Incarto n. 60.2007.270
Lugano 13 agosto 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi
sedente per statuire sull’istanza 11/12.7.2007 presentata dall’
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a carico del dr. med. PI 3, suo dipendente, al fine di valutare eventuali provvedimenti nei confronti del medesimo;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 12.7.2007, con scritto accompagnatorio del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani, con il quale chiede di ammettere l’accesso agli atti alla sua presenza, e senza possibilità di estrarre fotocopie;
richiamate le osservazioni 26/27.7.2007 del patrocinatore di PI 3, mediante le quali comunica di consentire l’accesso agli atti (ad esclusione di dati medici relativi a PI 3 e/o a dati pertinenti la sua sfera intima e privata), ma solo in presenza del procuratore pubblico e senza possibilità di estrarre copie;
richiamate le osservazioni 30/31.7.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 3, con le quali comunica di rimettersi al prudente giudizio di questa autorità;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un esposto del 4.5.2007 di una paziente, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 3 (inc. MP __________). L’inchiesta è tuttora in corso ed è condotta dal sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani.
2. Con la presente istanza, il patrocinatore dell’ente datore di lavoro dell’inchiestato chiede di poter esaminare gli atti per valutare la possibilità di eventualmente adottare dei provvedimenti nei confronti del proprio dipendente. Il procuratore pubblico e il patrocinatore di PI 3 hanno aderito di principio alla richiesta, proponendo però delle limitazioni all’accesso agli atti. Il difensore del dr. med. PI 3 si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, è dato un interesse giuridico legittimo. L’ente istante è un ente pubblico, che chiede di conoscere gli atti di un procedimento penale onde eventualmente adottare misure nei confronti del medico inchiestato.
I lavori preparatori, in particolare il Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio, nel rapporto dell’8.11.1994 (p. 19) precisa che “Lo Stato, in caso di apertura di un procedimento contro un suo dipendente, ha un interesse legittimo ad esaminare gli atti anche prima del processo per poter decidere, in casi gravi, se adottare dei provvedimenti di sospensione, di sua competenza, previsti dalla LORD”.
C’è un evidente parallelismo tra dipendente dello Stato e dipendente dell’__________, di modo che di principio l’accesso agli atti va ammesso.
5. Circa la modalità ed i tempi dell’accesso agli atti valgono le seguenti limitazioni.
L’accesso agli atti potrà avvenire solo in presenza del sostituto procuratore pubblico, come da lui auspicato, e non si potranno estrarre copie degli atti.
L’accesso va limitato unicamente agli atti necessari affinché il patrocinatore dell’__________ possa prendere conoscenza dei fatti essenziali, ad esclusione di atti medici pertinenti __________.
L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente dopo o contestualmente alla concessione del medesimo diritto all’accusato.
6. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. Considerata la natura pubblica dell’ente istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabili,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 1 patr. da: PR 2 2. PI 2 3. PI 3 patr. da: PR 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria