Incarto n. 60.2007.91
Lugano 27 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.3.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione di accesso agli atti di un procedimento penale (inc. MP __________) relativo a reati commessi nel quadro di una casa da gioco;
richiamate le osservazioni 12.3.2007 del procuratore pubblico PI 1i, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta,
richiamato lo scritto 11/13.3.2007 del patrocinatore di PI 5, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamato lo scritto 14/15.3.2007 del patrocinatore di PI 3, con il quale comunica di rimettersi al giudizio di questa Camera;
richiamato lo scritto 16/20.3.2007 del patrocinatore di PI 6, mediante il quale comunica di non avere osservazioni particolari da formulare;
richiamato lo scritto 20/22.3.2007 del patrocinatore di PI 2, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
ritenuto che PI 4, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di diverse persone in relazione a reati commessi nell’ambito di una casa da gioco. Il procedimento penale è sfociato in due distinti atti d’accusa, entrambi del 7.12.2006 (ACC __________) attualmente pendenti presso il Tribunale penale cantonale (TPC).
2. Con la presente istanza, la IS 1 (CFCG) chiede di poter accedere agli atti del procedimento. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre i patrocinatori delle parti si sono rimessi al giudizio o hanno comunicato di non avere particolari osservazioni.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. La __________, quale autorità di vigilanza, ha certamente diritto di accedere agli atti dell’incarto, considerato l’ambito nel quale i reati ipotizzati negli atti d’accusa sono stati commessi, e ciò con riferimento anche agli art. 6 e 48 cpv. 2 LCG.
5. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti dell’incarto MP __________ potrà avvenire presso il TPC, che riceve copia della presente.
6. Visto l’art. 49 LCG, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 3 patr. da: PR 2 4. PI 4 5. PI 5 5 patr. da: PR 3 6. PI 6 patr. da: PR 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria