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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.08.2007 60.2007.266

13 août 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·595 mots·~3 min·6

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. parte al procedimento quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.266  

Lugano 13 agosto 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22.6/11.7.2007 presentata da

IS 1 IS 2 tutti patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale aperto contro ignoti a seguito di loro querela;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmesso a questa Camera per evasione in data 9/11.7.2007, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della querela __________ contro ignoti per violazione di domicilio, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con decreto di non luogo a procedere __________ (NLP __________), non essendo dati, secondo il procuratore pubblico, gli estremi del reato e trattandosi inoltre di chiara fattispecie civile.

                                   2.   Con la presente istanza, il patrocinatore dei coniugi querelanti chiede di poter avere accesso agli atti dell’incarto penale sopraccitato (inc. MP __________). Il procuratore pubblico PI 1 ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parti (quali querelanti) al procedimento nel frattempo chiuso, essi devono ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel presente caso, negativamente non ci sono motivi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo legata al ruolo di ex parte; positivamente, occorre considerare che la decisione di non luogo a procedere non è stata preceduta da un deposito atti, di modo che è dato un interesse giuridico legittimo.

                                   6.   L’istanza è accolta. Una fotocopia del rapporto di inchiesta __________ (unico atto rilevante dell’inchiesta) viene allegata alla copia della presente decisione destinata agli istanti.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha provocate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1eIS 2, __________.

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                         Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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