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Ticino Camera dei ricorsi penali 12.11.2007 60.2007.370

12 novembre 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·856 mots·~4 min·10

Résumé

Istanza di ispezione degli atti

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.370  

Lugano 12 novembre 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.9/1.10.2007 presentata dall’

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un eventuale procedimento a carico di PI 1;

richiamato lo scritto 5.10.2007 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 11/15.10.2007 del patrocinatore di PI 1, con le quali chiede la reiezione dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’organizzazione istante, quale organo di autodisciplina in ambito LRD, chiede con la presente procedura di sapere se vi sia un procedimento penale a carico di PI 1, soggetto alla loro vigilanza, e di eventualmente essere ammessi all’esame degli atti. Ciò con riferimento ad una dichiarazione di PI 1 allegata all’istanza in contrasto con le persistenti voci sulla piazza.

                                   2.   La richiesta non è avversata dal procuratore pubblico, che si rimette al giudizio di questa Camera.

                                         Alla stessa si oppone al contrario PI 1, anzitutto in quanto, sia lui, sia la sua difesa, non hanno accesso agli atti dell’incarto. Inoltre PI 1 si dichiara disposto a fornire all’organismo istante le informazioni in suo possesso circa la fattispecie oggetto di denuncia penale.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   La LRD è una legge di polizia economica: si tratta di una legge quadro, caratterizzata dall’idea dell’autodisciplina (Messaggio del CF del 17.9.1996, FF 1996 III p. 1007), in base alla quale le autorità intervengono unicamente in caso di autocontrollo insufficiente o inesistente. L’__________ è stata costituita in relazione all’applicazione della LRD in Ticino, con riferimento in particolare agli art. 24 ss. LRD.

                                   5.   Con decisione del __________ (inc. __________) questa Camera ha ammesso un legittimo interesse giuridico da parte dell’organizzazione istante che, in applicazione del principio dell’autodisciplina, svolge per gli intermediari finanziari presso di lei affiliati i medesimi compiti e le medesime funzioni dell’autorità di controllo federale per gli intermediari finanziari da lei autorizzati ed a lei direttamente sottoposti.

                                         Per questo è dato di principio anche per l’__________ un legittimo interesse giuridico ad accedere agli atti di un procedimento penale. Occorre anche considerare che l’__________, in quanto delegataria di compiti pubblici, è tenuta a rispettare il segreto di funzione.

                                   6.   In ossequio al principio della proporzionalità, si è rinunciato a concedere un’autorizzazione generale. Per ogni singolo caso si deve perciò presentare una richiesta giusta l’art. 27 CPP.

                                         Questo permetterà per un verso a questa Camera di ponderare in concreto la conformità della richiesta con i compiti specifici che la LRD riconosce agli organi di autodisciplina, e permetterà per altro verso alle persone interessate di esprimersi in merito e di sollevare eventuali argomenti che potessero ostare all’accesso alle informazioni e/o agli atti.

                                   7.   Nel caso concreto, la richiesta tende ad accertare il fondamento o meno di voci della piazza circa l’esistenza o meno di un procedimento penale a carico di PI 1.

                                         Allo stadio attuale del procedimento (MP __________), di informazioni preliminari, e data la particolarità della fattispecie, la richiesta appare prematura, mentre l’organizzazione istante avrà un interesse a conoscere il futuro esito del procedimento.

                                         Quanto indicato dal patrocinatore di PI 1 nelle osservazioni 11/15.10.2007, e la disponibilità in esse espressa di fornire direttamente eventuali ulteriori informazioni all’Organismo istante, permettono di inquadrare la situazione, in attesa dell’eventuale esito del procedimento. Certo è che la dichiarazione di PI 1 allegata all’istanza non è sicuramente da incorniciare...

                                   8.   L’organizzazione istante può quindi richiedere le informazioni desiderate direttamente a PI 1 ed al suo patrocinatore, attendendo poi, se del caso, l’eventuale esito della procedura penale pendente.

                                   9.   L’istanza va quindi respinta. Data la particolarità del caso, non si percepiscono tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LRD e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 1 patr. da: PR 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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