Incarto n. 60.2007.467
Lugano 21 gennaio 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/26.11.2007 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
richiamato lo scritto 13/17.12.2007 del procuratore pubblico Mario Branda, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate inoltre le osservazioni 14/17.12.2007 del patrocinatore di PI 1, con le quali comunica di non opporsi al richiamo in sede civile dell’incarto penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia del 12.4.2007, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 per titolo di dichiarazione falsa di una parte in giudizio (inc. MP __________) in relazione ad un’azione civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________).
2. Nella procedura civile surriferita, saputo del procedimento penale, è stato richiesto il richiamo dell’incarto. Il procuratore pubblico ed il patrocinatore di PI 1 non si sono opposti alla domanda.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Occorre inoltre che sia data una connessione tra i due incarti.
5. Come ricordato da quanto riferito, è pacifico che vi sia una connessione tra l’incarto penale richiamato e l’incarto civile.
6. L’istanza è accolta. L’incarto penale MP __________ è trasmesso alla Pretura istante.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria