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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.08.2007 60.2007.293

13 août 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·568 mots·~3 min·6

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.293  

Lugano 13 agosto 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.7/2.8. 2007 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 30.7/2.8.2007, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una segnalazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________), conclusosi poi con decreto di non luogo a procedere 1.2.2007 (__________), in relazione a molestie a danno di alcuni apprendisti presso la ditta __________.

                                   2.   Con la presente istanza, la __________ richiama in sede civile (inc. OA.__________) l’incarto penale in relazione ad un’azione conseguente a pretese di diritto del lavoro tra PI 2 e la __________ __________.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nel presente caso sono pacificamente date le condizioni surriferite, ritenuto come l’attrice metta in rapporto la segnalazione all’origine del procedimento penale con il licenziamento contestato in sede civile. Di principio è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                   6.   L’istanza è dunque accolta. L’incarto NLP __________ è inviato in allegato alla copia della presente decisione indirizzata alla __________ istante.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del Codice di procedura civile (CPC).

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                         Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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