Incarto n. 60.2008.173
Lugano 29 luglio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/29.5.2008 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale in relazione ad una richiesta di permesso di porto d’armi;
richiamate le osservazioni 30.5.2008 del procuratore pubblico Moreno Capella, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
preso atto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) per titolo di vie di fatto, conclusosi con l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere del 22.10.2007 (NLP __________).
2. In relazione ad una richiesta di permesso di porto d’armi, la Sezione istante chiede di potere visionare l’incarto penale surriferito. Il procuratore pubblico non si è opposto, mentre PI 2 non ha presentato osservazioni.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5. L’istanza va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla copia della presente decisione destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.
6. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCLArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria