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Ticino Camera dei ricorsi penali 17.12.2007 60.2007.418

17 décembre 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·739 mots·~4 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.418  

Lugano 17 dicembre 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/26.10.2007 – completata, su richiesta di questa Camera, il 5/6.11.2007 – presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad accedere al rapporto 1.3.2007 dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico di cui al procedimento inc. MP __________;  

richiamate le osservazioni 12.11.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani – che comunica il suo preavviso favorevole – e 20/21.11.2007 di PI 3 e PI 2 – che si rimettono al giudizio di questa Camera –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con esposto 24.10.2003 IS 1 ha denunciato PI 3 e PI 2 – direttore rispettivamente funzionario dell’allora __________, __________ – per titolo di, segnatamente, amministrazione infedele ed appropriazione indebita (AI 1);

                                         che il procedimento penale – in difetto dei presupposti dei reati ipotizzati – è sfociato nei decreti di non luogo a procedere 26.2.2004 nei confronti di PI 3 (AI 8, NLP __________) e 5.3.2007 nei confronti di PI 2 (AI 40, NLP __________), cresciuti in giudicato;

                                         che con istanza 25/26.10.2007 IS 1 ha chiesto, per il tramite del suo legale, di poter accedere al rapporto 1.3.2007 dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico, relazione redatta nell’ambito del suddetto procedimento penale (AI 39);

                                         che con scritto 5/6.11.2007 il qui istante, su invito 30.10.2007 di questa Camera, ha precisato che la domanda era motivata dal fatto che il suo patrocinatore sta redigendo una petizione per una causa civile e che il rapporto contiene, per quanto può ricordare, importanti conclusioni circa la responsabilità civile della banca;

                                         che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

                                         che nel presente caso l’istante, pur essendo stato parte – quale parte civile – al procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica infatti anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti dopo la conclusione del procedimento (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10);

                                         che, come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, terminato il procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

                                         che nella fattispecie – in assenza di elementi atti a confutare detta presunzione, ritenuto inoltre che il magistrato inquirente ed i denunciati non si oppongono alla domanda (pur contestando, questi ultimi, che dall’atto richiesto emerga una qualsivoglia responsabilità dell’istituto bancario) – si deve riconoscere ad IS 1 un interesse giuridico legittimo ad accedere al rapporto 1.3.2007 dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico;

                                         che l’istanza è accolta: il rapporto in questione potrà essere esaminato presso il Ministero pubblico, con facoltà di estrarne fotocopia;

                                         che tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 2, 3 patr. da: PR 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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