Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 11.09.2008 60.2008.199

11 septembre 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·478 mots·~2 min·4

Résumé

Istanza di ispezione atti

Texte intégral

Incarto n. 60.2008.199  

Lugano 11 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

 Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13.5/19.6.2008 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a cui è stato parte;  

richiamate le osservazioni 18/19.6.2008 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia del 9.1.2008 da parte dei coniugi __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP__________) per titolo di furto, subordinatamente appropriazione indebita, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 9.4.2008 (NLP __________).  

                                   2.   Dopo l’emanazione del decreto di non luogo a procedere, il qui istante ha chiesto copia del rapporto redatto dall’agente di polizia di __________. A tale richiesta il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, essendo stato l’istante parte (quale denunciante / parte civile) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia del 14.2.2008 e relativi allegati saranno inviati direttamente all’istante con la copia della presente decisione a lui destinata.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1,

                                   3.   Intimazione:

-  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2008.199 — Ticino Camera dei ricorsi penali 11.09.2008 60.2008.199 — Swissrulings