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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.05.2008 60.2007.466

20 mai 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,333 mots·~12 min·2

Résumé

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.466  

Lugano 20 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/28.11.2007 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 4.10.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 4/6.12.2007 della Divisione della giustizia e 12/13.12.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, che si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 21.7.2003 l’allora procuratore pubblico Claudia Solcà ha posto in stato d’accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di venti giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di mancata coazione “(…) per avere a __________, il 15 novembre 1999, mediante l’invio di una lettera raccomandata da lui sottoscritta, minacciato __________ per costringerlo a convincere la di lui moglie a voler rinunciare all’incasso di alimenti a lei dovuti da IS 1 per decisione pretorile, e meglio, per avere espressamente prospettato a __________, nel caso non fosse riuscito a convincere la di lui moglie, di nuocere gravemente alla sua carriera professionale inoltrando una denuncia penale nei suoi confronti” (DA __________);

che con scritto 23.7.2003 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;

che con decisione 4.5.2004 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha condannato IS 1 alla pena di cinque giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento di tassa di giustizia e spese, dichiarandolo autore colpevole di mancata coazione per i fatti compiuti a __________ il 15.11.1999 nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa sopraccitato (inc. __________);

che IS 1 ha inoltrato, in data 8.6.2004, ricorso in cassazione;

che con sentenza 4.10.2006 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello ha assolto l’istante dall’imputazione sopraccitata (inc. __________), giudizio confermato dal Tribunale federale in data 27.2.2007 (decisione TF __________ del 27.2.2007);

che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 9'588.25 per spese di patrocinio;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, come detto, il diritto di cui agli artt. 317 ss. CPP compete all'accusato;

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);

                                         che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

                                         che in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che benché l’istante affermi che “(…) l’assistenza in istruttoria è stata limitata alla fase finale (…) ovvero al momento in cui sono emersi i complessi problemi giuridici successivamente trattati in sede di giudizio (errore di diritto)” (istanza 22/26.11.2007, p. 2) la predetta fattispecie non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre, già in sede di informazioni preliminari, la presenza di un legale;

che la pena proposta nel decreto d’accusa suggerisce che si tratta di una fattispecie di poco conto;

che dagli interrogatori agli atti si evince del resto come l’istante fosse perfettamente in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti accaduti;

che tuttavia l’attiva partecipazione del patrocinatore della parte civile all’interrogatorio di data 5.11.2002 dinanzi al segretario giudiziario impone già, in ossequio al principio di parità delle armi, la necessità dell’assistenza di un difensore e, più specificatamente, l’applicazione per analogia dell’art. 80 cpv. 1 CPP, secondo cui la presenza della parte civile all’interrogatorio dell’accusato è soggetta alla condizione della contemporanea presenza del difensore (cfr., al proposito, decisione Giar 15.7.1994 in re P. F., inc. __________);

che pertanto l’istante va ritenuto “accusato” ai sensi dell’art. 317 CPP già prima dell’emanazione del decreto d’accusa 21.7.2003;

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata, applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 9'588.25, di cui CHF 10’125.-- a titolo di onorario (40 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 286.-- di spese (dedotti CHF 1'500.-- assegnati al qui istante quali indennità per ripetibili nella sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del 4.10.2006) e CHF 677.25 di IVA (doc. C);

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

                                         che il dispendio orario esposto appare invece, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non totalmente giustificato dalle concrete necessità di patrocinio: in particolare risulta eccessivo quello inerente la “preparazione ricorso per cassazione” di data 8.6.2004 (1'200 minuti pari a 20 ore);

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che, tutto ciò premesso, dall’onorario indicato in 2'430 minuti (pari a 40 ore e 30 minuti) vengono dedotti 30 minuti inerenti l’interrogatorio 5.11.2002 [calcolando 90 minuti (compreso il tragitto fino al Ministero pubblico) anziché i 120 minuti esposti essendo, l’interrogatorio iniziato alle ore 9:30 e terminato alle ore 10:45] e 720 minuti inerenti la preparazione del ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale [calcolando 480 minuti (pari a 8 ore) anziché i 1'200 minuti esposti, ritenuto come il patrocinatore del qui istante fosse già a conoscenza della fattispecie e avesse a suo tempo dedicato già ben 600 minuti per la preparazione del dibattimento davanti alla Pretura penale (cfr. “25 e 26 aprile: preparazione dibattimento” di data 26.4.2004 e “preparazione dibattimento” di data 3.5.2004)];

                                         che pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 1'680 minuti (28 ore) a 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 7'000.--;

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 286.--;

                                         che a questo importo va dedotta l’indennità per ripetibili assegnata all’istante dalla Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza 4.10.2006 pari a CHF 1'500.-- [“Gli oneri di entrambi i gradi di giurisdizione vanno a carico dello Stato (…), che rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 1500.-- per ripetibili di seconda sede. Per quanto riguarda la rifusione delle spese di patrocinio di prima sede, la procedura da seguire è quella contemplata dagli art. 317 e 320 cpv. 3 CPP (…)” (cfr. sentenza CCRP del 4.10.2006, p. 11 s., inc. __________)];

                                         che l’IVA ammonta a CHF 439.70;

che a IS 1 va di conseguenza rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 6'225.70;

che protesta le ripetibili;

                                         che, nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto ammesso, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda, un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 6’475.70;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 180.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 4.10.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 6’475.70.

2.La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 180.-- (centoottanta).

3.Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-          __________

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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