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Ticino Camera dei ricorsi penali 03.10.2007 60.2007.288

3 octobre 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·740 mots·~4 min·6

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.288  

Lugano 3 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.7.2007 presentata dall’

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale in relazione al decesso di un assicurato;  

richiamato lo scritto 14/17.8.2007 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con il quale comunica di non formulare osservazioni e di rimettersi al prudente criterio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 24/27.8.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 2, con le quali comunica di opporsi all’accesso agli atti;

ritenuto che il dr. med. PI 3 ed il dr. med. PI 4, interpellati, non hanno preso posizione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito del decesso di un paziente presso una clinica __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) con riferimento ai reati degli art. 117 e 125 cpv. 2 CP. Il procedimento si trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari, ma ha già comportato un’intensa attività di accertamento, con l’audizione di diverse persone e l’elaborazione di una perizia e la sua delucidazione.

                                   2.   Con la presente procedura, l’istituto istante chiede di poter avere accesso agli atti, considerato come a seguito del decesso eroga una rendita, ed intende esaminare la possibilità di eventuali azioni di regresso contro terzi responsabili. Il sostituto procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre il patrocinatore del dr. med. PI 2 si è opposto all’accoglimento dell’istanza, adducendo che il procedimento si trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari e che la responsabilità del suo patrocinato è contestata.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso la richiesta d’accesso agli atti è legata alla verifica dei presupposti per un’eventuale azione di regresso verso terzi, ex art. 72 LPGA, da parte dell’istituto istante in relazione al decesso del paziente, considerata la rendita che è stata erogata a seguito dell’evento fatale.

                                         Il patrocinatore del dr. med. PI 2 si oppone, adducendo che il procedimento si trova ancora allo stadio delle informazioni preliminari e che la responsabilità del suo assistito è contestata.

                                         L’interesse dell’istituto istante è certamente legittimo e giuridicamente fondato sull’art. 72 LPGA. È anche prevalente rispetto a quello del medico opponente, con riferimento agli argomenti addotti. Se il procedimento è ancora allo stadio delle informazioni preliminari è unicamente in considerazione del tipo di inchiesta (su errori medici), nella quale, data la delicatezza dei temi e l’aspetto particolarmente tecnico, si posticipa l’eventuale promozione dell’accusa quasi alla fine. Nel presente caso l’inchiesta è già ad uno stadio di avanzamento, ben oltre a quelli che sono solitamente i limiti delle informazioni preliminari. Irrilevante è poi il fatto che il medico osservante contesti ogni tipo di responsabilità.

                                   5.   L’istanza è accolta. L’istituto istante potrà accedere agli atti del procedimento presso il Ministero pubblico, dopo la crescita in giudicato della presente decisione.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3 4. PI 4  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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