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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.07.2007 60.2007.201

6 juillet 2007·Italiano·Tessin·Camera dei ricorsi penali·HTML·488 mots·~2 min·7

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2007.201  

Lugano 6 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/22.5.2007 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale nel frattempo terminato;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 21/22.5.2007, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di fatti accaduti a __________ in data 11.6.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 20.9.2006 (__________), cresciuto in giudicato.

                                   2.   Con la presente richiesta, l’istante chiede di poter accedere agli atti dell’incarto penale, essendo la sua autovettura stata danneggiata ed avendo quindi avuto a suo tempo la veste di parte civile.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale parte civile) al procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel presente caso l’interesse giuridico legittimo della richiedente è, oltre che presunto, anche giustificato in relazione al risarcimento civile.

                                   6.   L’istanza è accolta. Fotocopia degli atti sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

                                   7.   Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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