Incarto n. 60.2007.239
Lugano 13 agosto 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.5/19.6.2007 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni circa l’esito di un procedimento penale nonché le relative decisioni;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera con scritto 19.6.2007, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 27.6/2.7.2007 di PI 2, con le quali comunica il proprio accordo alla trasmissione degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 2 sono state emanate diverse decisioni di carattere penale: una sentenza della Pretura del Distretto di __________ del __________), un decreto d’accusa del __________ (DAP __________), un decreto d’accusa del __________) ed un decreto d’accusa del __________).
2. In relazione a controlli di sicurezza relativi a persone per fini militari, l’Ufficio istante ha chiesto di conoscere gli esiti dei procedimenti aperti a carico di PI 2. Il Ministero pubblico ha dato preavviso favorevole all’accoglimento della richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
. 4. Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte dell’Ufficio istante in relazione all’art. 20 della Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e all’art. 17 cpv. 2 dell’Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone. A ciò si aggiunge il preavviso favorevole espresso dalle parti interpellate.
5. L’istanza è accolta. Le quattro decisioni elencate al punto 1. della presente istanza sono inviate in allegato alla copia della presente decisione indirizzata all’Ufficio istante.
6. Considerata la natura dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e le norme citate
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria