale;

                                         che le operazioni indicate nella nota professionale riferite all’avvocato __________ (14.4.2008 e 29.4.2008) restano quindi a carico dell’istante, che peraltro non spiega perché ha ritenuto necessario far capo a questo ulteriore difensore, superfluo in concreto;

                                         che le prestazioni “inviata procura via fax a cliente 1p” (15.4.2008), “cpc via fax a cliente” (15.4.2008) e “trasferta segretaria studio avv. __________ (2 volte)” (24.4.2008) non possono essere riconosciute: si tratta infatti di operazioni che potevano essere effettuate rispettivamente che sono state effettuate dal segretariato, i cui oneri devono essere sopportati dal legale;

                                         che la tariffa oraria esposta nella nota è conforme ai suddetti principi;

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo e nel dibattimento;

                                         che, come detto, la fattispecie – reato di lesioni semplici – non presentava alcuna difficoltà particolare in fatto e/o in diritto, come ben emerge dalla lettura della sentenza di merito 29.4.2008 (inc. __________);

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la diligenza dimostrati, il dispendio orario indicato appare eccessivo – siccome non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio – in relazione ai colloqui con l’istante (105 min) ed alla lettura degli atti / preparazione del dibattimento (255 min);

                                         che – tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 12 ore e 25 min a CHF 222.--/ora (tariffa oraria applicata dal legale nel caso concreto), per complessivi CHF 2'756.50, di cui 60 min per i colloqui con l’istante e 180 min per la lettura degli atti e la preparazione del dibattimento, per il resto ammesso come esposto (con le precisazioni suindicate con riferimento alle prestazioni a carico dell’avv. PR 1 medesimo);

                                         che questa Camera ammette, anche dopo l’abrogazione della TOA, ed in particolare del suo art. 3 cpv. 2 lit. a/b, il diritto al rimborso di CHF 50.-- per la formazione e l’archiviazione dell’incarto (comprese le spese di chiusura, tra le quali quelle per la nota professionale), di CHF 5.-- per ogni pagina originale, inclusa la copia per l’incarto, e di CHF 2.-- per ogni copia;

                                         che, inoltre, il costo dei fogli accompagnatori agli scritti inviati per conoscenza e dei fogli per appunti (come, per esempio, per la stesura dell’arringa) sono a carico del patrocinatore;

                                         che – ciò detto – le spese sono approvate in CHF 524.--;

                                         che al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'780.50 [CHF 3'280.50 dedotti CHF 500.-- riconosciuti a IS 1 quali ripetibili dal giudice della Pretura penale (decisione 29.4.2008, p. 13, inc. (inc. __________)];

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 22.7.2008 (cfr. timbro postale) della presente istanza, come postulato;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’istante chiede la somma di CHF 1'178.--, oltre interessi, di cui CHF 143.-- per spese di trasferta [__________: 62 km a CHF 0.55/km (in data 24.4.2008 e 29.4.2008); __________: 136 km a CHF 0.55/km (in data 29.4.2008)], CHF 460.-- per dispendio orario per le trasferte [276 min a CHF 100.--/ora] e CHF 575.-- per dispendio orario per i colloqui e per il dibattimento [345 min a CHF 100.--/ora];

                                         che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta;

                                         che si giustifica pertanto riconoscere CHF 34.10, come richiesto, per la tratta __________ del 24.4.2008 e CHF 83.60 per la tratta __________ [152 km a CHF 0.55/km (come domandato)] del 29.4.2008, per complessivi CHF 117.70, oltre interessi dal 22.7.2008, come postulato;

                                         che, per quanto concerne la rifusione del dispendio orario per le trasferte, per i colloqui con il suo patrocinatore e per il dibattimento, IS 1 domanda CHF 1'035.-- (621 min a CHF 100.--/ora in ragione della sua professione di ingegnere);

                                         che dall’incarto risulta che l’istante lavorava quale agente di sicurezza (verbale di interrogatorio 24.3.2007, ore 02.30, allegato al rapporto di arresto 24.3.2007), fatto che ha confermato il 29.4.2008 sul formulario “reddito e sostanza”, indicando “servizio d’ordine (in cerca di occupazione come ingegnere)”;

                                         che si può quindi reputare che la sua attività professionale gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e pertanto una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO, in considerazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a contenere e ridurre il danno;

                                         che di conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo, ritenuto, in ogni caso, che quand’anche IS 1 avesse provato, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”], una perdita di guadagno dovuta al procedimento penale, non poteva essergli riconosciuta la tariffa oraria di CHF 100.-quale ingegnere: IS 1 era infatti attivo soltanto quale agente di sicurezza;

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

                                         che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

                                         che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che l’istante domanda CHF 400.--, oltre interessi, quale risarcimento per due giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;

                                         che nel decreto di accusa 24.9.2007 (DA __________) è indicato che l’istante è stato detenuto per la durata di un giorno;

                                         che IS 1 è stato arrestato il 24.3.2007, ore 03.10, ed è stato rilasciato il 25.3.2007, ore 13.31 (cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 30.3.2007);

                                         che la privazione della libertà si è quindi protratta per quasi trentasei ore;

                                         che di conseguenza, ai fini del calcolo della pretesa, appare corretto risarcire il torto morale per due giorni, come richiesto;

                                         che – in difetto di elementi che giustificano una diminuzione della postulata somma, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per la detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato l’importo di CHF 400.--, oltre interessi dal 25.3.2007, come domandato;

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla sentenza 29.4.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla presente decisione;

                                         che quali ripetibili, che protesta, chiede la somma di CHF 890.90, oltre interessi, di cui CHF 666.-- di onorario (3 ore e 10 minuti a CHF 210.--/ora circa) e CHF 224.90 di spese (doc. 10/11);

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente onorario e spese;

                                         che sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;

                                         che a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'798.20, di cui CHF 2'780.50, oltre interessi, per spese legali, CHF 117.70, oltre interessi, per danno materiale, CHF 400.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 200.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 29.4.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'798.20, oltre interessi del 5% su CHF 2'898.20 dal 22.7.2008 e su CHF 400.-- dal 25.3.2007.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 200.-- (duecento).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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