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Ticino Camera dei ricorsi penali 07.08.2008 60.2008.172

7 août 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·484 mots·~2 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2008.172  

Lugano 7 agosto 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28/29.5.2008 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;  

richiamate le osservazioni 4/5.6.2008 del procuratore pubblico Mario Branda, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ (inc. MP __________) per titolo di furto e danneggiamento, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 3.3.2008 (NLP __________).

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile (__________) tra le medesime parti, nel contesto della quale il giudice civile ha ammesso il richiamo del surriferito incarto penale.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Deve inoltre esistere una pertinenza tra il procedimento penale richiamato e l’azione civile.

                                   5.   Nel presente caso sono adempiute le surriferite condizioni e vi è una pertinenza dell’incarto penale con l’azione civile, oltre ad una coincidenza delle parti. Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo.

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto richiamato è trasmesso alla Pretura istante, invitandola a ritrasmetterlo successivamente al Ministero pubblico.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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