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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.05.2008 60.2007.321

6 mai 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,741 mots·~9 min·4

Résumé

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.321  

Lugano 6 maggio 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28/29.8.2007 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 11.7.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;    

richiamato lo scritto 3/5.9.2007 del procuratore pubblico Marco Villa, che dichiara di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi contestualmente all’equo giudizio di questa Camera;

richiamato altresì lo scritto 4/5.9.2007 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;

richiamato infine lo scritto 10/12.9.2007 della Pretura penale che comunica di non avere nessuna particolare osservazione da presentare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 4.10.2006 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di lesioni colpose "per avere, a __________ in data 28.06.2006, causato per negligenza ad __________ __________ le lesioni al gomito destro di cui ai certificati medici del 29.06.2006 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ e del 06.07.2006 del Dr. med. __________ __________, agli atti, in particolare afferrandola all’avambraccio e spingendola con eccessivo vigore all’indietro e pertanto per imprevidenza colpevole mandandola a sbattere contro la porta di entrata";

                                         che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile __________ __________ al competente foro civile per ogni pretesa (DA __________);

                                         che con scritto 10/11.10.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha interposto formale opposizione al suddetto decreto di accusa;

                                         che con giudizio 11.7.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata dall’imputazione (sentenza 11.7.2007, inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'999.40, oltre interessi, per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale datata 28.8.2007 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'999.40, di cui CHF 2'500.-- a titolo di onorario (10 ore a CHF 250.--/ora), CHF 287.55 di spese e CHF 211.85 di IVA (doc. B annesso all’istanza 28/29.8.2007);

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

                                         che il legale ha assunto il mandato 12.9.2006 (dettaglio nota professionale, doc. B annesso all’istanza 28/29.8.2007);

                                         che il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza alla qui istante dopo il suo interrogatorio tenutosi il 28.8.2006 in sede di polizia (AI 2) riguardo alla querela sporta il 5/6.7.2006 da __________ __________ (AI 1), nella fase prima e durante il pubblico dibattimento e nella stesura della presente istanza;

                                         che il caso – che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva specifici approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non sostiene – ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che – tutto ciò premesso – dall’onorario effettivo indicato in 607 minuti vengono dedotti 60 minuti inerenti gli scritti al procuratore pubblico e alla Pretura penale (10 minuti/scritto, trattandosi di lettere di poche righe), 40 minuti inerenti la prestazione "accesso a Pretura penale, __________ (dibattimento)" [riconosciuti in 110 minuti per il pubblico dibattimento (apertosi alle ore 09:00 e riapertosi alle ore 10:40 per la breve motivazione del giudizio e per la lettura del dispositivo) e in 60 minuti per la trasferta (__________)] e 25 minuti inerenti la prestazione del 9.10.2006 "Lettera a GIAR, 3 ftc, racc." riferita alla domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, prestazione che viene stralciata siccome l’istanza non poteva avere esito positivo (cfr. decisione 19.10.2006 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli, inc. GIAR __________);

                                         che pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 482 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'008.35;

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 271.55, dedotte le spese riferite alla domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (CHF 6.--) e le spese inerenti le due richieste d’anticipo alla cliente "Foglio acc. a cliente, 1 ftc" (CHF 10.--), i cui costi rientrano nelle spese generali dell’ufficio (decisione del Consiglio di moderazione 26.6.2006, inc. __________), e l’IVA di CHF 173.25 (7.6% su CHF 2'279.90);

                                         che a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'453.15;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 28.8.2007 della presente istanza;

                                         che protesta le ripetibili di questa sede pari a CHF 250.--;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, alla qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'653.15, di cui CHF 2'453.15, oltre interessi, per spese legali e CHF 200.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 1/5, per la somma di CHF 60.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 11.7.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'653.15, oltre interessi al 5% su CHF 2'453.15 dal 28.8.2007.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 60.-- (sessanta).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                     -

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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