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Ticino Camera dei ricorsi penali 24.04.2008 60.2007.254

24 avril 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,021 mots·~10 min·5

Résumé

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.254  

Lugano 24 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.6/2.7.2007 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza (con motivazione) 27.4.2007 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 3/4.7.2007 del giudice Siro Quadri e 5.7.2007 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani, di cui si dirà in corso di motivazione;

richiamato altresì lo scritto 5/10.7.2007 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 9.10.2006 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di vie di fatto "per avere, a __________ in data 21.04.2006, dopo essere giunto con l’apposito macchinario su un prato che intendeva concimare, dirigendo il getto di colaticcio (anche) in loro direzione e imbrattandoli intenzionalmente di liquame maleodorante, commesso vie di fatto nei confronti di __________ __________ e di __________ __________ ";

                                         che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando le parti civili al competente foro civile per le loro eventuali pretese (DA __________);

                                         che con ulteriore decreto di medesima data il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ __________ siccome ritenuto colpevole di minaccia "per avere, a __________ in data 21.04.2006, dopo averlo avvicinato, incusso timore o spavento a IS 1, proferendo in dialetto nei suoi confronti la frase “at rompia ra testa” (ti rompo la testa), alzando in aria un rastrello che teneva in mano";

                                         che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al competente foro civile per ogni eventuale pretesa (__________);

                                         che con scritto 17/18.10.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, e con scritto 19/23.10.2006 le parti civili __________ e __________ __________, per il tramite del loro patrocinatore avv. ____________________ __________, hanno interposto formale opposizione al decreto di accusa 9.10.2006 (DA __________);

                                         che con ulteriore scritto 19/23.10.2006 __________ __________, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________ __________, ha interposto formale opposizione al decreto di accusa 9.10.2006 (DA __________);

                                         che con decreto 2.3.2007 il giudice della Pretura penale – richiamati gli art. 35 e 36 CPP – ha deciso la riunione di entrambi i procedimenti penali (AI 9, inc. __________ e __________);

                                         che con sentenza (con motivazione) 27.4.2007 il giudice della Pretura penale ha tra l’altro assolto il qui istante dall’imputazione (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'631.90, oltre interessi, per spese di patrocinio;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'631.90 [di cui CHF 2'958.35 a titolo di onorario (11 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 417.-- di spese e CHF 256.55 di IVA (doc. B annesso all’istanza 28.6/2.7.2007)];

                                         che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario, pari a 11 ore e 50 minuti (ndr: nel dettaglio della nota d’onorario datata 28.6.2007, sommando le singole poste, risulta nondimeno uno dispendio orario di complessivi 865 minuti, pari a 14 ore e 25 minuti), appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di difesa;

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il dibattimento;

                                         che il caso non presentava particolari difficoltà di fatto e di diritto;

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che l’avv. PR 1 osserva al riguardo che "(…). Il dispendio orario è senz’altro commisurato alla fattispecie, a maggior ragione se si considera il fatto che, come emerge dalla stessa sentenza, la valutazione in loco della configurazione dei luoghi è risultata determinante. E a questo proposito si segnala che il sottoscritto patrocinatore ha dovuto recarsi a due riprese ad __________; la prima trasferta si è infatti rivelata inutile a motivo del repentino calo di una fitta nebbia" (osservazioni 28.6/2.7.2007, p. 3);

                                         che dalla decisione 27.4.2007 emerge, in effetti, che "(…), al dibattimento, sono state prodotte delle fotografie ed una planimetria della zona, documenti atti a far sorgere un ragionevole dubbio sull’effettiva volontà di IS 1 di compiere “mit wissen und willen”, il reato in questione (ndr: vie di fatto)" (sentenza con motivazione 27.4.2007, p. 6, inc. __________);

                                         che il giudice della Pretura penale non ha nulla da eccepire riguardo alla congruità della nota d’onorario (osservazioni 3/4.7.2007);

                                         che il sostituto procuratore pubblico, dal canto suo, ritiene che "(…) sarebbero state sufficienti concretamente (al massimo) 5 ore e 30 minuti di lavoro”, motivando nel dettaglio la sua asserzione (cfr., al proposito, osservazioni 5.7.2007);

                                         che viene ammesso un onorario pari 7 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'916.65, di cui 25 minuti inerenti i colloqui con l’istante (telefonico/personale; come esposto), 100 minuti inerenti i due sopralluoghi e colloqui con cliente (come esposto), 95 minuti inerenti gli scritti (come esposto), 90 minuti inerenti l’esame degli atti (limitatamente all’inc. __________ relativo a questo procedimento penale) e la preparazione del dibattimento e 150 minuti (compresa la trasferta) inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 14:10 e riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura dei dispositivi, alle ore 16:05);

                                         che a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 406.--, ammesse come esposto, eccetto che per quanto concerne le trasferte a __________ del 28.11.2006 e del 24.4.2007 [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 44.52 km per la tratta __________ (secondo www.ch.map24.com)] per le quali viene ammesso un importo di CHF 89.--;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 176.50 (7.6% di CHF 2'322.65);

                                         che a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'499.15;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 28.6.2007 della presente istanza, come postulato;

                                         che protesta le ripetibili;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 175.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'674.15, di cui CHF 2'499.15, oltre interessi, per spese legali e CHF 175.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 1/4, per la somma di CHF 75.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 27.4.2007 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'674.15, oltre interessi al 5% su CHF 2'499.15 dal 28.6.2007.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 75.--(settantacinque).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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