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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.05.2008 60.2007.400

20 mai 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,471 mots·~7 min·3

Résumé

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.400  

Lugano 20 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/16.10.2007 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 6.2.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 18/19.10.2007 del procuratore pubblico Antonio Perugini e 24/29.10.2007 della Divisione della giustizia, che si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 14.8.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 1 LCStr) “per avere, circolando con la vettura Peugeot targata TI __________, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra urtando conseguentemente il pedone __________ che procedeva sulla carreggiata nella sua stessa direzione di marcia” ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr) “per essersi data alla fuga dopo aver investito e ferito il pedone __________”;

che il procuratore pubblico ha proposto la sua condanna alla pena di venti giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese (DA __________);

che con scritto 17.8.2006 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;

che con giudizio 6.2.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata da entrambe le imputazioni (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'974.05, oltre interessi, per spese legali;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata, applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'974.05, di cui CHF 2'585.-- a titolo di onorario (“ca. 10 ore” a CHF 250.--/ora), CHF 179.-- di spese e CHF 210.05 di IVA (doc. D);

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

                                         che il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione) appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale;

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza alla qui istante prima e durante il dibattimento;

                                         che il caso, che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva specifici approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non sostiene, ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;

                                         che, in virtù delle suddette considerazioni e del fatto che, in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse unicamente per quanto ricostruibile dagli atti (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 509), viene quindi ammesso un onorario pari a 7 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'750.--, di cui 80 minuti per i colloqui con la cliente (“tel. a cliente” 17.8.2006, “seduta con la cliente” 29.8.2006, “ricevuto tel. da cliente” 17.1.2007, “seduta con la cliente” 5.2.2007), 125 minuti per lo studio dell’incarto e la preparazione del dibattimento (“visione lettera LSI ricevuta dalla cliente” 17.8.2006, “visione decreto di accusa – lett. a cliente / MP” 22.8.2006, “visione lett. cliente / MP” 29.8.2006, “visione atti ricevuti da Ministero Pubbl.” 24.1.2007, “preparazione per pubblico dibattimento” 5.2.2007, “visione sentenza Pretura Penale” 16.2.2007), 80 minuti per la redazione dell’istanza di indennità, 135 minuti per la trasferta __________ -Bellinzona-__________ e per il dibattimento (stralciate in particolare le prestazioni per “tel. a dott.ssa __________” del 23.8.2006 e per “tel. a sig. __________ / __________” 17.1.2007 non essendo state maggiormente specificate);

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 177.50 (stralciata quella inerente le spese telefoniche “tel. a dott.ssa __________” del 23.8.2006);

                                         che l’IVA ammonta a CHF 146.50;

                                         che a IS 1 va di conseguenza rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 2'074.--;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 15.10.2007 della presente istanza;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 100.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 6.2.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'074.--, oltre interessi del 5% dal 15.10.2007.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 100.-- (cento).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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