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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.03.2007 60.2007.61

22 mars 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·447 mots·~2 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti, Sezione permessi e immigrazione quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.61/dp  

Lugano 22 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Nasino, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/16.2.2007 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa in relazione ad una pratica di autorizzazione in base alla Legge sulle attività di investigazione e sorveglianza (Lapis);  

richiamate le osservazioni 21/22.2.2007 di PI 2, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamato lo scritto 27.2/1.3.2007 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 23.3.2006 (DA ____________________) cresciuto in giudicato.

                                   2.   In relazione ad una richiesta di autorizzazione in base alla Lapis, la Sezione istante chiede di visionare l’incarto completo. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni, mentre che PI 2 ha fatto presente di non aver chiesto un’autorizzazione in relazione a delle armi, e di aver già trasmesso copia del decreto d’accusa alla Sezione istante, rimettendosi al giudizio di questa Camera.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore della Sezione istante in relazione alle competenze in materia di autorizzazione e di revoca previste dagli art. 6 e 9 Lapis e dall'art. 1 del regolamento del 17.12.1976 (Rapis).

.                                    

                                   5.   L’istanza è accolta. La Sezione istante potrà visionare l’incarto presso il Ministero pubblico, e potrà estrarre copia unicamente del decreto d’accusa.

                                   6.   In considerazione della persona istante e dello scopo perseguito, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                         3.                                                                             Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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