Incarto n. 60.2008.106
Lugano 16 maggio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.3/1.4.2008 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia del testo di una denuncia/querela presentata dalla moglie nei suoi confronti;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 31.3/1.4.2008, rimettendosi al prudente giudizio della stessa;
preso atto del successivo scritto 2.4.2008 del patrocinatore dell’istante con allegata la procura ed i motivi della richiesta;
richiamate le osservazioni 15.4.2008 del patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di non avere obbiezione all’accoglimento della richiesta, limitatamente al testo della denuncia;
preso atto dello scritto 21/22.4.2008 del patrocinatore di IS 1, con il quale comunica di essere interessato solo al testo della denuncia e non agli allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia/querela sporta in data 8.1.2008 dalla moglie nei confronti del qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________), sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 27.2.2008 (NLP __________) intimato direttamente al qui istante.
2. Con la presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede di ricevere copia del testo della denuncia/querela presentata contro di lui. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera, mentre che la moglie ha acconsentito alla trasmissione del testo della denuncia.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/querelato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte. La parte denunciante/querelante ha peraltro dato il proprio accordo.
6. L’istanza è accolta. Copia del testo della denuncia/querela, senza allegati, sarà trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione a lui destinata.
7. La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-).
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria