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Ticino Camera dei ricorsi penali 24.04.2008 60.2007.236

24 avril 2008·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,211 mots·~6 min·3

Résumé

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.236  

Lugano 24 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/15.6.2007 presentata da

IS 1 , patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 5.6.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamato lo scritto 18/19.6.2007 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che comunica di non avere osservazioni da formulare, non avendo a disposizione la documentazione presentata dall’istante a sostegno della sua pretesa, rimettendosi parimenti al giudizio di questa Camera;

richiamato altresì lo scritto 19/21.6.2007 della Pretura penale, che segnala di non avere osservazioni da formulare e si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

richiamato infine lo scritto 21/25.6.2007 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il magistrato inquirente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 18.9.2006 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento "(…) per aver omesso, benché ne avesse i mezzi, di prestare al figlio e per esso all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio 28 settembre 1994 del Pretore del distretto di __________, così da essere in arretrato (già tenuto conto degli acconti versati) di complessivi fr. 48'451.90 per il periodo 01.04.2000-30.04.2005", fatti avvenuti a __________;

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, al versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, servizio ricuperi, dell’importo di CHF 48'451.90 a titolo di risarcimento, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di settantacinque giorni di detenzione e quarantacinque giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico il 24.1.2000 e il 13.6.2000 e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (DA __________ __________);

                                         che con scritto 10/11.10.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha interposto formale opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che il 5.6.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto il qui istante dall’imputazione (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'100.95 per spese di patrocinio;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'100.95, di cui CHF 875.-- a titolo di onorario (3 ½ ore a CHF 250.--/ora), CHF 148.20 di spese e CHF 77.75 di IVA (doc. 2 annesso all’istanza 14/15.6.2007);

                                         che la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai predetti principi;

                                         che viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto;

                                         che a detta somma vanno aggiunto le spese e l’IVA, ammesse come indicate;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che all’istante va di conseguenza rifuso l’importo di CHF 1'100.95, come postulato;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente accolta.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 5.6.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'100.95.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                     -

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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