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Ticino Camera dei ricorsi penali 19.05.2008 60.2008.140

19 mai 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·465 mots·~2 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2008.140  

Lugano 19 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/28.4.2008 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere la restituzione o la copia della propria cartella medica;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di una persona per titolo di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (__________), sfociato in un atto d’accusa del __________ (ACC __________) e in un successivo giudizio di condanna, confermato anche in sede ricorsuale.

                                   2.   La qui istante, vittima del reato, chiede la restituzione, subordinatamente la copia, della propria cartella medica, a suo tempo sequestrata dal procuratore pubblico. Data la particolare situazione di vittima, dato anche il carattere personale del documento richiesto, e dato che viene concessa la facoltà di fotocopiarla restando l’originale agli atti, non si giustifica di interpellare altre parti.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (purtroppo quale vittima) al procedimento nel frattempo terminato, ella deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di ricevere almeno copia della cartella medica a suo tempo sequestrata appare giustificata e sorretta da un interesse giuridico legittimo.

                                   6.   L’istanza è accolta. La cartella (meglio le cartelle) potranno essere fotocopiate presso la cancelleria di questa Camera.

                                   7.   Considerata la qualità di vittima della qui istante, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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