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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.10.2008 60.2008.229

13 octobre 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,594 mots·~13 min·3

Résumé

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale (art. 86 cpv. 4 CP)

Texte intégral

Incarto n. 60.2008.229  

Lugano 13 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 14/16.7.2008 presentato da

RI 1 patr. da: PR 1  

  contro  

la decisione 4.7.2008 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di libertà condizionale (inc. GIAP __________);

richiamate le osservazioni 23.7.2008 del giudice dell’applicazione della pena, che chiede la conferma della decisione impugnata con le relative motivazioni;

richiamate altresì le osservazioni 23/25.7.2008 del procuratore generale Bruno Balestra, che postula la reiezione del gravame, evidenziando che le argomentazioni del ricorrente non inficiano le motivazioni contenute nella decisione impugnata, cui rinvia integralmente, osservando parimenti che l’art. 86 cpv. 4 CP non può trovare applicazione al caso di specie, nemmeno con i motivi addotti dal ricorrente, richiamando il messaggio riguardante la modifica del CP;

richiamate infine le osservazioni 24/28.7.2008 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (di seguito SEPEM), che postula la reiezione del gravame, con contestuale conferma della decisione impugnata formulando alcune osservazioni, di cui si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Il 16.6.2003 la Corte delle assise criminali di __________ ha dichiarato RI 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup, ripetuto riciclaggio di denaro (in parte aggravato) e ripetuta organizzazione criminale e, avendo agito in stato di scemata responsabilità, lo ha condannato alla pena di quattordici anni di reclusione nella quale è stato computato il carcere preventivo sofferto, alla multa di CHF 50'000.--, interdicendogli parimenti l'esercizio dell'__________ per un periodo di cinque anni, disponendo un trattamento ambulatoriale ex art. 43 vCP e ordinando inoltre diverse confische (inc. TPC __________).

                                  b.   Il 19.4.2004 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso 7.8.2003 presentato da RI 1, per il tramite del suo allora patrocinatore, avverso la suddetta sentenza (inc. CCRP __________).

                                   c.   Con decisione 3.11.2004 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso di diritto pubblico presentato da RI 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, dichiarando inoltre ammissibile il suo ricorso per cassazione (decisione TF __________ – __________ del 3.11.2004).

                                  d.   Il 15.1.2008 RI 1, sempre per il tramite del suo legale avv. PR 1, ha presentato al giudice dell’applicazione della pena un’istanza di liberazione condizionale ex art. 86 cpv. 4 CP, postulando, in via principale, di essere posto in libertà condizionalmente per il giorno 24.8.2008, in via subordinata per il giorno 31.12.2008 (AI 14, inc. GIAP __________).

                                   e.   Esperite le necessarie indagini mediante in particolare l’assunzione agli atti dell’incarto della SEPEM inerente RI 1 (AI 11, GIAP __________), del preavviso 18.4.2008 dell’Ufficio di patronato (AI 8, inc. GIAP __________), del preavviso 22.4.2008 della SEPEM (AI 6, inc. GIAP __________), del preavviso 24.4.2008 del direttore del Carcere penale “La Stampa” (AI 5, inc. GIAP __________), delle osservazioni datate 15.5.2008 presentate da RI 1, per il tramite del suo legale, ai citati preavvisi (AI 3, inc. GIAP __________) e l’audizione tenutasi il 22.4.2008 di RI 1, dinanzi al giudice dell’applicazione della pena, alla presenza del suo patrocinatore (AI 7, inc. GIAP __________), con decisione 4.7.2008 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la sua istanza 15.1.2008, rifiutando la liberazione condizionale anticipata ex art. 86 cpv. 4 CP (cfr., nel dettaglio, decisione 4.7.2008, AI 2, inc. GIAP __________).

                                    f.   Con il presente tempestivo gravame RI 1 chiede di annullare la surriferita decisione, di accogliere la sua istanza 15.1.2008 e, richiamando l’applicazione dell’art. 86 cpv. 4 CP, di essere liberato condizionalmente il 31.12.2008.

                                         Il qui ricorrente contesta, in sostanza, le conclusioni alle quali è giunto il giudice dell’applicazione della pena. Delle sue puntuali motivazioni si dirà, nella misura del necessario, in corso di motivazione.

                                  g.   Come esposto in entrata, il giudice dell’applicazione della pena, il procuratore generale e la SEPEM postulano la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

in diritto

                                   1.   Giusta i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP, contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di libertà condizionale è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.

                                         La tempestività del ricorso in esame, introdotto il 14/16.7.2008, e la legittimazione di RI 1 quale destinatario della decisione impugnata, sono pacifiche e peraltro incontestate.

                                   2.   Giusta l'art. 86 cpv. 1 CP quando un detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi (rispettivamente dopo quindici anni in caso di pena detentiva a vita, art. 86 cpv. 5), l’autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il condannato possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP).

                                         Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno una volta all’anno (art. 86 cpv. 3 CP).

                                   3.   3.1.

                                         Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi (almeno dieci anni in caso di condanna a vita, art. 85 cpv. 5), l’autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino (art. 86 cpv. 4 CP).

                                         Quest’ultima disposizione è una novità, introdotta il 1°.1.2007 nel CP, e permette, in casi eccezionali e a determinate condizioni, di domandare la liberazione condizionale già dopo la metà della pena (ma almeno tre mesi, rispettivamente dopo dieci anni in caso di condanna a vita).

                                         L’art. 86 CP può trovare applicazione anche ai detenuti condannati in base al diritto previgente (DTF 133 IV 201 consid. 2.1).

                                         3.2.

                                         Trattandosi di una nuova disposizione, è necessario ricorrere prima di tutto alla sua interpretazione storica, a maggior ragione in assenza di precedenti giurisprudenziali.

                                         Dal Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998 (FF 1999, p. 1669 ss. e 1802) emerge come nell’avamprogetto la Commissione peritale non avesse voluto definire più precisamente le "circostanze straordinarie" menzionate nel cpv. 5 – corrispondente ora all’art. 86 cpv. 4 CP nella sua versione definitiva – nell’intento di non ostacolare l’evoluzione futura della sua applicazione. Sempre secondo il medesimo avamprogetto dovevano entrare in linea di conto, oltre a circostanze che di per sé giustificano una grazia, anche delle considerazioni di carattere specificamente preventivo che potevano giustificare una liberazione a titolo eccezionale, ad esempio nel caso in cui l’intera esecuzione della pena avrebbe potuto avere degli effetti negativi sull’attitudine del detenuto di vivere senza commettere delle infrazioni dopo la sua liberazione.

                                         Considerata la vaga formulazione "circostanze straordinarie", nel corso della procedura di consultazione numerosi partecipanti hanno criticato la possibilità concessa dal cpv. 5 dell’avamprogetto, esternando il timore che poteva assurgere facilmente a regola nella prassi quella di concedere la liberazione condizionale già alla metà della pena.

                                         Nel Messaggio viene conseguentemente ulteriormente evidenziato il carattere eccezionale di una tale liberazione. Il Messaggio indica che non sono circostanze straordinarie il decesso accidentale dell’intero nucleo famigliare del detenuto durante l’espiazione della pena oppure un netto calo statistico dei reati per i quali il detenuto è stato condannato. Una liberazione condizionale ex art. 86 cpv. 4 CP potrebbe, per contro, essere ammissibile nell’ipotesi in cui il detenuto non ha più che una speranza di vita limitata in ragione dell’evoluzione di una malattia irreversibile oppure nell’ipotesi in cui, di sua iniziativa, si mettesse a disposizione per un’operazione molto rischiosa, nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe.

                                         Nell’interpretazione storica occorre evidenziare come il progetto di modifica del CP del Messaggio prevedeva che le circostanze straordinarie dovevano essere in relazione con l’autore o con il reato (circostanze particolari inerenti al reato commesso o alla persona dell’autore); la versione definitiva dell’art. 86 cpv. 4 CP approvata dal Parlamento sancisce che tali circostanze possono essere soltanto relative all’autore (e non più al reato) (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 17 ad art. 86 CP; G. STRATENWERTH, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2. ed., Berna 2006, § 4 n. 69; HANSJAKOB / H. SCHMITT / J. SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zum revidierten Strafgesetzbuch, Lucerna 2004, p. 90).

                                         La dottrina, dal canto suo, richiama e riprende, in sostanza, quanto esposto nel surriferito messaggio riguardo al carattere eccezionale di questa norma ed alla sua applicabilità in casi molto rari (cfr., al proposito, BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 86 CP; G. STRATENWERTH / W. WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n. 3 ad art. 86 CP; C. FAVRE, M. BELLET, P. STOUDMANN, Code pénal, Code annotè de la jurisprudence fédérale et cantonale, 3. ed., Losanna 2007, n. 1.1 ad art. 86 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 4 n. 52 e 69; T. HANSJAKOB / H. SCHMITT / J. SOLLBERGER, op. cit., p. 90).

                                         Trattandosi di una disposizione potestativa è ammesso un libero apprezzamento da parte del giudice.

                                   4.   4.1.

                                         Il ricorrente si trova in carcere dal 24.8.2000, ha espiato il 24.8.2007 la metà della pena inflittagli con sentenza 16.6.2003 della Corte delle assise criminali di __________ (cresciuta in giudicato). L’espiazione dei 2/3 della pena interverrà il 23.12.2009.

                                         Dalla decisione impugnata emerge tra l’altro che RI 1 è stato in detenzione preventiva per 1026 giorni, che il 7.5.2005 ha beneficiato di un primo congedo dopo aver espiato 1/3 della pena e che è stato trasferito in Sezione aperta l’8.12.2006. La sua pena viene (teoricamente) a scadere il 23.8.2014 (decisione 4.7.2008, p. 2, inc. GIAP __________).

                                          4.2.

                                         Nel proprio gravame il ricorrente sostiene che il giudice dell’applicazione della pena si sarebbe limitato a citare il Messaggio, senza indicare quali sarebbero state le circostanze particolari che (non) giustificherebbero l’applicazione dell’art. 86 cpv. 4 CP, contestando parimenti le sue argomentazioni di cui alla decisione impugnata.

                                         A suo dire il giudice dell’applicazione della pena non avrebbe valutato nel loro insieme, ma soltanto singolarmente, i seguenti tre aspetti: la sua età avanzata, il lungo tempo trascorso in carcere e la sua volontà di trasferirsi all’estero presso la sua compagna in caso di liberazione anticipata, fornendo le sue motivazioni in merito (cfr., nel dettaglio, ricorso 14/16.7.2008, p. 2 e 3). Conclude chiedendo l’applicazione dell’art. 86 cpv. 4 CP "(…) per una fattispecie del tutto straordinaria per il Cantone Ticino, sia dal profilo della pena comminata (…), che non è stata sindacata da alcuna autorità superiore soltanto per errori clamorosi dell’allora suo difensore, sia per la persona del richiedente, che ha quasi 68 anni, per il quale un programma di esecuzione e di reinserimento in Ticino non è oggettivamente possibile, e al quale restano ben pochi anni da vivere", adducendo che "negare l’applicazione di tale norma alla fattispecie in esame equivale non soltanto a misconoscere la portata della stessa, ma ad accanirsi per l’ennesima volta nei confronti di un uomo, che ha già pagato abbondantemente per le colpe commesse" (ricorso 14/16.7.2008, p. 4).

                                         4.3.

                                         A torto. A giudizio di questa Camera l’art. 86 cpv. 4 CP non può trovare applicazione al caso in esame e la decisione del giudice dell’applicazione della pena va confermata.

                                         Il fatto che RI 1 abbia oltrepassato l’età del pensionamento, che egli si trovi in carcere dal 24.8.2000, che sia stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione [a dire del suo legale "(…) una sanzione disumana e spropositata se rapportata alle imputazioni, all’età del signor RI 1 all’epoca del pubblico dibattimento, e in genere alle pene comminate da tribunali svizzeri", la cui commisurazione "(…) non ha potuto essere riesaminata da nessuna istanza superiore soltanto per un grossolano errore dell’allora difensore del signor RI 1" (ricorso 14/16.7.2008, p. 2)], e che sarebbe intenzionato a trasferirsi in __________ __________ presso la sua compagna per "trascorrere la sua vecchiaia in modo dignitoso" (ricorso 14/16.7.2008, p. 2), non possono né singolarmente, né congiuntamente assurgere a circostanze straordinarie inerenti alla sua persona ai sensi dell’art. 86 cpv. 4 CP.

                                         4.4.

                                         L’età del ricorrente non riveste alcun carattere eccezionale. Il CP non prevede alcun limite d’età riguardo all’esclusione dell’esecuzione della pena. Delle deroghe alle forme d’esecuzione a favore del detenuto sono sancite nell’art. 80 cpv. 1 CP, in particolare con riferimento al suo stato di salute (art. 80 cpv. 1 lit. a CP). Non va al riguardo dimenticato, che il qui ricorrente, pur avendo raggiunto l’età del pensionamento, non presenta apparentemente particolari problemi di salute. Non sembra quindi che la sua speranza di vita sia ridotta e che gli resterebbero "ben pochi anni da vivere". RI 1 arriverà ad espiare i 2/3 della pena il 23.12.2009 ed a quel momento potrà richiedere la liberazione condizionale in applicazione dell’art. 86 cpv. 1 CP, che con ogni verosimiglianza gli verrà concessa dato il buon comportamento tenuto.

                                         4.5.

                                         La sua intenzione di trasferirsi all’estero dalla sua compagna non è per nulla una circostanza eccezionale, e può solo avere una ripercussione sul reinserimento, ma costituisce una situazione uguale a quella dei detenuti stranieri.

                                         4.6.

                                         Nemmeno la gravità della pena inflittagli dalla Corte delle assise criminali di __________ e l’iter procedurale possono soccorrere la tesi di RI 1. La commisurazione della pena operata dalla Corte nella sua sentenza 16.6.2003 [che lo ha dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup, ripetuto riciclaggio di denaro (in parte aggravato) e ripetuta organizzazione criminale (inc. __________)], seppur severa, non può rientrare nel contesto del presente giudizio. Anzitutto ci si può chiedere se la pena sia in relazione con l’autore o piuttosto con il reato. La gravità della pena, se può entrare in linea di conto, non può assurgere a circostanza straordinaria (cfr., in tal senso, T. HANSJAKOB / H. SCHMITT / J. SOLLBERGER, op. cit., p. 90, secondo i quali una liberazione condizionale può essere concessa soltanto in rari casi eccezionali, se sono date circostanze particolari di cui il Tribunale non aveva potuto tenere conto e che sono in relazione con l’autore). Il fatto poi di aver trascorso un lungo periodo in carcere (sia in detenzione preventiva, sia in espiazione della pena) neppure costituisce una circostanza eccezionale, ma la conseguenza della pena.

                                         4.7.

                                         Per il che, non essendo nella presente fattispecie alla presenza di circostanze straordinarie inerenti alla persona di RI 1, si può prescindere dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 86 cpv. 4 CP (cfr., tra tanti, G. STRATENWERTH / W. WOHLERS, op. cit., n. 2 e 4 ss. ad art. 86 CP). La questione non merita quindi ulteriori approfondimenti e la decisione impugnata – peraltro corretta e condivisibile – non può che essere tutelata.

                                   5.   Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 339 cpv. 1 lit. j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________, attualmente c/o ____________________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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