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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.01.2007 60.2007.29

23 janvier 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·816 mots·~4 min·3

Résumé

Ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. ricevibilità. prove

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.29  

Lugano 23 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 19/22.1.2007 presentato da

RI 1 patr. da: PR 1  

contro  

l’ordinanza 12.1.2007 emanata dal giudice della Pretura penale Giovanni Celio nel quadro dell’incarto __________ aperto a seguito di opposizione al __________;

ritenuto che, dato l’esito del gravame, questa Camera ha deciso di prescindere da uno scambio di allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   La qui ricorrente è stata accusata con decreto d’accusa del 12.6.2006 (DA __________) di danneggiamento in relazione all’aggressione da parte di un pastore maremmano (di cui aveva la cura) ai danni di un altro cane. A seguito di opposizione, l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale.

                                   2.   Con l’ordinanza del 12.1.2007 il pretore ha stabilito quali mezzi postulati ammettere e quali respingere, in relazione anche ad una notifica di “prove e nuove prove” fatta dalla qui ricorrente in data 12.12.2006. Nell’ordinanza qui impugnata, in particolare al punto 2 della stessa, il pretore ha respinto una serie di prove, così come ha respinto l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruttoria formale.

                                   3.   Con il presente gravame la ricorrente chiede la modifica dell’ordinanza del pretore, in particolare postulando: l’accettazione dell’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruttoria formale; l’ammissione agli atti dei documenti prodotti in data 12.12.2006; l’ammissione (e quindi la citazione) di alcuni testi. La ricorrente contesta l’interpretazione data dal pretore all’art. 228 CPP, in relazione all’art. 227 CPP e più in generale rispetto alla ricerca della verità. La ricorrente rimprovera al pretore di non aver esaminato la portata e la rilevanza delle prove proposte e rifiutate. La ricorrente sostiene infine che l’opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale appare legittima, e ne postula l’accoglimento.

                                   4.   Nel presente caso si pone preliminarmente il quesito della competenza di questa Camera in relazione all’oggetto del ricorso.

                                   5.   In base all’art. 227 cpv. 6 CPP “L’ammissione o la reiezione di prove notificate e la loro assunzione d’ufficio è decisa con ordinanza, intimata a tutte le parti: essa non è impugnabile con ricorso alla Camera dei ricorsi penali”.

                                   6.   L’art. 228 CPP permette alle parti di chiedere o produrre dei mezzi di prova anche dopo l’espirazione dei termini fissati dall’art. 227 cpv. 1 CPP, e ciò fino alla fine dell’istruttoria dibattimentale. L’art. 228 cpv. 2 CPP prevede che sulle richieste formulate al dibattimento decide la Corte. A contrario, sulle richieste formulate prima del dibattimento, decide il presidente, come previsto dall’art. 227 CPP: in questo senso, la decisione impugnata fa riferimento all’art. 227 cpv. 6 CPP.

                                   7.   Il testo dell’art. 227 cpv. 6 in fine CPP è chiaro nell’escludere la possibilità di impugnare l’ordinanza sulle prove del presidente emanata nella fase predibattimentale. Come risulta dai lavori preparatori “non è dato ricorso contro questa ordinanza (né al proponente in caso di reiezione, né tanto meno alla controparte in ogni caso), non tanto per evitare ritardo nell’aggiornamento del processo, quanto perché in sostanza spetterà alla Corte (se verrà nuovamente investita del problema) di decidere in merito, con miglior cognizione di rilevanza, utilità e opportunità, che non la Camera dei ricorsi penali” (Messaggio n. 3163 A del 20.3.1991 p. 209). L’art. 227 cpv . 6 CPP costituisce una “lex specialis” rispetto alla competenza generale prevista a favore di questa Camera all’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP, invocato dalla ricorrente: quest’ultima disposizione riserva espressamente “salvo contraria disposizione di legge”.

                                   8.   In simile chiara situazione legale, questa Camera non può che concludere alla propria incompetenza ad entrare nel merito del gravame presentato dalla ricorrente. La citazione dei lavori preparatori surriferita, nonché l’assetto generale della procedura penale permetterà comunque alla ricorrente di riproporre i mezzi di prova all’inizio del dibattimento, così come di aggravare le eventuali limitazioni dei diritti dell’accusato e della difesa che dovessero risultare in conseguenza della mancata assunzione di mezzi di prova nel contesto del ricorso per cassazione.

                                   9.   Il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visto gli art. 227, 228, 284 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                         Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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