Incarto n. 60.2008.159
Lugano 29 luglio 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/15.5.2008 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
ritenuto che la richiesta dell’incarto è stata inviata direttamente alla Pretura penale, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 13/15.5.2008 preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 26/28.5.2008 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con le quali preavvisa favorevolmente la domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di __________, sfociato in un decreto d’accusa del 22.8.2006 (DA __________) ed in una successiva sentenza della Pretura penale del 13.3.2007 (inc. __________) per titolo di lesioni semplici a danno di __________.
2. Tra le medesime parti, presso la Pretura istante, è pendente un’azione civile ordinaria (inc. __________). Il richiamo in questa sede dell’incarto penale è stato preavvisato favorevolmente dal sostituto procuratore pubblico.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Deve inoltre esistere una pertinenza tra il procedimento penale richiamato e l’azione civile.
5. Nel presente caso sono adempiute le surriferite condizioni e vi è una pertinenza dell’incarto penale con l’azione civile, oltre ad una coincidenza delle parti. Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. L’incarto richiamato è trasmesso alla Pretura istante, invitandola a ritrasmetterlo successivamente alla Pretura penale.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria